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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Settembre 2007 |
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AGRICOLTURA, DEFINITI I CRITERI TECNICI PER LA COMBUSTIONE ALL’APERTO DEL MATERIALE VEGETALE
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Da tempo, in particolare dal mondo contadino, si chiedeva una parola chiara e definitiva riguardo alle regole da rispettare per quanto riguarda la bruciatura all’aperto degli avanzi delle coltivazioni. Il 31 agosto la Giunta provinciale di Trento, attendendosi ad una scelta che vuol essere prima di tutto di buon senso, attenta alla fatica del contadino quanto al rispetto ambientale, ha approvato una delibera di Mauro Gilmozzi, assessore all’urbanistica e all’ambiente, che definisce proprio i criteri tecnici per la combustione all’aperto del materiale vegetale che si origina in agricoltura. Un provvedimento atteso che dovrebbe finalmente assicurare uniformità di comportamenti sull’intero territorio provinciale. In passato proprio attorno alla valutazione del termine “modeste quantità” erano sorte differenti interpretazioni. I criteri oggi stabiliti con apposito regolamento sono coerenti – si legge nella delibera - con i principi di sicurezza e salvaguardia ambientale. Il documento approvato propone infatti criteri tecnici di dettaglio per meglio specificare, per l’intero territorio provinciale ed in coerenza con i principi di sicurezza e salvaguardia ambientale, il concetto di “scarti vegetali utilizzati secondo le normali pratiche agronomiche”. L’articolo 13 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 “Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti” stabilisce infatti che “il materiale vegetale di scarto che si origina in agricoltura deve essere utilizzato per la produzione di compost o riutilizzato secondo le normali pratiche agronomiche ovvero impiegato come combustibile in idonei impianti termici, ferma restando la disciplina statale sui fertilizzanti”. Lo stesso articolo precisa che “nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell’aria”. Ecco quindi le regole, da oggi chiare per tutti. Con una premessa: qualsiasi altra modalità di combustione all’aperto dei residui vegetali - diversa dalle due ipotesi sopra citate e in violazione dei divieti, delle prescrizioni e delle condizioni di seguito indicati - si configura come attività di gestione dei rifiuti. 1. E’ dunque consentita la bruciatura dei residui vegetali prodotti in orti e giardini, in quanto pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, al fine di renderli immediatamente disponibili per le colture successive e considerato che in taluni contesti il contenuto al suolo di sostanza organica è comunque garantito in quantità più che sufficienti attraverso apporti esterni. La bruciatura ha inoltre lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando addirittura i trattamenti chimici. Nel caso di orti e giardini, l’attività di bruciatura è comunque limitata a cumuli di volume massimo pari 2 metri steri. 2. E’ inoltre consentita la bruciatura dei residui vegetali delle colture arbustive, frutticole e viticole, laddove risulti difficile la lavorazione con mezzi meccanici e quindi non sia possibile recuperare ai processi di umificazione i residui vegetali con l’ausilio della pacciamatura. In tal caso i quantitativi massimi di scarti vegetali che possono essere destinati alla combustione all’aperto sono i seguenti: cinque metri steri di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, qualora il fondo presenti una superficie superiore ai 2000 metri quadri; due metri steri di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, qualora il fondo presenti una superficie inferiore ai 2000 metri quadri. 3. La bruciatura dei residui vegetali è vietata nei terreni a seminativo dove risulta possibile e quindi obbligatorio il reinterro dei residui vegetali di coltivazione; sulle superfici ubicate all’interno dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000" e della direttiva Cee del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione); nelle fasce di rispetto delle zone a bosco. 4. La combustione degli scarti agricoli è consentita solamente qualora siano rispettate le seguenti condizioni: la bruciatura deve essere effettuata possibilmente in loco e comunque entro un raggio limitato dal luogo di produzione; durante tutte le fasi della bruciatura e fino all’avvenuto spegnimento deve essere assicurata costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia incaricata dal medesimo; le bruciatura non può essere effettuata in periodi di siccità o in giornate ventose; è fatto assoluto divieto di bruciare materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali, anche se provenienti dall’attività agricola. Infine i Comuni e le altre amministrazione eventualmente competenti per le rispettive materie hanno facoltà di sospendere o di vietare la bruciatura di scarti agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche e/o ambientali non favorevoli; hanno altresì la facoltà di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime. . |
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