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Notiziario Marketpress di Mercoledì 05 Settembre 2007
 
   
  LA CITTADINANZA DELLŽUE IN SERIE B?

 
   
   Roma, 5 settembre 2007 - La cittadinanza costituisce per ogni individuo lo stato giuridico più importante della sua appartenenza ad una comunità, normalmente legata allŽesistenza di uno Stato (o, laddove la legislazione lo consente anche a due Stati) od anche ad una città. In diritto romano, il civis era colui che possedeva la pienezza dei diritti intra muros e si contrapponeva non solo al peregrinus che giungeva intra muros provvisoriamente ma anche allŽhospes e soprattutto al servus (lo schiavo acquistato) e al captivus (il prigioniero, divenuto per questa ragione schiavo). Si diventava civis per nascita da padre cittadino o, se non vi fossero state giuste nozze, da madre cittadina (nellŽuno e nellŽaltro caso per ius sanguinis) o per adozione da parte di pater cittadino. Il termine cittadino (citoyen) è divenuto di uso corrente solo con la rivoluzione francese per affermare lŽuguaglianza di tutti i francesi di fronte alle leggi. Da allora ed ispirandosi al diritto romano, lo stato di cittadino è rimasto legato dunque allŽesistenza di uno Stato allŽinterno dei cui confini nascevano, si sviluppavano e si esaurivano i diritti degli individui sanciti progressivamente da costituzioni non più octroyées ma patti fondativi delle democrazie nazionali. Per quasi quarantŽanni e cioè dallŽentrata in vigore del Trattato che istituì la Comunità europea del Carbone e dellŽAcciaio lo stato giuridico della cittadinanza è stato considerato estraneo al sistema comunitario nonostante il fatto che tutti gli atti di diritto primario adottati dai governi dai trattati di Parigi (Ceca) e di Roma (Cee e Ceea) fino allŽAtto Unico europeo del 1987 ed anche tutti gli atti di diritto derivato avessero come ragion dŽessere quella di rispondere agli interessi dei cittadini degli Stati membri. Abbiamo dovuto attendere il progetto di Trattato che istituisce lŽUnione europea, adottato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 (il c. D. Progetto Spinelli) perché venisse alla luce il principio della cittadinanza europea che è stato poi formalizzato nel Trattato sullŽUnione europea del 1993 (il Trattato di Maastricht) al quale sono stati progressivamente associati diritti propri ai cittadini appartenenti agli Stati membri dellŽUnione europea. Nel Trattato che adotta una Costituzione per lŽEuropa, firmato a Roma dai capi di Stato e di governo di venticinque paesi sovrani e dai loro ministri degli esteri, la cittadinanza dellŽEuropa figurava nella parte I allŽarticolo 10, che riprendeva testualmente quel che era stato proposto dal progetto Spinelli del 1984 e confermato successivamente dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza secondo cui è cittadino dellŽUnione ogni individuo che abbia la nazionalità di uno Stato membro precisando che la cittadinanza dellŽUnione completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce. La costituzionalizzazione della cittadinanza dellŽUnione era completata nella parte prima dal riferimento ai diritti dei cittadini e da un titolo completamente dedicato alla vita democratica nellŽUnione, che pure prevedeva alcuni vecchi e nuovi diritti come per esempio quello di iniziativa pre-legislativa che esiste in Austria e Italia, e dalla Carta di Nizza integralmente innestata nella Costituzione europea. Abbiamo preso atto con rammarico del fatto che lŽintegrale innesto della Carta sarà sostituito da un articolo di riferimento, che fortunatamente non annulla il carattere giuridicamente vincolante dei diritti elaborati dalla Convenzione Herzog e decisi a Nizza, e con preoccupazione del fatto che un paese membro abbia annunciato di voler essere esentato dal rispetto di questi diritti e che altri paesi potrebbero seguire lŽesempio di questo paese. Giunge ora voce da Bruxelles che i giuristi incaricati di tradurre in modifiche al Trattato di Nizza il mandato del Consiglio europeo di giugno si orientino a "declassare" la cittadinanza dellŽEuropa collocandola non più allŽinterno del Trattato sullŽUnione europea ma in un articolo 17ter nel Trattato sul funzionamento dellŽUnione. Dopo lŽabolizione del nome "costituzione" e di tutto ciò che fosse in odore di costituzione (i simboli, i termini "ministro degli esteri" e "legge europea", il riferimento al primato del diritto dellŽUnione…) il declassamento della cittadinanza dellŽEuropa sarebbe un ulteriore e grave segnale proprio nel momento in cui le istituzioni europee e quelle nazionali avevano annunciato di voler agire per avvicinare lŽUnione europea ai suoi cittadini. Attendiamo ora con fiducia la reazione del Parlamento europeo e dei paesi che avevano manifestato a Bruxelles la loro determinazione a far parte del gruppo dei "willing countries". Pier Virgilio Dastoli Direttore della Rappresentanza. .  
   
 

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