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Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Settembre 2007 |
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ANTITRUST: LA COMMISSIONE EUROPEA OBBLIGA I COSTRUTTORI AUTOMOBILISTICI A DARE ALLE OFFICINE INDIPENDENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI
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Bruxelles, 14 settembre 2007 - La Commissione europea ha adottato quattro decisioni che vincolano giuridicamente la Daimlerchrysler, la Toyota, la General Motors e la Fiat a impegnarsi a fornire informazioni tecniche relative alla riparazione degli autoveicoli a tutte le officine indipendenti dell´Unione europea. Le decisioni sono state adottate conformemente all´articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Le case automobilistiche si sono impegnate in tal senso dopo che un´inchiesta della Commissione aveva rivelato che l´accesso inadeguato all´insieme delle informazioni poteva escludere dal mercato i riparatori indipendenti e che gli accordi tra le case automobilistiche e i rispettivi riparatori autorizzati violavano le norme in materia di pratiche commerciali restrittive previste dal trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 81). La conseguente riduzione della concorrenza tra riparatori di autoveicoli può comportare, per i consumatori, una situazione caratterizzata da minore possibilità di scelta e da prezzi più elevati: i riparatori indipendenti sono spesso più economici - talvolta del 50% - rispetto alle officine autorizzate. Inoltre, le riparazioni realizzate senza le informazioni tecniche adeguate possono rendere gli autoveicoli pericolosi, peggiorare l´inquinamento atmosferico e produrre uno spreco di carburante. Gli impegni saranno obbligatori fino alla scadenza, nel maggio 2010, del regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico (regolamento (Ce) n. 1400/2002 della Commissione). Allora, sarà già entrato in vigore il regolamento sulle emissioni degli autoveicoli (regolamento (Ce) n. 715/200 del Consiglio). Tale regolamento obbliga le case automobilistiche a fornire ai riparatori indipendenti un accesso standardizzato a tutte le informazioni tecniche relative alle riparazioni. La Commissaria responsabile per la Concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: "La concorrenza tra riparatori, che permette di mantenere bassi i prezzi della manodopera e dei pezzi di ricambio, rappresenta un vantaggio per i consumatori. Le decisioni in oggetto rappresentano una soluzione concreta e opportuna ai problemi incontrati dai riparatori indipendenti, che, privati dell´accesso alle necessarie informazioni tecniche, rischiano di perdere capacità concorrenziale". La tutela della concorrenza sui mercati Ue della riparazione e della manutenzione rappresenta uno degli obiettivi del regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico (regolamento (Ce) n. 1400/2002). Le officine di riparazione indipendenti sono importanti per i consumatori europei, in quanto esercitano una pressione concorrenziale sulle reti di officine in franchising. Alcuni studi hanno dimostrato, per esempio, che i prezzi praticati dalle officine autorizzate in Germania sono in media più alti del 16% di quelli dei riparatori indipendenti, mentre nel Regno Unito la differenza tra un intervento tipico tra riparatori indipendenti e alcune concessionarie in franchising delle marche più care può superare il 120%. Tali differenze sono tanto più significative se si considera che, nell´arco della vita di un autoveicolo, i costi di riparazione e manutenzione sono pari al prezzo pagato dal primo proprietario. Le macchine divengono sempre più complesse e anche le riparazioni di base devono essere effettuate da tecnici qualificati in possesso delle informazioni tecniche relative alla marca in questione. Nei quattro casi, le prime conclusioni della Commissione sono state che i costruttori hanno privato i riparatori indipendenti di alcune informazioni tecniche e che hanno fornito le rimanenti informazioni in modo non adeguato alle loro necessità. Tali evidenti inadempienze potrebbero escludere i riparatori indipendenti dal mercato, arrecando un grave pregiudizio ai consumatori. Un comportamento del genere è vietato dal regolamento n. 1400/2002, che prevede che ai riparatori indipendenti debba essere consentito l´accesso completo e non discriminatorio alle informazioni tecniche e che tali informazioni debbano essere fornite in misura proporzionata ai bisogni. Contesto - Le decisioni odierne si basano sull´articolo 9 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio e fanno seguito alle inchieste approfondite sulla modalità con cui la Daimlerchrysler, la Toyota, la General Motors e la Fiat mettevano a disposizione degli operatori indipendenti le informazioni tecniche relative alla riparazione; inoltre, esse tengono conto dei risultati delle consultazioni sugli impegni (cfr. Ip/07/409). Tali impegni, che le decisioni hanno reso obbligatori, sono essenzialmente analoghi e si articolano in tre elementi. Il primo definisce con chiarezza la nozione di informazioni tecniche e prevede che le informazioni di questo tipo fornite ai riparatori autorizzati debbano essere messe a disposizione anche dei riparatori indipendenti, in modo non discriminatorio. Il secondo prevede che, anche se i costruttori automobilistici hanno la facoltà di non divulgare le informazioni relative alle funzioni antifurto o alle funzioni che limitano le prestazioni degli apparecchi elettronici di bordo, essi sono tenuti a garantire che ciò non impedisca ai riparatori indipendenti di effettuare riparazioni non direttamente collegate a tali funzioni. In terzo luogo, gli impegni garantiscono che i riparatori indipendenti possano ottenere informazioni che siano allo stesso tempo disaggregate e ad un prezzo che tenga conto della misura in cui verranno utilizzate. I siti web scelti dalle parti come migliore veicolo per fornire le informazioni tecniche saranno operativi e aggiornati per tutto il periodo di validità degli impegni. L´accesso a tali siti sarà a tempo e il prezzo di un´ora di consultazione sarà fissato ad un livello che garantisca l´uguaglianza di trattamento tra riparatori indipendenti e autorizzati. Tutti quattro i costruttori si sono impegnati ad accettare un meccanismo di arbitraggio o di mediazione determinato per risolvere le controversie. Le decisioni adottate sono importanti per tutelare la concorrenza nel settore in questione e dovrebbero stimolare i costruttori di altre marche a esaminare attentamente le proprie pratiche relative alla divulgazione delle informazioni tecniche. In caso di violazione degli impegni resi obbligatori ai sensi dell´articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la Commissione può infliggere multe fino al 10% del fatturato dell´impresa. . |
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