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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 03 Ottobre 2007 |
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LEGGE SUGLI APPALTI, ECCO LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA MARTINI: “UN PERCORSO CHE RICHIEDE CONCERTAZIONE E BUON SENSO”
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Firenze, 3 ottobre 2007 - Dallo scorso 17 settembre è legge a tutti gli effetti e il governo regionale intende fare tutto il possibile perché sia applicata nel migliore dei modi, difendendone il contenuto profondamente innovativo ma anche sostenendo tutti i soggetti che dovranno garantirne l’attuazione. Ed è con questo obiettivo che nella riunione di ieri pomeriggio la giunta regionale ha approvato una circolare che contiene dettagliate indicazioni e chiarimenti in relazione alla legge 38/2007, cioè alla legge regionale sugli appalti. «Una legge – spiega il presidente Claudio Martini – che è tale a tutti gli effetti a prescindere dalla decisione del governo di impugnarla e anche una legge che entra in una materia delicata e complessa e che indubbiamente richiede cambiamenti anche faticosi nei comportamenti sia degli enti pubblici che degli imprenditori. Ma noi non siamo tra coloro che fatta una legge si disinteressano di quello che succede dopo. Intendiamo impegnarci fortemente perché ne sia salvaguardato l’impianto coraggioso e innovativo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla regolarità e alla sicurezza del lavoro. Tuttavia siamo ben consapevoli che questo si raggiungerà solo con la massima concertazione con tutti i soggetti interessati, strada peraltro percorsa fin dall’inizio, e anche con il buon senso che ci permetterà di avviare con tempi e procedure diverse le varie disposizioni, così come previsto dalla stessa legge». Su quest’ultimo punto si sofferma anche Federico Gelli: «Sostanzialmente le disposizioni della legge si possono dividere in tre gruppi – spiega il vicepresidente, che ha portato la circolare all’approvazione della giunta – Ci sono norme da applicare alla data di entrata in vigore della legge regionali, altre la cui applicabilità è subordinata all’adozione di ulteriori atti della legge regionale, altre ancora la cui attuazione è demandata agli stessi soggetti che dovranno fare gli appalti. Ed è importante ricordare che tra tutti i punti oggetto del ricorso alla Corte Costituzionale rientra nel primo gruppo – quello delle disposizioni da applicare subito – solo la normativa sul subappalto. Che è effettivamente cosa di grande rilievo, ma su cui già nelle prossime settimane conosceremo l’orientamento della Corte costituzionale». Il 23 ottobre, infatti, i giudici della Corte Costituzionale si pronunceranno sul ricorso presentato a suo tempo dalle regioni, Toscana compresa, sul Codice degli appalti. Il giudizio riguarderà anche la materia del subappalto e anticiperà almeno di un anno e mezzo l’orientamento della Corte sulla legge toscana. Nel frattempo proseguirà il lavoro di concertazione insieme agli enti locali e agli soggetti interessati all’applicazione della legge, con una riunione programmata già per la prossima settimana. Scheda Le principali disposizioni del testo approvato oggi in giunta Cosa prevede la circolare sulla legge sugli appalti di Paolo Ciampi Firenze I soggetti che saranno tenuti ad applicare la normativa, le disposizioni che trovano immediata attuazione a partire dall’entrata in vigore della legge e le altre disposizioni per cui si dovranno attendere regolamenti o altri atti. Tutto questo contiene la circolare che, approvata questo pomeriggio dalla giunta regionale, contiene le indicazioni applicative della legge regionale sugli appalti (legge 38/2007). Questi, in sintesi, i principali contenuti. A chi si applica la legge. La legge disciplina i contratti pubblici che hanno per oggetto lavori, forniture, servizi. Contratti stipulati dalla regione (e da agenzie ed enti dipendenti), enti locali, Asl e aziende pubbliche per i servizi alla persona. Interessati tutti i bandi pubblicati a partire dal 17 settembre. Disposizioni immediatamente applicabili. Tra di esse hanno un particolare rilievo quelle che prevedono che ai fini della determinazione dell’importo della gara le amministrazioni tengano conto anche dei costi della sicurezza; che prima dell’aggiudicazione si valuti la congruità dell’incidenza dei costi della manodopera; che i soggetti appaltanti verifichino l’idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa aggiudicataria; che i capitolati d’appalto prevedano alcune cause di risoluzione del contratto. Inoltre, il subappalto è vietato in favore di imprese che hanno presentato offerte in sede di gara ed è comunque limitato alle sole attività che rivestono carattere di specializzazione. Tra le altre cose si esige che nei contratti di subappalto siano evidenziati gli oneri relativi alla sicurezza. Viene resa obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e si obbliga l’impresa a dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento. Altro obbligo di grande rilievo è quello di informare il soggetto appaltante di ogni atto di intimidazione ricevuto, pena la risoluzione del contratto. Tra gli altri articoli immediatamente applicabili quelli che impegnano il governo regionale ad azione concrete per il potenziamento della sicurezza e della regolarità del lavoro in edilizia. Allo stesso modo trovano immediata applicazione anche la semplificazione degli adempimenti nelle procedure di gara. Disposizioni che rimandano a ulteriori atti. Rimandano a un successivo regolamento di attuazione le disposizioni della legge relative all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Regolamenti attuativi – che dovranno essere adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono previsti anche per dare attuazione agli articolo 18 (pagamento delle retribuzioni), 22 (tutor di cantiere), 31 (profilo del committente), 34 (requisiti di capacità delle imprese), 35 (cause di esclusione), 49 (mercato elettronico regionale). Disposizioni che rimandano ai soggetti appaltanti. Sono in particolare quelle contenute nell’articolo 3, che troveranno applicazione solo in seguito all’approvazione da parte dei soggetti appaltanti di specifiche disposizioni relative alle modalità di affidamento dei contratti. . |
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