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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Giugno 2006 |
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PRIVACY: IL GARANTE E LA PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
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Il 18 giugno 2006 il Garante per la privacy ha ribadito i principi che regolano la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche, raccomandando il massimo senso di responsabilità nel valutare con scrupolo l´essenzialità delle notizie pubblicate. In più occasioni il Garante ha già sanzionato testate giornalistiche che avevano superato i limiti della libertà di cronaca e in qualche caso ha anche bloccato la pubblicazione di passi più privati di conversazioni telefoniche e sms. L´autorità segue con attenzione le varie vicende in corso, pronta ad intervenire con la massima tempestività nel caso in cui sia necessario e qualora le pervengano ricorsi da parte degli interessati. Successivamente, il 21 giugno 2006 lo stesso Garante, visti gli atti acquisiti d´ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone, considerato che, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. C) del Codice in materia di protezione dei dati personali, egli ha il compito di prescrivere anche d´ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ha constatato che, dagli atti al momento disponibili e dall´attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale. Il Garante ha quindi sottolineato che il codice di procedura penale vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c. P. P. ), vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell´udienza preliminare (art. 114, comma 2, c. P. P. ) e consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c. P. P. ) e considera gli atti d´indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l´imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c. P. P. ; v. Anche art. 268, comma 6, c. P. P. Relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione). Il Garante ha anche constatato che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa (d. Lgs. N. 196/03; codice di deontologia relativo all´attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare, garantisce al giornalista il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l´originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti, prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, esige il pieno rispetto della dignità della persona, tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell´essenzialità dell´informazione, sia la dignità. Tutto ciò premesso il Garante ha precisato che, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. C) del Codice in materia di protezione dei dati personali. I titolari del trattamento in ambito giornalistico debbono conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall´allegato codice di deontologia per l´attività giornalistica ed ha disposto l´invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti. . . |
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