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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Ottobre 2007
 
   
  IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO ANNULLA LE AMMENDE INFLITTE DALLA COMMISSIONE ALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI TONDI PER CEMENTO ARMATO DOPO LA SCADENZA DEL TRATTATO CECA LA COMMISSIONE NON È PIÙ COMPETENTE AD ADOTTARE UNA DECISIONE FONDATA ESCLUSIVAMENTE SU UNA DISPOSIZIONE DI TALE TRATTATO

 
   
  Bruxelles, 29 ottobre 2007 - Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una decisione nei confronti di diversi produttori italiani di tondi per cemento armato sul fondamento del Trattato Ceca. Essa ha constatato che undici imprese avevano posto in essere – tra il 1989 e il 2000 – un’intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano dei tondi per cemento armato in barre o in rotoli, avente per oggetto la fissazione dei prezzi e la limitazione o il controllo della produzione e delle vendite. La decisione ha inflitto le seguenti ammende:
Causa Impresa Ammende (in milioni di euro) Totale Ammenda (in milioni di euro)
Cause riunite T‑27/03 Sp Spa (Brescia) 16,14 85,04
T‑80/03 Lucchini Spa (Milano)
T‑46/03 Leali Spa (Odolo - Brescia) 1,082
T‑58/03 Acciaierie e Ferriere Leali Luigi Spa (Brescia) 6,093
T‑79/03 Industrie Riunite Odolesi Spa (Iro) (Odolo) 3,58
T‑97/03 Ferriera Valsabbia Spa (Oodolo) 10,25
Valsabbia Investimenti Spa (Odolo)
T‑98/03 Alfa Acciai Spa (Brescia) 7,175
T‑45/03 Riva Acciaio Spa (Milano) 26,9
T‑77/03 Feralpi Siderurgica Spa (Brescia) 10,25
T‑94/03 Ferriere Nord Spa (Osopo-udine) 3,57
Le imprese hanno quindi adito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e chiesto l´annullamento della decisione. Ciascuna di loro ha fatto valere – in sostanza – l’incompetenza della Commissione a constatare una violazione del Trattato Ceca al momento dell´adozione della decisione, più precisamente dopo il 23 luglio 2002, data di scadenza del Trattato Ceca. Il Tribunale ricorda innanzi tutto che i trattati comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in determinati settori, i loro poteri sovrani. Nell’ambito di tale ordinamento giuridico comunitario le istituzioni dispongono soltanto di competenze di attribuzione; per questo motivo gli atti comunitari indicano il fondamento giuridico che abilita l’istituzione di cui trattasi ad agire nel settore considerato. Il Tribunale fa osservare che la disposizione su cui si fonda giuridicamente un atto e che legittima l’istituzione comunitaria ad emanarlo deve essere in vigore al momento stesso dell’adozione. Al contrario, i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo possono condurre all’applicazione di disposizioni sostanziali che non sono più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte di un’istituzione comunitaria. La decisione della Commissione che è stata impugnata si fonda giuridicamente soltanto sull´art. 65 Ceca. Tale disposizione, però, non era più in vigore al momento dell´adozione della decisione. Per questo motivo il Tribunale dichiara che la decisione della Commissione è illegittima e la annulla. Tutte le ammende inflitte sono, di conseguenza, annullate. Importante: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un´impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. .
 
   
 

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