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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Luglio 2006
 
   
  STAMPA ON LINE: LA REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE

 
   
  In base alla Legge n. 62/01 anche per i siti internet che fanno informazione professionale è obbligatoria lŽiscrizione ai sensi dellŽart. 5 della Legge n. 47/48. La legge richiede che sia presentata al Tribunale una dichiarazione del proprietario, della persona che esercita lŽimpresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, e del direttore responsabile. La dichiarazione deve contenere i loro nomi ed indirizzi, la cittadinanza, il titolo e la natura della pubblicazione. Il direttore responsabile della testata deve allegare il certificato di iscrizione allŽalbo dei giornalisti, professionisti o pubblicisti. In base ad una nota del Ministero della Giustizia del 1995, emessa sulla base di un parere del Consiglio nazionale dellŽOrdine dei Giornalisti, per le testate telematiche non è accettata lŽiscrizione nellŽelenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico, previsto dallŽart. 28 della Legge n. 69/63, in quanto la diffusione via internet contrasta con la previsione di diffusione limitata tipica delle riviste tecniche o scientifiche. Mente per i giornali cartacei debbono essere indicati nella richiesta di iscrizione al registro della stampa nome e indirizzo della tipografia, per le pubblicazioni telematiche occorre indicare nome e indirizzo del fornitore di hosting. Il contratto di hosting, lo ricordiamo, lega lŽeditore al fornitore nel servizio e consiste nellŽaffitto di uno spazio fisico su unŽunità di memoria di un server connesso alla rete. LŽiscrizione è un atto dovuto: in base allŽart. 5 della Legge n. 47/48 “Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, lŽiscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria”.  
   
 

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