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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Luglio 2006 |
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DOCUMENTI INFORMATICI: DEFINIZIONI
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A seguito della richiesta di un lettore si producono, di seguito, le seguenti definizioni. Per «documento» si intende la rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo. Il «documento analogico», originale e copia, è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro. Il «documento analogico originale» può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi. Il «documento digitale» è costituito da testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l´origine. Il «documento informatico» è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Tali definizioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e nella deliberazione dell´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001. . |
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