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Notiziario Marketpress di Martedì 18 Dicembre 2007
 
   
  ARMI DA FUOCO: UN ARCHIVIO INFORMATICO PER IDENTIFICARNE I PROPRIETARI

 
   
  Strasburgo, 18 dicembre 2007 - Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che, nel fissare rigorose condizioni per acquistare e detenere armi da fuoco, introduce un rigido regime di marcatura delle armi e delle loro parti e un archivio informatico che permetteranno di rintracciare tutte le armi e i loro proprietari. Gli Stati membri dovranno poi vigilare attentamente sui rivenditori e sulle compravendite on line, procedere a un migliore scambio di informazioni e stabilire le sanzioni appropriate in caso di violazioni. Sulla base di un compromesso negoziato per diciotto mesi dalla relatrice Gisela Kallenbach (Verdi/ale, De) con il Consiglio, il Parlamento ha approvato - con 588 voti favorevoli, 14 contrari e 11 astensioni - una modifica della direttiva relativa al controllo dell´acquisizione e della detenzione di armi. Ha infatti adottato - con 567 voti favorevoli, 12 contrari e 11 astensioni - un maxiemendamento che riprende gran parte dei suggerimenti formulati dai deputati. La direttiva dovrebbe quindi entrare in vigore nel 2008 ed essere d’applicazione partire dal 2010. Come accade attualmente, gli Stati membri potranno adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Scopo della modifica è di recepire nella direttiva vigente le disposizioni contenute nel protocollo dell´Onu contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, firmato nel dicembre del 2001. Ma un emendamento precisa che è necessario «cogliere l´opportunità» della revisione per apportare miglioramenti alla direttiva al fine di risolvere alcuni problemi e, in particolare, quelli identificati nel rapporto stilato nel 2000 dalla Commissione sull´attuazione della direttiva stessa. Il compromesso raggiunto estende anzitutto il campo d´applicazione della direttiva anche alle parti e alle munizioni delle armi di fuoco, comprese quelle importate da paesi terzi. Sono quindi introdotte nuove definizioni per, tra l´altro, "arma da fuoco", "parti" di armi e "munizione". Notando poi il «comprovato aumento» del loro uso nell´Ue, le armi “trasformate” vengono inserite nella definizione di "armi da fuoco". E’ anche modificata la definizione di "armaioli" sui quali, peraltro, vista la natura speciale della loro attività, «è necessario che gli Stati membri esercitino un rigoroso controllo», in particolare per verificarne l’integrità e le competenze professionali. Va precisato, peraltro che la direttiva non si applica all´acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra e non pregiudica l´applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d´armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo. Gli Stati membri dovranno istituire, entro fine dicembre 2014, un archivio di dati «computerizzato» - centralizzato o decentrato - in cui ogni informazione necessaria relativa a ciascuna arma vi sia menzionata e sia accessibile alle autorità competenti. Tale archivio, è inoltre precisato, registra e conserva «per non meno di 20 anni» (invece dei dieci anni proposti dalla Commissione), per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell´acquirente o del possessore dell´arma. Durante tutto il loro periodo di attività, inoltre, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro delle armi da fuoco da loro acquistate o vendute, con i dati che consentono di identificare e rintracciare tali armi (gli stessi previsti per l´archivio). Cessata l´attività, gli armaioli debbono consegnare il registro all´autorità nazionale competente. E proprio ai fini dell´identificazione e della rintracciabilità di qualsiasi arma da fuoco assemblata, gli Stati membri dovranno esigere una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l´anno di fabbricazione (se non fa parte del numero di serie). Ciò, è precisato, non pregiudica l´apposizione del marchio di fabbrica. Come richiesto dai deputati, la marcatura dovrà essere apposta su una parte essenziale o strutturale dell´arma da fuoco, la cui distruzione renderebbe l´arma inutilizzabile. Inoltre, gli Stati membri dovranno imporre la marcatura di ogni unità elementare di imballaggio di munizione complete. A tal fine, gli Stati membri potranno decidere di applicare le disposizioni stabilite dalla Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili (Cip). Saranno poi tenuti a garantire che le armi o le loro parti presenti sul proprio territorio siano marcate e registrate o, in caso contrario, siano «disattivate». Dovranno, infine, assicurare che tutte le armi possano essere collegate ai loro attuali proprietari. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti e delle munizioni, e combattere efficacemente contro il loro traffico e la loro produzione illegale, dovrà essere migliorato anche lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. A tal fine, la Commissione dovrà istituire, al più tardi entro un anno dall´entrata in vigore della direttiva, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni. Gli Stati membri potranno consentire l´acquisizione e la detenzione di armi da fuoco «solo alle persone in possesso della licenza o del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale». Come richiesto dai deputati è specificato che queste persone devono avere «un motivo valido». Devono inoltre aver compiuto 18 anni d´età, salvo per la pratica della caccia e del tiro al bersaglio, ma purché abbiano il permesso dei genitori o siano accompagnate da un genitore o da un adulto titolare di porto d´armi. Queste persone, poi, non possono «costituire un pericolo per se stesse, per l´ordine pubblico o la pubblica sicurezza». La condanna «per un reato volontario grave», è precisato, considerata indicativa di un tale pericolo. Come richiesto dai deputati, gli Stati membri dovranno assicurare che l´acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni per il tramite di «tecniche di comunicazione a distanza» (in pratica via Internet), salvo che per gli armaioli, sia soggetta, se autorizzata, «a rigorosi controlli». D´altra parte, gli Stati membri potranno vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un´arma acquisita in un altro Stato membro «soltanto se vietano l´acquisizione della stessa arma nel proprio territorio». I cacciatori e i tiratori sportivi, come suggerito dai deputati, potranno detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività. A condizione, però, che siano in possesso della "carta europea d´arma da fuoco" su cui figura l´indicazione di detta o dette armi e possano dimostrare i motivi del loro viaggio presentando, per esempio, un invito o un’altra prova della loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione. Quest’ultimo, è anche precisato, non può subordinare l´accettazione di una "carta europea d´arma da fuoco" al pagamento di tasse o diritti. Tale carta, cui è conferita maggiore importanza, dovrà avere un periodo di validità di massimo 5 anni, estendibili, e dovrà essere sempre in possesso di una persona che usa un´arma da fuoco. Gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni da infliggere in caso di infrazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva e adottare ogni misura necessaria per assicurarne l´esecuzione. Le sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive». Infine, la Commissione dovrà presentare una relazione sull´applicazione della direttiva entro cinque anni dalla sua trasposizione nel diritto nazionale e, entro due anni dalla sua entrata in vigore, uno studio sulla commercializzazione di repliche di armi, per determinare se è opportuno includerle nel campo d´applicazione del provvedimento. Uno studio dovrà poi valutare l’opportunità di semplificare la classificazione delle armi riducendo da quattro a due le categorie previste: proibite e soggette a autorizzazione. Background - l´industria italiana delle armi sportive. L’anpam, Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni sportive, aderente alla Confindustria, raggruppa le principali aziende del settore che occupano oltre 3. 000 dipendenti diretti, con un fatturato annuale di circa 1 miliardo di euro. Viene dall´Italia il 70% della produzione europea di armi sportive e venatorie. Si noti che, alle ultime Olimpiadi, il 100% delle 18 medaglie in palio per la disciplina "tiro a volo" sono state vinte con fucili italiani, da tiratori di 13 paesi diversi. .  
   
 

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