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Notiziario Marketpress di Martedì 18 Dicembre 2007
 
   
  MEDIOBANCA: AVVIO AL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

 
   
  Milano, 18 dicembre 2007 – Oggi viene avviato il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre scorso. Il programma è volto ad una più efficace gestione di dimensione, composizione e costo del capitale della Società, mantenendo comunque inalterata la complessiva solidità patrimoniale della Società e del Gruppo nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Lo scopo è anche quello di dotare Mediobanca di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa, che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite nell’ambito di eventuali operazioni di acquisizione/alleanze. Non è prevista l’ipotesi di acquisti strumentali alla riduzione del capitale sociale. L’acquisto potrà avere ad oggetto un massimo di n. 16. 381. 963 azioni (rappresentanti attualmente il 2% del capitale sociale) di azioni ordinarie Mediobanca del valore nominale unitario di Euro 0,50 e quindi contenuto nei limiti di legge (10% dell’intero capitale sociale, in base a quanto disposto dall’art. 2357, 3° comma, del codice civile, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate). L’acquisto potrà avvenire in una o più volte. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. La Società costituirà, ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un pari importo dalle riserve disponibili, e più in generale procederà alle appostazioni contabili richieste dalla vigente disciplina. La riserva così costituita verrà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno trasferite. In caso di cessione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra riconfluirà alle riserve di provenienza. La durata dell’autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie proprie è stabilita per un periodo di diciotto mesi dalla data in cui l’Assemblea ha adottato la relativa deliberazione, mentre la durata dell’autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni è senza limiti temporali. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo (pari ad Euro 0,50) mentre il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 58/98 e dell’art. 144-bis, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità: sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S. P. A. , secondo modalità operative stabilite da quest’ultima che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, oppure mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S. P. A. Il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dal citato art. 144-bis, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti. Nei limiti indicati in precedenza, potranno essere effettuate operazioni successive di acquisto e di alienazione delle azioni ordinarie proprie. .  
   
 

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