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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Gennaio 2008
 
   
  GIURISPRUDENZA: LEGITTIMO L´ACCESSO DA PARTE DEL SUPERIORE ALL´EMAIL AZIENDALE

 
   
  Con la sentenza n. 47096 del 19 dicembre 2007 la Corte di Cassazione ha affrontato, per la prima volta, il profilo della lecita conoscibilità o meno, da parte del datore di lavoro della corrispondenza via e-mail in partenza o in arrivo sulla casella di posta elettronica del lavoratore. I giudici della V Sezione Penale della Cassazione hanno dichiarato infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha prosciolto, il 15 settembre 2006, un datore di lavoro dall´imputazione di avere abusivamente preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale della sua dipendente. Dipendente che era stata licenziata proprio in ragione dei contenuti rinvenuti nella sua posta elettronica. Il Pubblico Ministero ha adito la Corte lamentando la violazione da parte del datore di lavoro dell´articolo 616 cod. Pen. Secondo il P. M. Il datore di lavoro ha preso visione del contenuto della corrispondenza della dipendente, utilizzando la password posta a protezione dello stesso. A suo avviso, il giudice di merito ha erroneamente assunto a fondamento della propria pronuncia la rilevanza della proprietà aziendale della posta elettronica (rectius del "mezzo di comunicazione violato"), senza considerare il profilo funzionale della destinazione del mezzo telematico non solo al lavoro, ma anche alla comunicazione costituzionalmente tutelata. La Corte di Cassazione non ha condiviso il motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero perché nell´azienda era prescritta ai dipendenti “la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico” della password. I giudici hanno quindi precisato che tra i soggetti legittimati a prendere visione della corrispondenza rientra indubbiamente anche il dirigente d’azienda quando, come nel caso di specie, la password di accesso ai computer e alla corrispondenza di ciascun dipendente sia a conoscenza dell’organizzazione aziendale per essere state comunicata, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato, quindi, a utilizzarla anche per la mera assenza dell’utilizzatore abituale. Secondo la Corte, quando il sistema telematico è protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica di accesso. La Corte ha concluso le proprie motivazioni ricordando che, secondo le prescrizione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 1° marzo 2007, i dirigenti dell´azienda possono legittimamente accedere ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata data loro piena informazione.  
   
 

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