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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 16 Gennaio 2008 |
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NORME EUROPEE PER LE TASSE AEROPORTUALI
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Strasburgo, 16 gennaio 2008 - Il Parlamento europeo accoglie con favore la proposta di direttiva che istituisce norme comuni per la definizione e la riscossione delle tasse aeroportuali, ma suggerisce diverse modifiche al testo per restringere il numero di aeroporti interessati (solo cinque quelli italiani), garantire la non discriminazione delle compagnie aeree e permettere una modulazione delle tasse per motivi ambientali. Chiede poi che non sia consentito realizzare profitti con i diritti riscossi per garantire la sicurezza. Le tariffe per l´uso delle infrastrutture aeroportuali sono attualmente fissate a livello nazionale con meccanismi che, secondo la Commissione europea, non hanno un´adeguata giustificazione. Inoltre, gli utenti (le compagnie aeree) non sono sistematicamente consultati in tutti gli aeroporti dell´Ue prima della fissazione o della modifica delle tariffe aeroportuali. Approvando con 613 voti favorevoli, 33 contrari e 51 astensioni la relazione legislativa (prima lettura) di Ulrich Stockmann (Pse, De), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire un quadro di norme comuni sugli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali - che rappresentano tra 4% e l´8% dei costi operativi dei principali vettori aerei comunitari - e le modalità della loro fissazione, applicabili agli aeroporti dell´Unione europea. Non rinuncia tuttavia a suggerire diversi emendamenti. Campo d´applicazione: aeroporti con almeno 5 milioni di passeggeri l´anno - Con 604 voti favorevoli, 79 contrari e 13 astensioni, il Parlamento chiede che la direttiva si applichi a tutti gli aeroporti Ue il cui volume di traffico annuale superi la soglia di 5 milioni di passeggeri (contro un milione della proposta) oppure del 15% di movimenti passeggeri dello Stato membro in cui sono situati. Oltre a eliminare la soglia proposta in termine di movimento merci (25. 000 tonnellate), precisa che, «se risulta necessario», gli Stati membri possono applicare la direttiva anche ad altri aeroporti, previa «un´accurata indagine delle autorità nazionali preposte alla concorrenza». Chiedono inoltre che la direttiva si applichi anche alle reti di aeroporti e a tutti gli aeroporti organizzati in rete. Da una lista elaborata da Airports Council International - Europe, risulta che rientrerebbero in questa definizione 67 aeroporti europei, tra i quali, figurano quelli di Roma (Fiumicino), Milano (Linate e Malpensa), Catania (Fontanarossa) e Venezia (Tessera). Resterebbero fuori, invece, altri importanti aeroporti italiani che non raggiungono la soglia di 5 milioni di passeggeri: Napoli (circa 4,6 milioni di passeggeri), Bergamo (4,3), Roma-ciampino (4,2), Palermo (3,8), Bologna (3,7) e Torino (3,1). Un emendamento, peraltro, chiede agli Stati membri di pubblicare un elenco - basato su dati Eurostat - degli aeroporti che rientrano nel campo d´applicazione della direttiva. Un emendamento della Gue/ngl che chiedeva di escludere dal campo d´applicazione gli aeroporti delle «regioni caratterizzate da svantaggi geografici e naturali permanenti», ove la sua applicazione pregiudichi o non salvaguardi il rispetto e la garanzia degli obblighi di servizio pubblico, è stato respinto dall´Aula con 108 voti favorevoli, 564 contrari e 29 astensioni. Diritti aeroportuali - In forza alla definizione proposta dai deputati, i diritti aeroportuali sono «i prelievi effettuati a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell´aeroporto e/o dai passeggeri per l´utilizzazione delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all´atterraggio, alla partenza, all´illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci». Nel campo d´applicazione della direttiva non rientrano invece i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale e i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra. Il Parlamento, chiede peraltro di escludere anche i diritti riscossi per finanziare l´assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Un emendamento precisa che la direttiva lascia impregiudicata la facoltà dei gestori aeroportuali di optare per il sistema di cassa unica ("single till") o della cassa doppia ("dual till") oppure per un sistema misto. Per i deputati, infatti, nell´Unione europea, dati i diversi modelli commerciali, esistono diversi modelli di calcolo dei diritti. In base al principio di sussidiarietà, occorre quindi lasciare ai gestori aeroportuali la scelta del modello cui ricorrere. Non discriminazione e protezione dell´ambiente - La proposta di direttiva chiede agli Stati membri di provvedere affinché i diritti aeroportuali «non creino discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti e tra i passeggeri». I deputati precisano peraltro che ciò «non pregiudica l´introduzione di modulazioni dei diritti per motivi di interesse generale obiettivi e trasparenti». Più in particolare, per motivi connessi alla protezione dell´ambiente (imposta sull´inquinamento acustico, regolamentazione del traffico) e all´aspetto del territorio. Inoltre, la direttiva intende consentire al gestore aeroportuale di variare la qualità e l´estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati. In tal caso, l´ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell´estensione di tali servizi. In proposito, il Parlamento chiede che tale ammontare possa essere differenziato anche in base alla performance ambientale, all´inquinamento sonoro o ad altri elementi di interesse pubblico, a condizione che sia fissato sulla base di criteri pertinenti, obiettivi e trasparenti. Precisa, peraltro, che gli aeroporti debbono riscuotere «lo stesso diritto per lo stesso servizio». Aggiunge inoltre che il gestore aeroportuale può accordare agli utenti dell´aeroporto concessioni sui diritti in funzione della qualità di un servizio utilizzato e agli utenti che aprono nuove rotte, a patto però «che la concessione sia anch´essa garantita in modo pubblico e non discriminatorio e sia resa disponibile a tutti gli utenti dell´aeroporto nello stesso modo». La sicurezza non deve essere fonte di profitto - La proposta di direttiva prevede che i diritti riscossi per la sicurezza siano utilizzati «esclusivamente» per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza. I deputati precisano peraltro che questi «non possono superare i costi» e che «non è consentito realizzare profitti con i diritti di sicurezza». I costi, inoltre, dovranno essere determinati in base ai principi dell´efficienza economica e operativa nonché dei principi contabili e di valutazione generalmente riconosciuti in ciascuno Stato membro. Il Parlamento chiede poi che i costi siano «ripartiti in modo equo tra i diversi gruppi di utenti nei rispettivi aeroporti». Dovranno comunque essere presi in considerazione il costo del finanziamento delle infrastrutture di sicurezza, la spesa delle operazioni (escluso quella derivante da provvedimenti temporanei), nonché gli aiuti e le sovvenzioni erogati dalle pubbliche autorità per garantire la sicurezza. Consultazione, trasparenza e norme di qualità - Gli Stati membri dovranno provvedere a che, in ciascun aeroporto, sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria e regolare tra il gestore aeroportuale e gli utenti in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali e all´ammontare di questi diritti. Un emendamento precisa che tale consultazione deve riguardare anche la qualità dei servizi che il gestore deve prestare in cambio dei diritti aeroportuali. Il gestore dovrà inoltre consultare gli utenti prima di finalizzare programmi relativi a nuovi progetti di infrastruttura. In proposito, i deputati puntualizzano le condizioni in base alle quali esso potrà prefinanziare i nuovi progetti mediante un aumento dei diritti aeroportuali, evitando però gli eventuali "veti" degli utenti. La proposta di direttiva chiede agli Stati membri di provvedere affinché i gestori aeroportuali forniscano agli utenti degli aeroporti le necessarie informazioni su taluni elementi minimi che serviranno come base per la determinazione dell´ammontare di tutti i diritti riscossi dall´aeroporto. Il Parlamento precisa alcuni di questi elementi e ne introduce di nuovi, in particolare per disciplinare i casi di disaccordo. D´altro canto, gli utenti degli aeroporti saranno tenuti a informare i gestori sulle previsioni di traffico, la composizione della flotta, i loro progetti di sviluppo nell´aeroporto, ecc. Per garantire il buon funzionamento di un aeroporto, infine, gli Stati membri dovranno provvedere affinché il gestore aeroportuale e l´associazione o le associazioni degli utenti aeroportuali concludano accordi sulla qualità dei servizi prestati nel terminale o nei terminali dell´aeroporto. Nell´ipotesi in cui non si sia concluso alcun accordo sui livelli di servizio, una delle due parti deve poter ricorrere al regolatore nazionale, ente indipendente incaricato di assicurare la corretta applicazione delle misure previste dalla direttiva. Il Consiglio Trasporti è recentemente giunto a un accordo politico sul testo della direttiva che differisce in diversi punti dalla posizione assunta dall´Aula. I Ministri dovranno ora adottare una posizione comune che sarà poi sottoposta nuovamente al Parlamento. Non è escluso, peraltro, che si avviino ora delle trattative tra le due istituzioni al fine di trovare un compromesso in vista della seconda lettura del Parlamento. . |
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