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Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Febbraio 2008
 
   
  ASTM – AUTOSTRADA TORINO-MILANO APPROVATA, DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI, L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO ED ALLA ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

 
   
  Torino, 28 febbraio 2008 - L’assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in data 25 febbraio, ha deliberato di autorizzare l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. L’autorizzazione risponde alla finalità di fornire agli Amministratori uno strumento di flessibilità gestionale e strategica sia per favorire la liquidità dei titoli della Società sia per intervenire in relazione all’andamento del mercato caratterizzato da una fase di incertezza che, per il “settore autostradale” nel quale operano le principali partecipate, è anche riconducibile al rinnovo delle convenzioni di concessione riguardanti le stesse. Gli atti di acquisto – autorizzati per un periodo di 18 mesi dalla data odierna - potranno essere effettuati anche in più riprese fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 8. 800. 000 azioni ordinarie. In nessun caso, il valore nominale delle azioni acquistate eccederà la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate; alla data odierna Astm S. P. A. Non possiede azioni proprie, mente la controllata Ativa S. P. A. Risulta titolare di n. 21. 500 azioni della Astm S. P. A. Stessa. Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non potrà essere inferiore a 0,5 euro (corrispondenti al valore nominale) né potrà essere superiore al 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, ai sensi dell’Articolo 132, 1° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’Articolo 144-bis, comma 1 lettera b) del Regolamento Consob adottato con Deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli Azionisti e non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Per quanto concerne le modalità di disposizione delle azioni acquistate è stato definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti patrimoniali negativi per la Società. L’alienazione delle azioni potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la cessione avverrà nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l’alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, e in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare di autorizzazione. In caso di cessione di tutte o parte delle azioni acquistate, la riserva indisponibile che sarà costituita ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 3 del codice civile si ridurrà proporzionalmente. Non è previsto che il sopramenzionato acquisto di azioni proprie sia strumentale ad una riduzione del capitale sociale. .  
   
 

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