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Notiziario Marketpress di Luned́ 14 Aprile 2008
 
   
  LEGGE N. 48/08: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

 
   
  Dopo l’articolo 24 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente nuovo articolo 24-bis, relativo ai delitti informatici e trattamento illecito di dati. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25. 800 a 774. 500). In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 300 quote (fino a 464. 700 euro). In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote (fino a 619. 600 quote). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) .  
   
 

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