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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Giugno 2008 |
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INTERCETTAZIONI: NUOVE DISPOSIZIONI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Il Consiglio dei Ministri n. 5 del 13 giugno 2008 ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, un disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, che modifica la disciplina vigente in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine ed integra la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il provvedimento ha due punti di forza: arginare la diffusione incontrollata dei contenuti delle intercettazioni e ridimensionare gli oneri derivanti dalle operazioni di intercettazione. Il provvedimento tiene in considerazione il diritto alla riservatezza tutelato dall’articolo 15 della Costituzione e i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la legge dello Stato deve garantire un’adeguata protezione della privacy, attraverso la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazioni e la natura dei reati; l’individuazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano stati causalmente intercettati. Si riconosce altresì la responsabilità amministrativa della testata giornalistica intesa come soggetto giuridico. Altre novità consistono nell’introduzione del termine di durata massima delle intercettazioni, pari a tre mesi, e nella riduzione del numero dei reati. Le nuove limitazioni non si applicheranno, tuttavia, ai reati per mafia, terrorismo e altri reati di gravissimo allarme sociale. Il disegno di legge prevede, infine, la pena della reclusione fino a cinque anni per chi utilizza o rivela le intercettazioni o altre notizie coperte da segreto, avendo conoscenza qualificata degli atti del procedimento penale, e l’aumento della pena per il giornalista che pubblica arbitrariamente, anche per riassunto, le intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione: arresto da uno a tre anni e sanzione da 500 a 1. 032 euro. Come è noto, in questo caso, non è possibile applicare alcuna misura cautelare, neppure interdittiva. . |
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