|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Luglio 2008 |
|
|
  |
|
|
DIRITTO D’AUTORE: LIBRI SCOLASTICI ON LINE
|
|
|
 |
|
|
Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 147/08, contiene anche disposizioni in materia di diritto d´autore. L´art. 15, nel dettare disposizioni sul costo dei libri scolastici, infatti, individua il criterio che le autorità competenti devono utilizzare nell´adottare i libri di testo: il criterio prescelto è quello della disponibilità on line delle opere e, a partire dall´anno scolastico 2011-2012, della loro scaricabilità da internet o della utilizzabilità in versione mista. In particolare il provvedimento stabilisce che a partire dall´anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l´autonomia didattica nell´adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell´organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Successivamente, a partire dall´anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da Internet o mista. L´accesso al materiale didattico on line avverrà a pagamento o gratuitamente a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. Per potenziare la disponibilità dei contenuti didattici on line è stabilito anche che a decorrere dall´anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell´istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da Internet, e mista. Sono escluse dall’art. 15 del Decreto legge n. 112/08 le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dovendo coordinare tale disposizione con la vigente normativa sul diritto d´autore, gli editori dovranno, in primo luogo, verificare di essere già titolari - fra gli altri – non solo del diritto di mettere a disposizione l´opera su internet, ma anche del diritto di riprodurre l´opera e di effettuarne il download. In caso negativo i contratti dovranno essere rinegoziati. Sarà poi necessario adottare adeguate misure tecnologiche di protezione per evitare o per ridurre al minimo il rischio che le opere scaricabili diventino oggetto di illecite utilizzazioni sulla rete. Il legislatore, invece, dovrà chiarire cosa intende per utilizzazione dell´opera in "versione mista": l´opera deve essere integralmente disponibile sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale, o che sia disponibile soltanto parzialmente on line. . |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|