|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 09 Luglio 2008 |
|
|
|
|
|
PARLAMENTO EUROPEO: NUOVE NORME PER ADDITIVI, AROMI E ENZIMI ALIMENTARI
|
|
|
|
|
|
Il Parlamento europeo ha adottato quattro regolamenti volti a armonizzare la normativa su additivi, aromi ed enzimi alimentari che, con una procedura di autorizzazione, andranno inseriti in elenchi Ue, se sicuri e non ingannevoli per i consumatori. L´uso di additivi sarà vietato negli alimenti per lattanti e potrà continuare ad esserlo in taluni prodotti tradizionali italiani. La presenza di alcuni coloranti nocivi per i bambini andrà segnalata. E´ resa più rigorosa la definizione di aromi "naturali". Sulla base di un compromesso negoziato con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente, con una larghissima maggioranza, quattro regolamenti volti a armonizzare, chiarire e aggiornare l’attuale normativa in materia di additivi, enzimi e aromi alimentari e a stabilire una procedura uniforme di autorizzazione per queste sostanze. Oltre a voler sostituire una decina di atti applicabili in questo campo, il pacchetto mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando al contempo un livello elevato di protezione della vita e della salute umana. L´uso di additivi, aromi e enzimi alimentari, inoltre, non deve indurre i consumatori in errore su questioni concernenti, tra l´altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. I regolamenti potranno essere applicati, per ogni legislazione alimentare settoriale, due anni dopo l´adozione delle disposizioni di attuazione settoriali. Procedura di autorizzazione uniforme e trasparente Un primo regolamento istituisce una procedura di autorizzazione uniforme, centralizzata, efficace e trasparente basata su una valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l´Efsa) nonché sulla valutazione e gestione dei rischi nella quale la Commissione e gli Stati membri intervengono nell´ambito della procedura del comitato di regolamentazione. Ciò comporterà un´armonizzazione delle disposizioni di legge degli Stati membri relative all´uso degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari sotto forma di elenchi positivi delle sostanze autorizzate che la Commissione dovrebbe stabilire. Fatte salve talune eccezioni, le sostanze già autorizzate dovranno progressivamente essere sottoposte a una nuova valutazione dei rischi. La procedura uniforme definisce inoltre le modalità dell´aggiornamento degli elenchi, le quali definiscono anche i criteri in base ai quali le sostanze possono essere incluse. L´aggiornamento comprende l´aggiunta o il ritiro di una sostanza nell´elenco comunitario, nonché l´aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza di una sostanza nell´elenco comunitario. La procedura di aggiornamento può essere avviata dalla Commissione o a seguito di una domanda da parte di uno Stato membro o di una persona interessata, e si conclude con l´adozione di un regolamento della Commissione. Come richiesto dai deputati, se il progetto di regolamento non è conforme al parere dell´Efsa, la Commissione dovrà fornire una spiegazione dei motivi delle divergenze. Entro i ventiquattro mesi seguenti l´adozione di ogni legislazione alimentare settoriale, la Commissione dovrà adottare le misure di attuazione del regolamento, per quanto riguarda in particolare il contenuto, la redazione e la presentazione della domanda, le modalità di controllo della validità della domanda e la natura delle informazioni che devono figurare nel parere dell´Autorità. Quest´ultima, peraltro, dovrà rendere pubblici i suoi pareri e le domande di parere ricevute. Additivi negli alimenti, ma non in quelli crudi, per l´infanzia e nei prodotti tradizionali Un altro regolamento stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno e, al contempo, garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori, compresa la protezione degli interessi di questi ultimi e delle pratiche leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell´ambiente. A tal fine, stabilisce degli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati, le loro condizioni d´uso e le norme relative alla loro etichettatura quando commercializzati come tali. Per "additivo alimentare" s´intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti la cui aggiunta intenzionale ad alimenti abbia uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell´imballaggio, nel trasporto o nella conservazione degli stessi. In base alla funzione tecnologica che l´additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare, sono definite una serie di "categorie funzionali", tra le quali figurano gli edulcoranti, i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, gli emulsionanti, gli esaltatori di sapidità, i gas d´imballaggio, gli stabilizzanti, gli addensanti e gli agenti lievitanti. Il regolamento indica anche una serie di sostanze che non possono essere considerate additivi alimentari, come ad esempio monosaccaridi, bisaccaridi od oligosaccaridi e gli alimenti contenenti tali sostanze utilizzati per le loro proprietà dolcificanti, basi per gomma da masticare, taluni amidi, gelatina alimentare, proteine del latte e glutine, caseina e inulina. Dovrebbero essere escluse dal campo d´applicazione anche le sostanze considerate additivi alimentari quando sono utilizzate per dare un aroma o un sapore o per fini nutrizionali, come succedanei del sale, vitamine o minerali, nonché le sostanze considerate alimenti che possono essere utilizzate per una funzione tecnica, come il cloruro di sodio o lo zafferano utilizzato come colorante. Il regolamento prevede la compilazione di due elenchi comunitari degli additivi che possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti nonché di quelli che possono essere utilizzati in altri additivi, enzimi e aromatizzanti alimentari alle condizioni d´impiego ivi specificate. Per essere incluso in tali elenchi, un additivo deve soddisfare una serie di condizioni ed essere giustificato da altri «fattori legittimi pertinenti», tra cui i fattori ambientali. Più in particolare, l´uso degli additivi alimentari «deve essere sicuro, deve rispondere ad una necessità tecnologica, non deve indurre in errore i consumatori e deve presentare un vantaggio per questi ultimi». Pertanto, il consumatore non deve essere tratto in inganno riguardo alla natura, alla freschezza, alla qualità degli ingredienti impiegati, alla genuinità del prodotto o al carattere naturale del processo di produzione, oppure alla qualità nutrizionale del prodotto, incluso - come richiesto dai deputati - «il suo contenuto di frutta e verdura». Inoltre, un additivo alimentare deve presentare vantaggi per i consumatori e quindi mirare a conservare la qualità nutrizionale degli alimenti, fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari e accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, «a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell´alimento in modo da indurre in errore i consumatori». Un additivo, comunque, non può essere utilizzato «per occultare gli effetti dell´impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni». Sono fissate condizioni specifiche per edulcoranti e coloranti. Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari dovranno essere indicati gli alimenti ai quali può essere aggiunto, le condizioni d´impiego (inclusa la quantità utilizzabile) e, se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali. Le specifiche degli additivi alimentari relative, in particolare, all´origine, ai criteri di purezza e a ogni altra informazione necessaria, dovranno essere adottate all´atto della prima inclusione dell´additivo alimentare negli elenchi Ue. In linea generale, il regolamento vieta l´impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati e negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, compresi in quelli dietetici o con scopi medici speciali, tranne nei casi espressamente specificati. Il regolamento permette infine agli Stati membri di continuare a vietare l´impiego di determinate categorie di additivi alimentari negli alimenti tradizionali prodotti sul loro territorio. Per quanto riguarda l´Italia, tutte le categorie di additivi possono continuare ad essere vietate nella "Mortadella" tradizionale italiana e nel "Cotechino e zampone" tradizionale italiano, tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell´acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d´imballaggio. Come richiesto dal Parlamento, il compromesso impone l´indicazione di un´avvertenza in etichetta qualora gli alimenti contengono uno o più dei seguenti coloranti alimentari: Sunset yellow (E 110), Giallo di chinolina (E 104), Carmoisina (E 122), Rosso allura (E 129), Tartrazine (E 102), Ponceau 4R (E 124). Accanto alla denominazione del colorante dovrà figurare la scritta «può influire negativamente sull´attività e l´attenzione dei bambini». Se l´evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, questo elenco di coloranti potrà essere modificato. Aromi, più rigore nella definizione di quelli "naturali" Un terzo regolamento stabilisce norme relative agli aromi alimentari e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti. Esso si applica agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, agli alimenti contenenti aromi e/o agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e ai materiali di base per aromi e/o ai materiali di base per ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Non si applica, invece, alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, aspro o salato, agli alimenti crudi, nonché «agli alimenti non composti e ai miscugli quali, ma non esclusivamente, spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate, alle miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non sono stati utilizzati come ingredienti alimentari». Per "aromi" s’intendono i prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore, nonché i prodotti contenenti o fabbricati con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi. In forza al regolamento, possono essere utilizzati negli o sugli alimenti solo gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che, in base ai dati scientifici disponibili, non presentano un rischio per la salute dei consumatori e il cui uso «non induce in errore il consumatore». Laddove possibile, inoltre, occorre prestare attenzione alle eventuali conseguenze negative per i gruppi vulnerabili. Come per gli additivi, anche per gli aromi sono definite le modalità per la compilazione dell´elenco e le informazioni che vi devono figurare, come le condizioni d´uso, nonché le norme sull´etichettatura. Attualmente sono circa 2600 gli aromi registrati. A quest´ultimo proposito, sono anche previste delle disposizioni specifiche per l´uso del termine "naturale". Più in particolare il termine "naturale" può essere utilizzato per descrivere un aroma «solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali» e, accogliendo quanto richiesto dal Parlamento in prima lettura, può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale «solo se la totalità o almeno il 95% del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento» (la Commissione proponeva il 90%). Per non indurre in errore il consumatore, il restante 5% massimo «può essere usato soltanto a fini di standardizzazione o per conferire, ad esempio, una nota più fresca, pungente, matura o acerba all´aroma». Enzimi Come per gli additivi e per gli aromi, un quarto regolamento stabilisce un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati, le condizioni d´uso e le norme relative all´etichettatura. Per "enzima alimentare" s´intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi che contiene uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che è aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi. Il regolamento non si applica agli enzimi alimentari utilizzati nella produzione di additivi alimentari e di coadiuvanti tecnologici, né alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti e che possono incidentalmente produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli. Soltanto gli enzimi alimentari inclusi nell´elenco comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti e, per esserlo, il tipo d´impiego proposto non deve porre problemi di sicurezza per la salute dei consumatori, mentre l´impiego deve rispondere ragionevolmente ad una necessità tecnologica e non deve indurre in errore i consumatori. . |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|