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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Luglio 2008 |
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GIUNTA ABRUZZO: TESTO INTEGRALE SU COMPETENZE PRESIDENTE VICARIO
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Pescara, 17 luglio 2008 - Di seguito è riportato il testo integrale del verbale datato 15 luglio elaborato dalla struttura tecnica della Giiunta regionale e dall´avvocatura in ordine alle competenze ed alle funzioni dell´Esecutivo e del presidente vicario, Enrico Paolini. "E´ stata sottoposta all´attenzione dei partecipanti la questione relativa alle conseguenze derivanti dall´adozione, da parte degli organi giudiziari, di misure cautelari nei confronti del Presidente della Regione, di alcuni assessori e consiglieri regionali. Al riguardo si è concordi nel ritenere quanto segue. Com´è noto, in base al combinato disposto del comma 1 e del comma 4 bis dell´art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" sono "sospesi di diritto" dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale coloro nei cui confronti è disposta l´applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale che disciplinano rispettivamente l´arresto domiciliare, la custodia cautelare in carcere e la custodia cautelare in luogo di cura. La legge prevede altresì che "nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l´impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest´ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto". La sospensione in questione opera a seguito del procedimento delineato dal comma 4 ter dell´articolo 15 sopra citato a termine del quale i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero alle competenti autorità di Governo che ne danno immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell´interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato al Consiglio regionale per l´adozione dei conseguenti adempimenti di legge. I provvedimenti restrittivi adottati nei confronti del Presidente in carica, con privazione della libertà, e quindi della possibilità di svolgere qualsiasi attività, non determinano la perdita in capo al titolare del munus pubblico del quale è investito ex lege, ma solamente rappresentano l´impedimento formale e sostanziale alla applicazione. La sospensione di diritto del Presidente della Giunta dà luogo ad una situazione di impedimento temporaneo, come si evince anche dal tenore dello stesso comma 4 bis secondo cui la sospensione "cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi". L´impedimento temporaneo, secondo una consolidata dottrina, si radica infatti in una circostanza oggettiva che rappresenti ostacolo al normale esercizio delle funzioni, presentando tuttavia il carattere della temporaneità, cioè della reversibilità; infatti se l´ostacolo presentasse fin dall´inizio caratteristiche di irreversibilità o, comunque, non appena tale irreversibilità si manifesti, dovrebbero trovare immediata applicazione gli adempimenti relativi all´impedimento permanente (dimissioni della Giunta e contestuale scioglimento del Consiglio, ai sensi dell´art. 44, comma 5 dello Statuto). Viene così a determinarsi ipotesi riconducibile alla previsione sub art. 45 del seguente e preciso tenore: "il Vice Presidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo". Si ritiene, quindi, che venga a risultare risolta ogni questione di perpetuatio nel munus, per la logica successoria e vicariale che risiede ex se nella figure dal Vice Presidente, che sostituisce in toto il Presidente titolare per tutto l´arco di permanenza dell´impedimento temporaneo, per tutti i poteri rappresentativi e gestionali affermati nell´art. 121 cost. E nell´art. 44 dello Statuto regionale. A tale riguardo deve precisarsi che lo Statuto regionale non suggerisce, né si ritiene avrebbe potuto essere diversamente, alcuna distinzione riguardo alla provenienza del titolare della vice presidenza, e cioè, se investito come risultato elettorale o di nomina diretta del Presidente, alla stregua degli assessori, nel cui novero fa comunque parte. Resta in piedi il problema delle deleghe degli assessori dimissionari e sotto provvedimento inibitivi. Non si ravvede impedimento per il Presidente vicario di poter conservare le deleghe in parola, o di poterle attribuire agli altri componenti rimasti della Giunta regionale, preferibilmente ad interim, tenuto conto della temporaneità dell´impedimento. Si ritiene, in ogni caso, che la sopravvenienza della misura della sospensione in danno del Presidente non può influire sulla nomina del Vice Presidente, perché già effettuata anteriormente alla irrogazione della sanzione restrittiva. Il fattore temporale ne lascia integra la collocazione nell´ordinamento regionale, con la naturale attuazione dei poteri esplicati. Per quanto attiene, invece, alla posizione dei Consiglieri regionali sospesi di diritto per effetto dell? applicazione della norma sopra citata, l´art. 16 bis della legge n. 17-2-1968 n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" prevede che "il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l´esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti". Dispone infine la norma che la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e che, qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell´articolo 16. Infine, con riferimento alla posizione degli Assessori destinatari del provvedimento di sospensione, si è del parere che il vice presidente nella qualità di supplente possa svolgere le funzioni degli stessi assessori sospesi, non potendo, al contrario, provvedere direttamente alla loro sostituzione dal momento che il potere di nomina e revoca degli assessori è espressamente riservato dalla Costituzione e dallo Statuto al solo Presidente della Giunta". . |
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