Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Settembre 2008
 
   
  DIRITTO D’AUTORE: IMMAGINI DEGRADATE IN INTERNET

 
   
  A richiesta di un lettore riportiamo di seguito il testo aggiornato dell’art. 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, contenente disposizioni per la protezione del diritto d´autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, a seguito della introduzione di un comma 1bis, peraltro già integralmente sostituita dall´articolo 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/29/Ce sull´armonizzazione di taluni aspetti del diritto d´autore e dei diritti connessi nella società dell´informazione. La Legge 9 gennaio 2008 n. 2, contenente disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, all´articolo 2 (Usi liberi didattici e scientifici), infatti, ha introdotto il comma 1-bis all´articolo in esame. Pertanto la nuova formulazione dell’art. 70 è la seguente: 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all´utilizzazione economica dell´opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l´utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell´università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all´uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell´equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell´opera, dei nomi dell´autore, dell´editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull´opera riprodotta.  
   
 

<<BACK