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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 12 Novembre 2008 |
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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE: DISCIPLINA ATTUATIVA
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Roma, 12 novembre 2008 - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla “disciplina attuativa dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (Air)”. L’ Air è un insieme di attività che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l’opportunità di un nuovo intervento normativo e valutarne i probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Il regolamento mira a rendere pienamente operative le prescrizioni dell’art. 14 della legge n. 246/2005, con riguardo alla sistematica applicazione dell’Air. Tra i punti fondamentali del Decreto 1) La disciplina dell´Air si applica: agli atti normativi del Governo (compresi quelli adottati dai singoli Ministri); ai provvedimenti interministeriali; ai disegni di legge di iniziativa governativa. 2) Ciascuna amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl), le modalità organizzative prescelte per il coordinamento e l´effettuazione delle attività connesse all´Air (Analisi dell´impatto della regolamentazione) e alla Vir (Verifica dell´impatto della regolamentazione) di rispettiva competenza. 3) Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di Air, sottoposti a revisione con cadenza che non superi il triennio. In sede di prima applicazione, la relazione Air è redatta in conformità al modello di cui all´Allegato A. 5) La redazione della relazione Air è preceduta da un´adeguata istruttoria, che comprende le fasi di consultazione (anche telematica) delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della proposta di regolamentazione. 6) Riguardo ai contenuti la relazione Air è articolata in distinte sezioni, che indicano: la sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate dall´amministrazione a cui compete l´iniziativa normativa; i risultati dell´analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta. 7) La relazione Air – deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l´analisi - dà conto delle attività svolte al fine di derivare gli elementi essenziali dell´istruttoria e dell´attività conoscitiva svolta, in particolare dei seguenti aspetti: l´analisi del contesto in cui si colloca l´iniziativa normativa; la descrizione delle informazioni utilizzate per lo svolgimento dell´analisi; l´indicazione delle consultazioni effettuate; l´analisi dell´opzione di non intervento; la descrizione delle principali opzioni di intervento, evidenziando l´assoluta necessità dell´intervento normativo di livello primario; l´analisi dell´opzione di intervento selezionata; l´analisi dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale; l´indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di imprese e cittadini; la stima dell´incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di avere un impatto sulle attività d´impresa; l´analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attività, ai meccanismi della società aperta; la stima dell´incidenza sull´ampliamento delle libertà assicurate ai soggetti dell´ordinamento giuridico; la descrizione delle modalità previste per l´attuazione amministrativa dell´intervento di regolazione e per la sua effettiva conoscibilità e pubblicità; la descrizione delle modalità del successivo monitoraggio dei suoi effetti e la previsione di eventuali meccanismi di revisione periodica. 9) La relazione Air può essere resa pubblica (anche mediante strumenti informatici o in un’apposita sezione del sito Internet) dall´amministrazione a cui compete l´iniziativa normativa, anche durante lo svolgimento del procedimento di formazione dell´atto normativo. 10) Le proposte di atti normativi da sottoporre all´esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all´ordine del giorno se non sono corredate da un´adeguata relazione Air, tranne i seguenti casi: disegni di legge costituzionale; norme in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici. Comunque, si deve procedere all’effettuazione dell’Air anche in questi casi, qualora sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri, o dal “Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione”. Il Dagl, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire l’esenzione dall’Air, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti. 11) Il regolamento disciplina in dettaglio i contenuti della relazione annuale del Presidente del Consiglio al Parlamento sullo stato di applicazione dell´Air e della Vir, prevista dall´articolo 14, comma 10, della legge . |
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