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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Novembre 2008
 
   
  DEPOSITATO PRIMO ATTO DI CESSIONE DI S.R.L. IN DIGITALE

 
   
  Campobasso , 17 novembre 2008 - Nei giorni scorsi è stato depositato per l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Campobasso il primo atto di cessione di quote di srl firmato digitalmente da tutti i contraenti e trasmesso da un professionista del capoluogo molisano, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 , comma 1 bis, della legge di conversione 133/2008. Le nuove modalità di trasferimento previste dalla legge di conversione 133/2008: Condizione fondamentale è che tutti i contraenti siano dotati di dispositivo di firma digitale. L’atto da inviare al Registro Imprese deve essere convertito nel formato Pdf/a che, rispetto al normale Pdf, da maggiori garanzie di immodificabilità e deve recare la marcatura temporale da apporre all’atto dell’ultima sottoscrizione digitale del contraente. La marcatura temporale è un servizio che si effettua attraverso l’acquisto preventivo delle relative marche dal negozio on line www. Firma. Infocert. It e consente di attribuire all´atto data certa. Il dottore commercialista o ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha il compito di assistere le parti nella redazione del documento e di provvedere al deposito nel registro imprese entro i 30 giorni dalla stipula. La pratica Registro Imprese si compone del modello base S6, codice atto A18, con allegato il documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti recante la cessione di quote, nonché una copia cartacea dell’atto riportante gli estremi di registrazione fiscale, scannerizzata e sottoscritta digitalmente dal professionista. Sono dovuti i diritti di segreteria e l’imposta di bollo. L’ufficio che riceve la domanda di iscrizione è tenuto ad effettuare solo un controllo di regolarità formale della domanda presentata e non anche un controllo di merito. Le novità in sintesi: l´atto in questione è un documento digitale vero e proprio in quanto può essere tale solo con la sottoscrizione digitale dei contraenti, pertanto l´atto nasce informatico e non ha altri originali; le parti devono dotarsi di firma digitale, per tanto ad averle non saranno solo gli amministratori o i professionisti, ma anche i soci; l´atto non può essere depositato per l´iscrizione da una delle parti, ma la normativa individua i commercialisti o comunque le categorie professionali abilitate ai sensi della legge 340/2000; all´atto va apposta obbligatoriamente la marcatura temporale per dotare l´atto di data certa;da questa data decorrono i termini di 20 gg per la registrazione e di 30 gg per il deposito al registro imprese; alla pratica va allegata la prova della registrazione che può consistere anche nella copia dell´atto che reca gli estremi di registrazione, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte dell´Agenzia delle Entrate. .  
   
 

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