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Notiziario Marketpress di Martedì 18 Novembre 2008
 
   
  APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CIRCOLARE DEL 10 NOVEMBRE 2008

 
   
  Roma, 18 novembre 2008 - Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e della solidarietà sociale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall´art. 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008. In particolare, la circolare interviene su: Durata del contratto; Trasformazione anticipata del rapporto; Formazione esclusivamente aziendale; Formazione e responsabilità del datore di lavoro; Sottoinquadramento e profili retributivi; Cumulabilità dei rapporti di apprendistato. Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge 112/2008 abroga esplicitamente: La comunicazione all´amministrazione dei dati dell´apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione (art. 1 Dm 7 ottobre 1999) le informazioni da dare alla famiglia dell´apprendista e la comunicazione all´ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt. 21 e 24 Dpr 1668/1956) la visita sanitaria prima dell´assunzione come apprendista (art. 4 legge 25/1955). Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003. La normativa prevede che possano essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Il contratto di apprendistato professionalizzante, permette il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. .  
   
 

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