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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Novembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: BORSA DI MANTENIMENTO PER STUDENTI

 
   
  Il 18 novembre 2008 con sentenza relativa alla causa C-158/07 - Jacqueline Förster / Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep – la Corte di Giustizia ha precisato le condizioni richieste agli studenti degli altri Stati membri per avere diritto ad una borsa di mantenimento e che il diritto comunitario non osta all’applicazione, nei confronti di tali studenti, di una condizione di precedente residenza di cinque anni. Il 5 marzo 2000, all’età di 20 anni, la sig. Ra Förster, cittadina tedesca, si è stabilita nei Paesi Bassi, dove si è iscritta ad un corso per diventare maestra elementare e, dal 1º settembre 2001, ad un corso magistrale di pedagogia alla Hogeschool di Amsterdam. Durante gli studi la sig. Ra Förster ha esercitato diverse attività di lavoro subordinato. Sin dal settembre 2000, l’Ib-groep, autorità competente per il finanziamento degli studi superiori, le ha concesso una borsa di mantenimento. Tale autorità riteneva che la sig. Ra Förster dovesse essere considerata un «lavoratore» e, pertanto, dovesse essere assimilata, in materia di borse di mantenimento, ad uno studente di cittadinanza olandese. A seguito di un controllo, l’Ib-groep ha constatato, tuttavia, che, tra il mese di luglio 2003 e il mese di dicembre dello stesso anno, la sig. Ra Förster non aveva svolto alcuna attività retribuita. Ritenendo che ella non potesse più essere considerata un lavoratore, l’Ib-groep ha annullato la decisione riguardante la borsa di mantenimento concessa per il periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2003. La sig. Ra Förster è stata invitata a restituire le somme indebitamente percepite. Nell’ambito del suo ricorso avverso tale decisione, la sig. Ra Förster ha fatto valere, in particolare, che, nel periodo in questione ella era già sufficientemente integrata nella società olandese per poter pretendere, in forza del diritto comunitario, una borsa di mantenimento in quanto studente. A tale titolo, essa richiama la sentenza della Corte di giustizia nella causa Bidar (Sentenza 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar), che dichiara che l’esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all’accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante. A seguito di tale sentenza, l’Ib-groep ha adottato gli Orientamenti secondo i quali uno studente dell’Unione europea deve avere soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni prima di pretendere una borsa di mantenimento. Il Centrale Raad van Beroep, competente in appello sul ricorso proposto dalla sig. Ra Förster, ha adito la Corte di giustizia affinché essa precisi a quali condizioni uno studente di un altro Stato membro possa avere diritto ad una borsa di mantenimento. Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che uno studente, che soggiorni legalmente in un altro Stato membro, può beneficiare, al fine di ottenere una borsa di mantenimento, del divieto di qualsiasi discriminazione per motivi di cittadinanza. Poiché la condizione relativa alla durata del soggiorno non è opponibile agli studenti di cittadinanza olandese, la questione è stabilire fino a che punto possa essere condizionato il diritto ad un sussidio agli studi degli studenti cittadini degli altri Stati membri, affinché il trattamento differenziato che può derivarne non possa essere considerato discriminatorio. La Corte ricorda che è legittimo per uno Stato membro concedere un aiuto a copertura delle spese di mantenimento solo a quegli studenti che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato. L´esistenza di tale grado di integrazione può essere considerata provata una volta accertato che lo studente ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante. La condizione del soggiorno ininterrotto di cinque anni è tale da garantire che colui che richiede il sussidio sia integrato nello Stato membro ospitante. Essa non può essere considerata eccessiva. Consentendo agli interessati di conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi, la condizione relativa alla residenza, stabilita dagli Orientamenti dell’Ib-groep, è, per il solo fatto di esistere, tale da garantire un notevole livello di certezza del diritto e di trasparenza nell’ambito della concessione dei finanziamenti degli studi agli studenti. Ciò premesso, il diritto comunitario non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni . .  
   
 

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