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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Novembre 2008
 
   
  GRAVI RISERVE DEL PARLAMENTO EUROEO SUL SISTEMA PNR EUROPEO

 
   
   Strasburgo, 24 novembre 2008 - Il Parlamento ritiene che il trattamento dei dati può risultare molto utile nelle attività di contrasto, ma mantiene gravi riserve sulla necessità e sul valore aggiunto della proposta di un sistema Pnr dell’Ue e sulle salvaguardie in esso contenute. Chiede che la futura normativa garantisca un´effettiva tutela della privacy e sia soggetta a una valutazione periodica. Le compagnie aeree non dovrebbero aver l´obbligo di raccogliere dati aggiuntivi rispetto a quanto già fanno per fini commerciali. Approvando con 512 voti favorevoli, 5 contrari e 19 astensioni una risoluzione sulla proposta di decisione quadro sull´uso dei dati dei passeggeri aerei nell´attività di contrasto, il Parlamento riconosce la necessità di una cooperazione rafforzata a livello europeo e internazionale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure che la raccolta e il trattamento di dati «possono rappresentare uno strumento prezioso ai fini delle attività di contrasto». E´ anche del parere che le autorità di polizia debbano poter disporre «di tutti gli strumenti necessari per espletare in modo adeguato le loro funzioni, ivi compreso l’accesso ai dati». Il Parlamento sottolinea tuttavia che, dal momento che tali misure hanno un notevole impatto sulla sfera della vita privata dei cittadini europei, la loro giustificazione in termini di necessità, proporzionalità ed unità ai fini del raggiungimento dei loro obiettivi dichiarati «deve essere motivata in maniera convincente». Rileva inoltre che occorre mettere in atto «un´effettiva tutela della privacy e una protezione giuridica», come prerequisito «per poter conferire la necessaria legittimità politica ad una misura che i cittadini possono percepire come un’intrusione indebita nella loro sfera privata». I deputati si rammaricano pertanto che la formulazione e la motivazione della proposta «lascino spazio a numerose incertezze giuridiche» in relazione alla tutela dei diritti fondamentali. Deplorano inoltre che al Parlamento europeo non sia conferito un «ruolo appropriato nel processo legislativo» e, in proposito, ricordano che la Corte di giustizia Ue ha già contestato l´accordo Pnr con gli Usa a motivo della base giuridica errata. In tali condizioni, ritengono che il Parlamento europeo si possa riservare di esprimere un parere ufficiale conformemente alla procedura di consultazione, «fintantoché le preoccupazioni sollevate nella presente risoluzione non siano state opportunamente affrontate e non sia pervenuto il numero minimo di informazioni necessarie». Anche perché il Parlamento mantiene «gravi riserve» sulla necessità e sul valore aggiunto della proposta per l´istituzione di un sistema Pnr dell’Ue e le salvaguardie in esso contenute. Visto che «si possano ottenere risultati identici o migliori rafforzando l’assistenza giuridica reciproca tra le autorità di contrasto». Ritiene inoltre che, al momento di presentare nuovi atti legislativi, i parlamenti nazionali debbano essere pienamente coinvolti e sottolinea che un’eventuale futura legislazione volta ad istituire un Pnr dell’Ue dovrebbe includere disposizioni relative ad una valutazione periodica «dell’attuazione, applicazione e utilità, e alle violazioni delle salvaguardie». Il Parlamento sottolinea poi che non vi sono tuttora prove che sostengano l´utilità della raccolta dati, dal momento che ogni informazione finora fornita dagli Usa «è aneddotica e gli Usa non hanno mai dimostrato in modo concludente che il ricorso massiccio e sistematico ai dati Pnr è necessario ai fini della lotta contro il terrorismo e la grande criminalità». Mentre le conclusioni preliminari del sistema britannico di utilizzo dei dati Pnr non riguardano l´antiterrorismo. Pur riconoscendo che i dati Pnr possono risultare molto utili come elementi di prova ausiliari e supplementari in un’indagine specifica su sospettati di terrorismo noti, rileva tuttavia che «non vi sono prove del fatto che i dati Pnr siano utili ai fini di ricerche e analisi automatizzate su vasta scala sulla base di criteri o modelli di rischio . Nella caccia a potenziali terroristi». Nel sottolineare poi che le norme europee in materia di protezione dei dati impongono restrizioni per quanto riguarda l’elaborazione di profili sulla base di dati personali, il Parlamento rammenta che qualsiasi elaborazione di profili basata sull’origine etnica, la nazionalità, il credo religioso, l’orientamento sessuale, il sesso, l’età o le condizioni di salute «dovrebbe essere esplicitamente vietata in quanto incompatibile con le disposizioni in materia di discriminazione contenute nei trattati dell´Ue e nella Carta europea dei diritti fondamentali». Il Parlamento, inoltre, ritiene che l´accesso ai dati Pnr scambiati tra gli Stati membri debba essere rigorosamente riservato alle autorità preposte alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, e che gli altri organi di polizia possano avervi accesso «solamente previa autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie». Esprime quindi preoccupazione per il fatto che essenzialmente la proposta concede alle autorità di contrasto di accedere senza mandato a tutti i dati. In tale contesto, sottolinea che l’adozione di un quadro adeguato di protezione dei dati nel terzo pilastro «costituisce una condizione preliminare imprescindibile per qualsiasi sistema Pnr dell’Ue». Chiede poi che vengano stabilite condizioni rigorose relative al trattamento di tali dati da parte delle Unità d´informazione sui passeggeri. Il Parlamento insiste sul fatto che le compagnie aeree «non dovrebbero avere l’obbligo di raccogliere dati aggiuntivi rispetto a quelli che esse raccolgono a fini commerciali», né essere ritenute responsabili della verifica della completezza e accuratezza delle informazioni e ritiene che non vadano applicate sanzioni per dati incompleti e incorretti. Infine, chiede una chiara valutazione dei costi di un sistema Pnr dell’Ue e sostiene che eventuali costi aggiuntivi «debbano essere sostenuti dalle parti richiedenti»; .  
   
 

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