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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Novembre 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO, OLAF: MAGGIORE RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI SANZIONI DISCIPLINARI PER CHI DIVULGA INFORMAZIONI NON AUTORIZZATE. MA ANCHE GARANTIRE PROTEZIONE DELLE FONTI GIORNALISTICHE

 
   
  Strasburgo, 24 novembre  2008  - Il Parlamento europeo si è pronunciato su una proposta legislativa volta a migliorare il funzionamento dell´Ufficio antifrode dell´Ue. Chiede in particolare di garantire i diritti procedurali e fondamentali delle persone coinvolte, dotando l´Olaf di un codice di procedura delle indagini, creando la funzione di controllo di legittimità e prevedendo sanzioni disciplinari per chi divulga informazioni non autorizzate. Ma chiede anche di garantire a protezione delle fonti giornalistiche. La proposta della Commissione intende migliorare il funzionamento dell´Olaf all’interno del quadro esistente senza alterarne la struttura istituzionale. Approvando con 450 voti favorevoli, 8 contrari e 11 astensioni la relazione di Ingeborg Grässle (Ppe/de, De), che propone ben 92 emendamenti alla proposta, il Parlamento sottolinea anzitutto la necessità di valutare il quadro giuridico, istituzionale e operativo della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività a detrimento degli interessi finanziari della Comunità europea. A tal fine occorre invitare le istituzioni a concertare la loro azione e promuovere la riflessione sugli aspetti fondamentali della strategia antifrode europea ed è opportuno stabilire una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Garanzie procedurali e diritti fondamentali - Un emendamento sottolinea la necessità di prevedere una base giuridica che permetta all´Ufficio di dotarsi di un codice di procedura delle indagini per assicurare «la massima trasparenza possibile» delle sue attività operative. Il codice, in particolare, dovrebbe riguardare i principi che disciplinano la procedura d´indagine, i diritti legittimi delle persone interessate e le garanzie procedurali, le disposizioni in materia di protezione dei dati, la politica di comunicazione dell´informazione relativa ad alcuni aspetti dell´attività operativa dell´Ufficio, il controllo di legittimità degli atti d´indagine e i mezzi di ricorso delle persone interessate. Inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali durante lo svolgimento delle indagini, il Parlamento ritiene che, in seno all´Ufficio, è necessario garantire una funzione di controllo di legittimità. Questo dovrebbe intervenire in particolare prima dell´apertura e della chiusura di un´indagine, e prima di ogni trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri. Esso dovrebbe inoltre essere effettuato da esperti di diritto che possono esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro e che operano in seno all´Ufficio. Dovrebbe anche essere sollecitato il parere di tali esperti nel quadro del comitato esecutivo dell´Ufficio. Per i deputati, inoltre, il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che sono oggetto di indagini dovrebbe essere costantemente garantito, in particolare durante la comunicazione di informazioni. Occorre quindi chiarire i principi di base della politica di comunicazione dell´Ufficio. A loro parere, la comunicazione di informazioni relative alle indagini dell´Ufficio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, in modo bilaterale o nel quadro della procedura di concertazione, «va effettuata nel rispetto della riservatezza delle indagini, dei diritti legittimi delle persone interessate e, se del caso, delle disposizioni nazionali applicabili alle procedure giudiziarie». Il codice di procedura d´indagine, inoltre, dovrebbe precisare le sanzioni disciplinari da applicarsi in caso di divulgazione non autorizzata di informazioni. Allo stesso tempo, tuttavia, facendo riferimento al "caso Tillak", un emendamento afferma che tutti gli organi dell´Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi «devono rispettare il principio della protezione delle fonti giornalistiche conformemente alla legislazione nazionale». Ciò, secondo i deputati deve consentire «un´informazione obiettiva dei contribuenti europei» e «garantire la libertà di stampa». Nelle sue indagini l’Ufficio deve raccoglie elementi «a carico e a favore dell’interessato». Il Parlamento precisa che le indagini devono essere svolte «in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio della presunzione d´innocenza e delle garanzie procedurali, esposte nel codice di procedura». Diversi emendamenti sono volti a potenziare il ruolo e il mandato del comitato di vigilanza, il quale dovrebbe sorvegliare anche gli sviluppi relativi alle garanzie procedurali, senza però interferire nelle indagini. Un lungo emendamento, inoltre, conferisce il diritto a qualsiasi persona coinvolta personalmente in un´indagine di presentare denuncia presso il comitato di vigilanza, allegando una violazione dei diritti procedurali o umani durante un´indagine. Ricevuta una denuncia, il comitato di vigilanza deve trasmetterla senza indugio al consigliere revisor incaricato del controllo del rispetto delle procedure. Quest´ultimo, dovrà esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, senza sollecitare né accettare istruzioni da chicchessia. Il consigliere revisore sarebbe inoltre competente per trattare le denunce degli informatori. Nomina del Direttore generale Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell’Ufficio, la Commissione propone che il direttore generale sia designato per un periodo di sette anni non rinnovabili. Il Parlamento ritiene invece che esso debba essere nominato per cinque anni, rinnovabile una volta. Al momento della selezione, precisa un emendamento, i candidati dovrebbero esercitare o aver esercitato un´alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e possedere un´esperienza professionale operativa di almeno 10 anni in un posto di elevata responsabilità gestionale. Una parte significativa di tale esperienza professionale, inoltre, deve essere acquisita nel settore della lotta antifrode a livello nazionale e/o comunitario. I deputati chiedono inoltre che il direttore generale sia designato di comune accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio e nominato poi dalla Commissione. .  
   
 

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