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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Dicembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CONDONO IVA (ANNO 2002)

 
   
  L’11 dicembre 2008 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-174/07, Commissione/italia in merito alla Direttiva 2006/112/Ce - Sesta direttiva Iva. La Commissione ha chiesto alla Corte di accertare che, estendendo la legge finanziaria 2004 all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e prevedendo la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. La legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha previsto la possibilità per i soggetti passivi di presentare una dichiarazione integrativa Iva al fine di rettificare le dichiarazioni già presentate per i periodi di imposta compresi fra 1998 ed il 2001. La legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha esteso la legge 289/2002 al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003. Nel ricorso la Commissione ha fatto riferimento agli argomenti che ha sviluppato nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, Commissione/italia: uno Stato membro non ha il potere di semplificare le modalità di riscossione dell’Iva fino al punto di mettere in pericolo o addirittura escludere la stessa applicazione di tale imposta ad una intera categoria di operazioni imponibili. La Corte ha già constatato che la Repubblica italiana, avendo previsto una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della sesta direttiva. Nella fattispecie è pacifico che l’art. 2, comma 44, della legge n. 350/2003 estende l’applicazione delle disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002, concernenti i periodi di imposta relativi agli anni 1998-2001, al periodo di imposta relativo all’anno 2002. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione, relatore A. Borg Barthet) dichiara e statuisce che estendendo con l’art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni dell’art. 2, n. 1, lett. A), c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1° gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell’art. 10 Ce .  
   
 

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