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Notiziario Marketpress di Mercoledì 17 Dicembre 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: VEICOLI PESANTI MENO INQUINANTI CON L´EURO VI

 
   
  Strasburgo, 17 dicembre 2008 - Il Parlamento europeo ha adottato un regolamento che introduce nuove norme per l’omologazione di camion e autobus riguardo, in particolare, alle loro emissioni inquinanti e all´accesso alle informazioni tecniche da parte degli operatori indipendenti. Con l´Euro Vi, nel 2014, i nuovi veicoli pesanti dovranno ridurre dell´80% le emissioni di ossidi di azoto e del 66% quelle di particolato. Sono ammessi incentivi finanziari ai veicoli nuovi e per l´adeguamento o la rottamazione di quelli già in servizio. Approvando con 610 voti favorevoli, 11 contrari e 22 astensioni la relazione Matthias Groote (Pse, De), il Parlamento ha adottato il regolamento Euro Vi che prevede l´introduzione di prescrizioni tecniche comuni per l’omologazione-tipo di veicoli commerciali pesanti, motori e pezzi di ricambio per quanto riguarda le loro emissioni di monossido di carbonio (Co), ossidi di azoto (Nox) e particolato (Pm). Il regolamento stabilisce inoltre regole per la conformità di veicoli e motori quando sono in funzione, la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (Obd), la misura del consumo di combustibile, le emissioni di anidride carbonica (Co2) e per l’accessibilità alle informazioni sui veicoli, la loro riparazione e manutenzione. Prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di introdurre incentivi finanziari da applicare ai veicoli nuovi che rispettano le disposizioni del regolamento, all´adeguamento di quelli in servizio e alla rottamazione. Scopo del provvedimento è di assicurare il funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, garantire elevati livelli di protezione dell´ambiente. Dato che l´Aula ha approvato il maxi-emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio e sostenuto da tutti i gruppi politici, il regolamento potrà entrare in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Alcune disposizioni saranno applicabili da quella data, altre a partire dal 31 dicembre 2012 e altre ancora dal 31 dicembre 2013. Campo d´applicazione - Il regolamento si applica agli autoveicoli a motore con massa di riferimento superiore a 2. 610 kg progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e agli stessi veicoli con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, nonché ai mezzi progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate e a quelli con una massa compresa tra 3,5 e 12 tonnellate. Si applica, inoltre, a tutti i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate, nonché a quelli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate. Su richiesta del costruttore, e a determinate condizioni, l´omologazione può anche essere concessa ad altri veicoli con massa diversa. Obblighi dei costruttori - I costruttori dovranno dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità, nonché tutti i motori nuovi e tutti i dispositivi nuovi di controllo dell’inquinamento di ricambio che richiedono un’omologazione, venduti o messi in servizio nell´Ue, siano muniti di un’omologazione-tipo in base al regolamento in esame. Dovranno inoltre garantire il rispetto delle procedure di verifica della conformità della produzione, della durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento e della conformità in condizioni d’uso. I produttori dovranno anche garantire il rispetto dei limiti delle emissioni fissate dal regolamento. Le misure tecniche adottate dal costruttore dovranno poi garantire che le emissioni dallo scarico siano effettivamente limitate «per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni d’uso normali». In proposito, il regolamento stabilisce percorrenze e periodi di tempo rispetto ai quali vanno effettuate le prove di durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento e la prova di conformità di veicoli o motori in servizio. Rispetto dei limiti di emissione - I limiti delle emissioni Euro Iv per autocarri e autobus sono applicabili a partire dal novembre 2006 e i limiti Euro V sono applicati, per le nuove omologazioni di entrambi, dall’1 ottobre 2008. Il compromesso raggiunto con i Consiglio conferma la proposta della Commissione sui nuovi valori limiti del regime Euro Vi. Pertanto, rispetto all´Euro V, ad esempio, la massa delle emissioni di particolato consentita dal nuovo regolamento dovrà essere ridotta del 66% (10 mg/kWh), mentre nel caso degli ossidi di azoto si prevede una riduzione dell´80% (400 mg/kWh). I costruttori dovranno inoltre equipaggiare motori e veicoli in modo tale che le loro componenti suscettibili di esercitare un effetto sulle emissioni siano concepite, costruite e montate in maniera da permettere ai motori e ai veicoli di soddisfare il regolamento durante il loro uso normale. Quest´ultimo, peraltro, vieta il ricorso a strategie di manomissione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni. A partire dal 31 dicembre 2012, le autorità nazionali dovranno rifiutare l’omologazione nazionale o l’omologazione-tipo Ce ai "nuovi tipi" di motori o di veicoli che, a causa delle emissioni, non siano conformi al regolamento e alle sue misure di applicazione. Potranno invece essere rilasciati certificati tecnici per livelli di emissione precedenti all´Euro Vi per i veicoli destinati all´esportazione fuori dall´Ue. Inoltre, dal 31 dicembre 2013, le autorità nazionali dovranno cessare di ritenere validi i certificati di conformità dei "veicoli nuovi" che non rispettano le disposizioni del regolamento e delle sue misure di applicazione, e dovranno vietare la vendita o l´uso di "nuovi motori" non conformi, purché non si tratti di motori di ricambio per veicoli in servizio. La Commissione dovrà adottare una serie di misure applicative, in particolare, riguardo alle emissioni di scarico, compresi i cicli di prova, all´applicazione di sistema di misura portatili per verificare le emissioni effettive durante l´uso, al controllo e alla limitazione delle emissioni fuori ciclo ai fini del rispetto dei limiti di emissione, alla fissazione dei valori limite per il numero di particelle «nel rispetto degli attuali, ambiziosi requisiti in materia ambientale», e alle emissioni a regime minimo. Ma anche sui sistemi Obd, sulla durabilità dei dispositivi di controllo dell´inquinamento, sulle emissioni di anidride carbonica e sul consumo di carburante, sui carburanti di riferimento (come benzina, diesel, gas, bioetanolo, biodiesel e biogas), sul corretto funzionamento degli strumenti di controllo dell´inquinamento. Dovrà inoltre adottare particolari provvedimenti per garantire il corretto funzionamento dei controlli sugli ossidi di azoto. Sanzioni in caso di violazione delle norme - Gli Stati membri dovranno fissare sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - da infliggere in caso di violazione del regolamento, adottare tutte le misure necessarie affinché siano applicate, e notificarle alla Commissione. Le violazioni soggette a sanzioni dovranno comprendere il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che conducono a un richiamo, la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione-tipo o di conformità dei veicoli in servizio, la mancata comunicazione di dati o caratteristiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell’omologazione, il ricorso a strategie di manomissione e il rifiuto di consentire l’accesso all’informazione. Incentivi finanziari per i veicoli nuovi, per l´adeguamento e la rottamazione - Il compromesso con il Consiglio mantiene la proposta originale di consentire agli Stati membri di introdurre incentivi finanziari da applicare ai veicoli prodotti in serie conformi al regolamento e alle sue misure di applicazione. Gli incentivi da applicare «a tutti i veicoli nuovi» commercializzati nello Stato membro interessato dovranno cessare entro il 31 dicembre 2013. Una volta entrate in vigore le misure di applicazione, inoltre, gli Stati membri potranno concedere incentivi per adeguare i veicoli in servizio ai valori limite d´emissione e per demolire quelli non conformi al regolamento. Tutti gli incentivi, è precisato, non potranno superare il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti di emissione fissati dal regolamento, costi d´installazione compresi. Accesso alle informazioni - I costruttori dovranno consentire agli operatori indipendenti «un accesso illimitato e normalizzato» all’informazione sulla diagnostica di bordo (Obd), alle attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature o strumenti, compreso il relativo software, e all’informazione sulle riparazioni e la manutenzione dei veicoli. Nel caso di omologazione in più fasi, il costruttore responsabile dell´omologazione in questione sarà anche tenuto a fornire l´informazione relativa alle riparazioni sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti, relativamente alla fase in questione. Il costruttore finale sarà tenuto a fornire la suddetta informazione agli operatori indipendenti relativamente al veicolo nel suo complesso. Le norme previste in questa materia per i veicoli leggeri (artt. 6 e 7 del regolamento 715/2007) si applicano, mutatis mutandis, anche a quelli pesanti. In particolare, le informazioni comprendono l´identificazione inequivocabile del veicolo, i manuali di uso e manutenzione, i manuali tecnici, le informazioni sulle componenti e le diagnosi, gli schemi di cablaggio, i codici diagnostici di guasto, il numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo, le informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati e le informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova. I costruttori potranno inoltre fatturare spese ragionevoli e proporzionate di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli. .  
   
 

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