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Notiziario Marketpress di Mercoledì 17 Dicembre 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: UN MERCATO EUROPEO DELLE ARMI E DEI MEZZI MILITARI

 
   
  Strasburgo, 17 dicembre 2008 - Il Parlamento ha adottato una direttiva che mira semplificare il trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa: armi da fuoco, carri armati, navi e aerei da guerra, apparecchiature varie e agenti chimici. E´ quindi instaurato un sistema di autorizzazione preventiva, con la facoltà di chiedere garanzie sulla destinazione finale dei prodotti. I fornitori dovranno tenere un registro dei trasferimenti e l´affidabilità dei destinatari dovrà essere certificata da un ente statale. Approvando con 545 voti favorevoli, 66 contrari e 44 astensioni la relazione di Heide Rühle (Verdi/ale, De), il Parlamento ha adottato una direttiva che mira a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti destinati alla difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Come precisato dal maxi-emendamento di compromesso (sostenuto da commissione parlamentare, Ppe/de, Pse, Alde e Verdi), la direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa e non pregiudica loro la possibilità di proseguire e intensificare cooperazioni intergovernative. Gli Stati membri avranno due anni per adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva e dovranno renderle applicabili entro l´anno successivo. Campo d´applicazione - La direttiva si applica a una lunga serie di prodotti elencati da un allegato. Questo include fucili, carabine, revolver, pistole, mitragliatrici, silenziatori, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciafiamme militari, lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici e congegni di mira. Comprende anche bombe, siluri, granate, razzi, mine, missili, cariche di profondità e cartucce, nonché apparecchiature appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione, lancio, posizionamento, disinnesco, interferenza, detonazione o rilevazione di questi materiali. Sono compresi poi calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi. La direttiva si applica inoltre al trasferimento intracomunitario di carri armati, veicoli corazzati, mezzi anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde e per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d´arma. Sono incluse anche le navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive e i relativi sistemi di propulsione, reti antisommergibile e reti antisiluri, aeromobili da combattimento e loro componenti appositamente progettati per uso militare (inclusi i veicoli aerei senza equipaggio e le attrezzature per il rifornimento in volo), nonché paracaduti e sistemi simili di frenata per uomini, mezzi e armi. Rientrano nel campo d´applicazione anche gli apparati di contromisura elettronica, quelli progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, i sistemi d´arma ad energia cinetica, a fascio di particelle, a radio frequenza ad elevata potenza e laser «appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo». Ma anche taluni software militari, le corazzature o equipaggiamenti di protezione e le apparecchiature specializzate per l´addestramento militare o per la simulazione di scenari militari. Infine, sono compresi gli agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l´ambiente, quali agenti nervini (come il Sarin) per guerra chimica e i relativi equipaggiamenti di protezione e decontaminazione. Licenza di trasferimento - Il trasferimento di prodotti destinati alla difesa tra Stati membri sarà soggetto a un´autorizzazione preventiva. Non sarà richiesta l´autorizzazione di altri Stati membri per il transito attraverso Stati membri o l´ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti destinati alla difesa, fatta salva l´applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell´ordine pubblico, come ad esempio quelle in materia di sicurezza dei trasporti. La direttiva precisa anche i casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti destinati alla difesa dall´obbligo dell´autorizzazione preventiva. Ad esempio, se il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate, oppure se si tratta di forniture effettuate dall´Unione europea, dalla Nato, dalla Iaea o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti. Le licenze potranno essere generali, globali o individuali. In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno definire tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all´esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto, tra l´altro, «dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell´uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità». Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri potranno avvalersi della possibilità di richiedere «garanzie circa l´impiego finale, inclusi certificati relativi all´utilizzatore finale». Inoltre, potranno in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l´uso delle licenze, «per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, dell´ordine pubblico o della pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata la licenza». Registro dei trasferimenti e certificazione dell´affidabilità delle imprese - Gli Stati membri dovranno garantire che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le restrizioni, relative all´impiego finale o all´esportazione di prodotti destinati alla difesa. Dovranno inoltre assicurarsi che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo Stato membro, e definire gli obblighi in materia d´informazione cui è subordinata l´utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro dovrà essere conservato per almeno tre anni. Gli Stati membri saranno anche tenuti a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti destinati alla difesa stabiliti nel loro territorio che usufruiscono di licenze emesse da altri Stati membri. La certificazione stabilisce l´affidabilità dell´impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità - valutata sulla base di una serie di criteri comuni - di rispettare le restrizioni all´esportazione dei prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. Una serie di disposizioni precisano le norme in materia di cooperazione doganale e amministrativa. . .  
   
 

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