Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 17 Dicembre 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: APPROVATO LO STATUTO DEGLI ASSISTENTI DEGLI EURODEPUTATI

 
   
  Strasburgo, 17 dicembre 2008 - L´aula ha approvato lo statuto degli assistenti dei deputati europei che si applicherà a partire dalla prossima legislatura. Gli assistenti che lavorano a Bruxelles e/o Strasburgo saranno assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo e retribuiti dal bilancio Ue sulla base di una griglia salariale definita. Gli assistenti dovranno conoscere una lingua straniera e, per gli inquadramenti più alti, possedere una laurea. Avranno diritto anche una rappresentanza sindacale. Adottando con 598 voti favorevoli, 19 contrari e 47 astensioni la relazione di Giuseppe Gargani (Ppe/de, It), il Parlamento ha approvato un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio in merito al nuovo statuto degli assistenti dei deputati europei. Dopo l´approvazione formale da parte del Consiglio, lo statuto sarà applicabile a partire della nuova legislatura che prenderà inizio a seguito delle elezioni europee del 7 giugno 2009. In base allo statuto dei membri del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto di essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente. Attualmente, tutti i collaboratori sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo. Il 9 luglio 2008 l´Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha approvato le misure di attuazione per lo Statuto degli eurodeputati, distinguendo due figure di assistenti: gli assistenti parlamentari accreditati e gli assistenti "locali". I primi, assunti in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sono sottoposti a un regime giuridico specifico e i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento. Gli "assistenti locali", sono persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro di elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi nel rispetto del diritto nazionale applicabile. Per gli "assistenti locali" il nuovo regime prevede che il deputato si serva di un ente terzo riconosciuto per corrispondere lo stipendio e informi il Parlamento riguardo alla loro situazione. Gli assistenti accreditati, invece, essendo chiamati a svolgere mansioni direttamente connesse con le attività svolte da uno o più eurodeputati nell´esercizio delle sue funzioni al Parlamento europeo, saranno assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento e saranno soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell´Ue. Così si terrà conto della loro particolare situazione, delle particolari funzioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici doveri ed obblighi cui devono adempiere nei confronti degli eurodeputati. E´ peraltro precisato che ciò non conferisce agli assistenti accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o altre categorie di agenti delle Comunità europee o a concorsi interni per tali posti (riservati ai funzionari e agli agenti temporanei). Data la natura dei compiti, è prevista un´unica categoria di assistenti parlamentari accreditati, suddivisa tuttavia in diversi gradi, nei quali tali assistenti sono collocati su indicazione dei deputati interessati, in conformità di specifiche misure di attuazione adottate con decisione interna del Parlamento europeo. Per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei requisiti seguenti: essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga, e godere dei diritti politici; essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; essere fisicamente idoneo all´esercizio delle funzioni; possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un´altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere; e aver raggiunto un livello di studi superiori attestato da un diploma, o un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all´istruzione superiore e un´esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o - se giustificato nell´interesse del servizio - una formazione professionale o un´esperienza professionale di livello equivalente. Per l´inquadramento ai gradi più alti (da 14 a 18), gli assistenti saranno tenuti «ad avere completato una formazione universitaria attestata da un diploma o a possedere un´esperienza professionale equivalente». La durata del contratto di un assistente parlamentare dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato del deputato o dei deputati interessati e, pertanto, dovrà essere concluso a tempo determinato e giungere a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale è stato concluso. La remunerazione degli assistenti accreditati sarà finanziata dal bilancio Ue con gli stanziamenti globali destinati alla sezione relativa al bilancio del Parlamento europeo. Lo statuto precisa gli importi degli stipendi base. Spetterà al deputato stabilire la durata settimanale del lavoro di un assistente che, è precisato, in tempi normali non potrà superare le 42 ore settimanali. L´assistente, tuttavia, potrà essere tenuto a effettuare ore di lavoro straordinario, ma «soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro». Le ore di straordinario effettuate, però, non daranno diritto «né a compensazione né a retribuzione». Agli assistenti si applicheranno, per analogia, talune disposizioni previste per funzionari e agenti dell´Ue in materia di sicurezza sociale. Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero avere una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità. I loro rappresentanti, è precisato, «dovrebbero agire da interlocutori nei confronti dell´autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che andrebbe stabilito un collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e i rappresentanti autonomi degli assistenti». Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo dovrà presentare una relazione sull´applicazione del regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari accreditati. In base al regolamento, la Commissione potrà formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo. .  
   
 

<<BACK