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Notiziario Marketpress di
Giovedì 18 Dicembre 2008 |
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ACCORDO CLAUSOLE SOCIALI PER GLI APPALTI DEL COMUNE DI BOLZANO
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Bolzano, 18 dicembre 2008 - È stato firmato ieri presso il Comune di Bolzano l’accordo sul tema delle cosiddette “clausole sociali” da inserire in tutti i capitolati di appalto dei bandi del Comune, Seab e Assb (Azienda Servizi Sociali Bolzano). Le parti firmatarie sono il Comune stesso e le associazioni delle cooperative e i sindacati. Essi compongono il comitato paritetico per le cooperative sociali (Cpcs) Alto Adige Südtirol, costituito tra Agci, Confcooperative, Lega delle Cooperative e Raiffeisenverband e le organizzazioni sindacali Cgil/agb, Asgb, Sgb/cisl e Uil/sgk. Lo scopo è quello di introdurre in tutte le gare d’appalto condizioni che valorizzino la qualità del lavoro, la congruità dei prezzi e la responsabilità sociale delle cooperative e l’accordo di oggi getta le basi per migliorare i servizi ai cittadini e garantire un lavoro dignitoso a tutte le collaboratrici e i collaboratori delle cooperative sociali. Le parti firmatarie esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto che va nell’interesse di tutta la comunità locale. Clausole Sociali Da Inserire Nei Capitolati Di Appalti E Affidamenti Di Servizi Nel Comune Di Bolzano, Assb e Seab 1. Superamento dell’utilizzo prevalente nelle procedure di appalto del criterio di aggiudicazione dell’offerta al massimo ribasso, preferibilmente a vantaggio di quello improntato all’offerta economicamente più vantaggiosa con prevalenza al punteggio assegnato ai parametri tecnico-organizzativo e di qualità dell’offerta rispetto a quello economico. 2. Obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori rispetto a quelle derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella Provincia Autonoma di Bolzano comprensive di eventuali accordi integrativi territoriali stipulati dalle Oo. Ss. Maggiormente rappresentative sul territorio provinciale. 3. Obbligo di considerare, nella costruzione delle basi d’asta, nel momento della verifica della congruità dell’offerta economica – rendendo evidente e distinto il costo del lavoro e della sicurezza da tutte le altre voci, almeno i seguenti elementi: a. Costo del lavoro riferito ai contratti di lavoro del comparto di attività oggetto di appalto; b. Eventuali costi di coordinamento; c. Costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all’espletazione del servizio; d. Costi generali; e. Eventuali costi di formazione ed aggiornamento del personale; f. Considerazione di un utile di impresa. 4. Valorizzazione della positiva partecipazione dell’impresa sociale nell’attività di elaborazione degli indirizzi di programmazione sociale per conto del Comune di Bolzano: a) Valorizzazione, nella determinazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, di precedenti prestazioni positive con il Comune di Bolzano, rese da imprese o cooperative locali e non, nell’ottica di mantenere un saldo rapporto con la comunità e i suoi bisogni, con l’assegnazione di un punteggio di max 5 punti nell’offerta tecnico-organizzativa (vedasi sentenza del Consiglio di Stato, sez. Iv, 26 giugno 2007 nr. 5476): b) Gestione della comunicazione quotidiana di base in lingua italiana e tedesca, per i servizi alla persona oppure previsione di piani formativi atti ad acquisire e migliorare tale ambito di competenza c) Garanzia di reperibilità o di presenza fisica entro un certo lasso di tempo, in quanto presupposto ritenuto necessario dall’Amministrazione comunale ai fini della garanzia di un servizio accurato. 5. Durata pluriennale degli appalti e/o affidamenti adeguata a garantire la qualità degli interventi e/o degli eventuali investimenti tale da consentire alle società aggiudicatrici o affidatarie una idonea programmazione del servizio e della formazione degli operatori e ammortamenti degli investimenti fatti, (salvo casi particolari nonchè art. 5 Legge 381); 6. Previsione, nei contratti o nelle convenzioni, di meccanismi di adeguamento di revisione dei prezzi (art. 115 D. Lgs 12 aprile 2006) in ossequio alla normativa nazionale e provinciale. 7. L’attività di volontariato, che rappresenta una risorsa importante e strumento di partecipazione sociale, non potrà mai essere sostitutivo del lavoro delle imprese, ma rappresentare casomai un valore aggiunto. 8. In caso di ricorso al subappalto l’impresa aggiudicataria deve indicare in fase di redazione dell’offerta la parte del servizio che intende subappaltare e, provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 9. Obbligo per l’impresa aggiudicataria di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, pena la sospensione in misura proporzionale all’entità dell’inadempienza del pagamento delle fatture e, nei casi di inottemperanza reiterata, la risoluzione unilaterale del contratto. 10. Obbligo per le stazioni appaltanti di attivare tutti gli strumenti previsti di controllo e di verifica del rispetto dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, sia in fase preliminare che in concomitanza dell’esecuzione dell’appalto o dell’affidamento, nonché di verificare il rispetto del progetto tecnico e gli obiettivi prefissati a scadenza semestrale. La Pubblica Amministrazione osserva l´articolo 1676 del codice civile che prevede il c. D. "pagamento diretto" dei lavoratori dell´appaltatore fino alla concorrenza del debito del committente verso l´appaltatore. . |
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