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Notiziario Marketpress di
Lunedì 12 Gennaio 2009 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI ALLA RYANAIR
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Il 17 dicembre 2008 la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T‑196/04 (Ryanair Ltd / Commissione) ha annullato la decisione della commissione relativa ai vantaggi concessi dalla Regione Vallonia e dall’aeroporto di Charleroi alla Ryanair. Il rifiuto della Commissione di esaminare congiuntamente i vantaggi concessi dalla Regione Vallonia e dall’aeroporto di Charleroi, nonché di verificare se, considerati congiuntamente, tali due organismi si siano comportati come operatori razionali in un’economia di mercato, è viziato da un errore di diritto. La Ryanair è la prima e la più importante compagnia aerea low‑cost d’Europa. Nel 2000 sono stati avviati negoziati riguardanti l’installazione della sua prima base continentale a Charleroi (Belgio); questi hanno condotto alla conclusione di un accordo tra la compagnia aerea e la regione Vallonia, proprietaria dell’aeroporto di Charleroi, e di un accordo tra detta compagnia e la Brussels South Charleroi Airport (Bsca), impresa pubblica controllata dalla regione Vallonia che gestisce e sfrutta l’aeroporto in qualità di concessionaria. Con il primo accordo, la regione Vallonia ha concesso alla Ryanair una riduzione dell’ordine del 50% sui diritti d’atterraggio rispetto al livello regolamentare e si è impegnata ad indennizzare la Ryanair per ogni perdita di vantaggi derivanti da un’ulteriore modifica delle tasse aeroportuali. Con il secondo accordo, la Ryanair si è impegnata a basare tra 2 e 4 aerei all’aeroporto di Charleroi e ad effettuare, su un periodo di 15 anni, un minimo di tre rotazioni al giorno e per aereo. Per parte sua, la Bsca si è impegnata a contribuire ai costi sostenuti dalla Ryanair per l’installazione della sua base nonché a fatturare alla Ryanair per la prestazione dei servizi di assistenza in scalo 1 euro per ogni passeggero (in luogo dei 10 euro percepiti dagli altri utilizzatori). In seguito a talune denunce e sulla base di informazioni pubblicate sui mezzi stampa, la Commissione ha esaminato separatamente i due accordi. Ha allora dichiarato che essi comportavano aiuti di Stato a vantaggio della Ryanair, incompatibili con il mercato comune ed ha invitato il Belgio a recuperarli. La Commissione ha constatato, in particolare, che la regione Vallonia aveva concluso il primo accordo con la Ryanair in qualità di pubblica autorità. Essa ne ha tratto la conclusione che il ruolo della Regione, in tale accordo, non poteva essere esaminato applicando il principio dell’investitore privato in economia di mercato. Tale principio, infatti, consente di valutare se un provvedimento statale costituisca aiuto di Stato, cioè se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che essa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Per contro, tale principio non può essere applicato se lo Stato agisce in quanto pubblica autorità, in quanto il suo comportamento non può, in tal caso, mai essere paragonato a quello di un operatore privato in economia di mercato. La Ryanair ha impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale osserva, anzitutto, che, nei limiti in cui la Bsca è un’entità economicamente dipendente dalla regione Vallonia, la Commissione doveva considerarle come un unico e solo organismo per verificare se esse, congiuntamente considerate, si fossero comportate come operatori razionali in economia di mercato. Il Tribunale constata poi che la regione Vallonia, concludendo il primo accordo con la Ryanair, ha agito nell’ambito di attività di natura economica. Esso considera che la fissazione dell’importo dei diritti d’atterraggio, nonché la garanzia d’indennizzo ad essi collegata, è un’attività direttamente collegata alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, che costituisce per sua natura, per il suo oggetto e per la disciplina cui è soggetta, un’attività economica. Il Tribunale precisa al riguardo che gli oneri aeroportuali fissati dalla regione Vallonia devono essere considerati quale retribuzione dei servizi resi in seno all’aeroporto di Charleroi. Il Tribunale dichiara conseguentemente che il solo fatto che tale attività sia eseguita sul demanio pubblico non significa che essa si ricolleghi alle prerogative di pubblica autorità. Del pari, la sola circostanza che la regione Vallonia disponga di poteri di natura regolamentare in materia di fissazione dei diritti aeroportuali non esclude che l’esame di un sistema di sconti su tali diritti debba essere effettuato alla luce del principio dell’investitore privato in economia di mercato, in quanto tale sistema può essere attuato anche da un operatore privato come il concessionario dell’aeroporto. Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tribunale conclude che il rigetto da parte della Commissione di esaminare congiuntamente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e dalla Bsca e di applicare il principio dell’investitore privato in economia di mercato ai provvedimenti adottati dalla regione Vallonia, malgrado i vincoli economici che collegano questi due organismi, è viziato da un errore di diritto. Il Tribunale annulla conseguentemente la decisione della Commissione . |
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