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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Gennaio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

 
   
  Il 16 dicembre 2008 con la sentenza pronunciata nella causa C-213/07 - Michaniki Ae / Ethniko Symvoulio Radiotileorasis e Ypourgos Epikrateias - la Corte di giustizia ha affermato che il diritto comunitario Elenca, in modo tassativo, le cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico di lavori, basate sulle qualità professionali dell´imprenditore. Uno Stato membro può prevedere tuttavia altre misure di esclusione, dirette a garantire la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento tra gli offerenti. La normativa greca esclude dall´aggiudicazione degli appalti pubblici gli imprenditori di lavori pubblici parimenti coinvolti nel settore dei mezzi di informazione, senza lasciar loro nessuna possibilità di dimostrare che non esiste nessun rischio per la concorrenza. Tuttavia le persone che agiscono come intermediari, in qualità di coniugi o parenti, non sono colpiti da questa esclusione qualora dimostrino che la loro partecipazione a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico dipende da una decisione autonoma, dettata da interessi personali. Nel 2001, la società greca Erga Ose Ae ha bandito una gara d´appalto per la realizzazione di lavori di sterramento e di costruzione delle infrastrutture tecniche della nuova linea ferroviaria doppia ad alta velocità Corinto-kiato. Le società Michaniki Ae e Ki Sarantopoulos Ae hanno partecipato alla gara e quest´ultima, in seguito incorporata dalla Pantechniki, ha ottenuto, nel 2002, l´aggiudicazione dell´appalto. Per concludere il contratto, l’Erga Ose ha chiesto all’Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Consiglio nazionale greco della radiotelevisione) il rilascio di un certificato, che attestasse la mancanza di cause di incompatibilità per la aggiudicazione in persona del sig. K. Sarantopoulos, azionista principale nonché membro del consiglio d´amministrazione e direttore della Pantechniki. Poiché quest´ultimo ha dimostrato la sua autonomia economica rispetto al proprio figlio, sig. G. Sarantopoulos, membro dei consigli di amministrazione di due società greche di mezzi di informazione, il certificato è stato rilasciato. L´impresa Michaniki, concorrente dell´aggiudicataria, ha proposto ricorso dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco) per l´annullamento del certificato, sostenendo che le norme greche relative al regime di incompatibilità sarebbero in contrasto con la costituzione greca, la quale prevede che un appalto pubblico non può essere aggiudicato ad imprese i cui proprietari, azionisti principali, soci ecc. Siano parenti o persone che agiscano quali intermediari di proprietari, azionisti principali e soci di imprese di mezzi d’informazione. Il Symvoulio tis Epikrateias ha quindi proposto alla Corte di giustizia diverse questioni in merito alla compatibilità del diritto greco con la direttiva (Direttiva 93/37/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori come modificata dalla Direttiva 97/52/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997) concernente l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. La Corte ricorda anzitutto che scopo della direttiva è quello di aprire alla concorrenza il settore degli appalti pubblici di lavori e di garantire l´assenza di rischi di favoritismi da parte dei pubblici poteri. Di conseguenza, quest´ultima prevede diverse cause di esclusione dalla partecipazione per un imprenditore, basate su considerazioni oggettive di natura professionale (onestà, solvibilità, capacità economica e finanziaria). Tuttavia, uno Stato membro può prevedere altre cause di esclusione, che non possono eccedere però quanto necessario per conseguire lo scopo della direttiva. Tenendo conto delle caratteristiche storiche, giuridiche, economiche o sociali ad esso specifiche, lo Stato si trova nelle condizioni migliori per individuare le situazioni che possono minacciare la trasparenza degli appalti e falsare la concorrenza. Nel caso di specie, la legge greca intende evitare che, in sede di aggiudicazione di un appalto pubblico, un´impresa di mezzi di informazione o un imprenditore di lavori pubblici, collegato a un´impresa del genere o a persone che la detengono o la dirigono, utilizzi la propria posizione nel settore dei mezzi di informazione per influenzare illecitamente la decisione di aggiudicazione dell´appalto. In base a tali considerazioni, la Corte dichiara che la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa elenca, in modo tassativo, le cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico di lavori, basate su criteri di natura professionale. Tuttavia, essa non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del principio di proporzionalità, altri provvedimenti di esclusione diretti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli offerenti. Alla luce di ciò, il diritto comunitario osta a una disposizione nazionale che introduca una presunzione assoluta di incompatibilità generale tra il settore dei mezzi di informazione e quello degli appalti pubblici. Il provvedimento che non riconosca agli imprenditori, che svolgono un´attività nel settore dei mezzi di informazione o sono collegati a una persona coinvolta in tale settore, la facoltà di dimostrare la mancanza di rischi effettivi per la trasparenza delle procedure e per la concorrenza tra gli offerenti è infatti incompatibile con il principio di proporzionalità .  
   
 

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