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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Gennaio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: RIFIUTI FERROSI (CAUSA C- 283/07 COMMISSIONE/ITALIA)

 
   
  Lo scorso 22 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato che l´Italia, avendo sottratto a priori i rottami destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-q) dall’ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della Direttiva 75/442, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla medesima direttiva. L’art. 1 della Direttiva 75/442 definisce "rifiuto"qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. La Legge n. 308/04 dispone che i rottami, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche,e sottopone al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, i rottami dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici. La normativa italiana sottrae, inoltre, dalla definizione di rifiuto, il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-q), destinato all´effetivo utilizzo in co-combustione. Ricordiamo che l’abrogazione delle disposizioni controverse operata dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo n. 152/06, non produce effetti sul ricorso in esame, poiché è intervenuta soltanto dopo che erano scaduti i termini fissati nel parere motivato e nel parere motivato complementare, e persino dopo la presentazione del ricorso.  
   
 

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