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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Gennaio 2009
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: NUOVE NORME SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

 
   
  Strasburgo, 12 gennaio 2009 - Il Parlamento europeo ha adottato lo scorso 18 dicembre 2008 una direttiva che aggiorna e integra le attuali norme sulla sicurezza dei giocattoli, per garantirne la circolazione nell´Ue e tutelare meglio i bambini al di sotto dei 14 anni. I giocattoli - e gli imballaggi di quelli contenuti negli alimenti - non dovranno presentare il rischio di asfissia, né danneggiare l´udito. Dovranno presentare livelli molto più bassi di metalli pesanti e, quelli cosmetici, non potranno contenere un lungo elenco di fragranze allergizzanti. Approvando con 481 voti favorevoli, 73 contrari e 40 astensioni il compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Marianne Thyssen (Ppe/de, Be), il Parlamento ha adottato definitivamente una direttiva che aggiorna, integra e chiarisce le attuali norme sulla sicurezza dei giocattoli. La direttiva potrà entrare in vigore poco dopo la sua pubblicazione ma, per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove regole, diventerà applicabile solo due anni dopo. La direttiva si applicherà ai prodotti concepiti o destinati, in tutto o in parte, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Un allegato elenca una serie di prodotti che non rientrano in questa definizione, tra questi figurano decorazioni e addobbi per festività e feste, prodotti destinati a collezionisti adulti, attrezzature sportive come pattini a rotelle o skateboard, biciclette con un´altezza massima alla sella di oltre 435 millimetri, monopattini e altri mezzi di trasporto destinati allo sport o a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, puzzle di oltre 500 pezzi, attrezzature subacquee, sedili gonfiabili e braccioli, fucili e pistole a gas compresso (escluse le pistole ad acqua), fuochi d´artificio, prodotti e giochi con proiettili appuntiti (quali giochi di freccette con punte metalliche). Ma non sono considerati giocattoli nemmeno i prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti elettrici venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto sorveglianza di un adulto, apparecchiature elettroniche quali Pc e console di gioco o accessori di moda per bambini. Inoltre, la direttiva non si applicherà alle attrezzature per aree da gioco aperte al pubblico, alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, destinate al pubblico, ai veicoli-giocattolo con motore a combustione o a vapore, nonché alle fionde e alle catapulte. La sicurezza prima di tutto - La direttiva stabilisce che i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell´utilizzatore o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o «quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini». E´ anche precisato che si deve tenere conto «dell´abilità dell´utilizzatore e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza», in particolare per quanto riguarda i giocattoli che per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche, sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età indicati. Inoltre, le etichette apposte e le istruzioni per l´uso di cui i giocattoli sono corredati, presentate in conformità alle prescrizioni della direttiva, dovranno «richiamare l´attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sulla pericolosità e sui rischi di danni che l´uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi». Se opportuno, le avvertenze - chiaramente visibili, ben leggibili e facilmente comprensibili - dovranno indicare anche le restrizioni relative agli utilizzatori. Per alcune categorie di giocattoli, un allegato precisa quali avvertenze apporre. Ad esempio, per le imitazioni di caschi deve figurare l´avvertenza: "questo giocattolo non fornisce protezione". Gli Stati membri dovranno quindi prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se rispettano questi requisiti essenziali di sicurezza e i requisiti specifici illustrati in un allegato della direttiva che riguarda le proprietà fisiche e meccaniche, l´infiammabilità, le proprietà chimiche ed elettriche, l´igiene e la radioattività dei giocattoli. Più in particolare, facendo seguito a quanto richiesto dai deputati, la direttiva stabilisce che i giocattoli non devono presentare il rischio di asfissia per blocco del flusso d´aria a seguito dell´ostruzione delle vie aeree dall´esterno, a livello della bocca e del naso. I giocattoli e le loro parti devono anche essere di dimensioni tali da non presentare il rischio di asfissia per blocco delle vie aeree interne causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o insinuati all´ingresso delle vie respiratorie inferiori. I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili, inoltre, devono avere dimensioni tali da prevenirne l´ingestione o l´inalazione. Questo requisito, peraltro, si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili. Anche l´imballaggio dei giocattoli non deve presentare rischio di strangolamento e asfissia per ostruzione delle vie aeree esterne. Inoltre, i giocattoli contenuti in alimenti o incorporati a essi devono avere un proprio imballaggio, che – nelle condizioni originali – deve essere di dimensioni tali da impedirne l´ingestione e/o inalazione. L´imballaggio di tali giocattoli di forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni sua parte staccabile, o l´imballaggio cilindrico con estremità arrotondate dovrà essere di dimensioni tali da prevenire l´ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o insinuati all´ingresso delle vie respiratorie inferiori. Inoltre, sono vietati i giocattoli «che sono legati in modo indissolubile al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere al giocattolo». I giocattoli dovranno poi essere progettati e prodotti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell´uomo dovuti all´esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. In particolare, è vietato l´impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr) nei giocattoli, in loro componenti o in parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale. Rispetto alla proposta della Commissione, le deroghe a questa norma sono state chiarite e rese più rigorose. Su insistenza dei deputati, inoltre, sono stati dimezzati i limiti di migrazione dei metalli pesanti - arsenico, cadmio, cromo (Vi), piombo, mercurio e stagno organico - dai giocattoli o dai loro componenti accessibili nel corso di un uso normale. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, dovranno invece rispettare le prescrizioni della direttiva 76/768/Cee in materia di composizione e di etichettatura. Su richiesta dei deputati, inoltre, il numero di fragranze allergizzanti vietate nei giocattoli è stato aumentato da 39 a 55, rispetto alla proposta della Commissione. La presenza di tracce di queste sostanze sarà tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e, come richiesto dai deputati, se non supera una quantità definita (100 ppm). Inoltre, sul giocattolo, sull´etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo, devono essere elencate le denominazioni di 11 fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori allo 0,01% in peso (del giocattolo o delle sue componenti). I giocattoli destinati a produrre un suono, in forza alla direttiva, dovranno essere progettati e prodotti - riguardo ai valori picco del rumore impulsivo e del rumore prolungato da essi emesso - in modo tale che il suono «non possa danneggiare l´udito dei bambini». Marchio Ce - I giocattoli resi disponibili sul mercato dovranno recare il marchio Ce che attesta la loro conformità ai requisiti di sicurezza definiti dalla direttiva. Il marchio Ce deve essere apposto «in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un´etichetta affissa o sull´imballaggio». Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, il marchio Ce può essere apposto su un´etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora l´eventuale marcatura Ce non sia visibile dall´esterno dell´imballaggio, questa va apposta almeno sull´imballaggio. Obblighi dei produttori - Nell´immettere sul mercato i loro giochi, i produttori dovranno garantire che essi siano stati progettati e prodotti nel rispetto delle esigenze di sicurezza stabilite dalla direttiva. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti dovranno effettuare un´analisi della pericolosità che esso può eventualmente presentare. I produttori dovranno creare un dossier per ogni gioco, realizzare una valutazione della conformità e conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione Ce di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall´immissione del giocattolo sul mercato. Dovranno inoltre garantire che il gioco sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e determinata dallo Stato membro interessato. Qualora un produttore dovesse rendersi conto che un suo giocattolo non è conforme alla normativa comunitaria sarebbe tenuto a prendere le misure correttive necessarie o, se necessario, ritirarlo dal mercato, informando comunque le autorità nazionali competenti del problema. Queste ultime dovrebbero poi attivare una procedura di salvaguardia, da estendere eventualmente a livello comunitario. Gli importatori dovranno immettere sul mercato solamente giocattoli che rispettano le specifiche comunitarie. Mentre i distributori dovranno agire con la dovuta diligenza in relazione ai requisiti applicabili. .  
   
 

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