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Notiziario Marketpress di Mercoledì 04 Febbraio 2009
 
   
  TESTO INTEGRALE MINISTERO DELL´ECONOMIA N. 206 IN MATERIA DI ALBO CONSULENTI DI INVESTIMENTO

 
   
  Milano, 4 febbraio 2009 - Il Ministro Dell’economia E Delle Finanze Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l’articolo 18-bis del citato decreto legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, stabilisce i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; Sentita la Banca d’Italia; Sentita la Consob; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008; Vista la nota prot. N. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «Albo»: l’albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede; e) «Organismo»: l’organismo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 2. Requisiti di professionalità 1. Per l’iscrizione all’Albo è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo. 2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo occorre, altresì, possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall’Organismo, secondo le modalità da questo stabilite. 3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2: a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti; b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti; c) gli agenti di cambio. 4. Ai fini dell’esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 3 producono la documentazione attestante l’esercizio dell’attivita’ professionale. La documentazione da produrre per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento. 5. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, i consulenti finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Commento: Nel definire i requisiti di professionalità per accedere al nascituro albo dei consulenti finanziari l’art. 2 del decreto indica con chiarezza anche le categorie esonerate dalla prova valutativa necessaria per l’iscrizione all’albo. Importante segnalare che quanto indicato alle lettere a) e b) del comma 3 ha validità a partire dal 1° novembre 2009. Fino a quella data, ai fini dell’esonero dalla prova valutativa, sono valide le indicazioni stabilite nel comma 4 dell’art. 7 del presente decreto. .  
   
 

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