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Notiziario Marketpress di Giovedì 03 Settembre 1998
 
   
  VIGILANZA BANCARIA ATTIVITA´ IN STRUMENTI DERIVATI: AGGIORNAMENTO

 
   
  Basilea, 3 settembre 1998 - Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei Regolamenti Internazionali e il Comitato tecnico dell´ International Organization of Securities Commissions (Iosco) hanno presentato una versione aggiornata dello schema informativo a fini di vigilanza sull´attività in strumenti derivati delle banche e delle società di intermediazione mobiliare, pubblicato per la prima volta nel maggio 1995. L´aggiornamento tiene conto delle attuali pratiche di gestione del rischio connesso con le attività di negoziazione e in strumenti derivati, in particolare per quanto concerne il rischio di mercato. Lo schema del 1995, che forniva criteri guida per la raccolta a fini prudenziali di informazioni sulle attività di negoziazione e in strumenti derivati, è stato estesamente applicato dalle autorità di vigilanza bancaria e mobiliare. Successivamente alla diffusione dello schema congiunto per le informazioni prudenziali sugli strumenti derivati, nel 1996 il Comitato di Basilea ha emendato l´Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi il rischio di mercato e nel 1997 ha pubblicato i principi per la gestione del rischio di tasso d´interesse da parte delle banche. Lo Iosco ha esaminato a sua volta varie soluzioni per tenere conto del rischio di mercato nelle norme sull´adeguatezza patrimoniale e la gestione del rischio applicabili alle società di intermediazione mobiliare. Lo schema per le informazioni prudenziali presentato in questo documento si compone di due elementi. Il primo è un catalogo di informazioni che i Comitati ritengono importanti per la valutazione dei rischi associati alle attività di negoziazione e in strumenti derivati e di cui le autorità di vigilanza possono servirsi per ampliare i sistemi di segnalazione. Il secondo èuno schema minimo comune (sottoinsieme del catalogo) di informazioni di base sull´attività in strumenti derivati, armonizzate a livello internazionale, che secondo i Comitati, dovrebbero essere disponibili alle autorità di vigilanza. Lo schema minimo comune, incentrato prevalentemente sulle informazioni utili a definire la partecipazione complessiva delle istituzioni all´attività in strumenti derivati e il rischio di credito cui esse sono esposte, è stato ampliato nella versione aggiornata in modo da comprendere altresì dati che consentano di valutare il rischio di mercato connesso con le attività di negoziazione e in strumenti derivati. Questa iniziativa si inscrive nell´ambito della costante azione svolta dal Comitato di Basilea e dallo Iosco per sorvegliare le attività di negoziazione e in strumenti derivati delle banche e delle sim. La versione aggiornata dello schema si ricollega anche a precedenti lavori dei 2 Comitati, quali la pubblicazione congiunta nel 1994 di linee direttrici per la gestione dei rischi connessi agli strumenti derivati e dei principi di gestione di tali rischi. Nel 1995 il Comitato di Basilea e lo Iosco hanno diffuso raccomandazioni congiunte per migliorare il contenuto informativo dei bilanci in questo importante settore, raccomandazioni riaffermate da allora in rapporti annuali congiunti su tale informativa. A fronte della continua espansione delle attività di negoziazione e in strumenti derivati, è importante che le autorità di vigilanza migliorino ulteriormente la loro conoscenza del modo in cui tali attività influiscono sul profilo di rischio e sulla redditività delle banche e delle sim. Pertanto, lo schema contiene esempi del tipo di informazioni che, a giudizio dei due Comitati, dovrebbero essere disponibili e rese accessibili alle autorità di vigilanza all´interno delle società regolamentate e delle loro maggiori consociate operanti sui mercati dei derivati o con significative esposizioni ai rischi di mercato. Mentre lo schema del 1995 era incentrato sui derivati, l´aggiornamento del 1998 ne amplia la struttura per poter trattare in modo più compiuto l´esposizione al rischio di mercato connesso con la negoziazione sia a pronti che in strumenti derivati. Nel comunicato si conclude affermando che, data l´importanza di una regolamentazione efficiente e flessibile, lo schema prevede vari metodi di raccolta delle informazioni prudenziali, quali ispezioni in loco e revisioni esterne, incontri con le istituzioni interessate, indagini specifiche, nonché regolari procedure di segnalazione. Le autorità di vigilanza sono invitate ad avvalersi dei sistemi informativi interni che le banche e le sim stanno sviluppando per sorvegliare la loro esposizione al rischio. Lo schema è inoltre coerente con i criteri di gestione del rischio e i requisiti di adeguatezza patrimoniale applicabili a banche e società mobiliari attive a livello mondiale. Il Comitato di Basilea è un comitato di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. È formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi , Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato, attualmente presieduto da W. J. Mcdonough, presidente della Federal Reserve Bank di New York, si riunisce solitamente presso la Bri a Basilea, dove ha sede il suo segretariato permanente. Il Comitato tecnico dello Iosco è un comitato di autorità di vigilanza delle società di intermediazione mobiliare dei principali paesi industriali: è composto da alti funzionari degli organi di regolamentazione del settore mobiliare di Australia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Italia, Malaysia, Messico, Ontario, Paesi Bassi, Quebec, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Attuale presidente è Anthony Nech, presidente della Securities and Futures Commissions di Hong Kong. La versione aggiornata dello schema è frutto della collaborazione fra il Transparency Subgroup del Comitato di Basilea e il Working Party on the Regulation of Financial Intermediaries dello Iosco, il primo presieduto da Susan Krause (U. S. Office of the Comptroller of the Currency) e il secondo da Richard Britton (Uk Financial Services Authority). .  
   
 

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