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Notiziario Marketpress di Lunedì 06 Aprile 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA RIDUZIONE RETROATTIVA CANONI UMTS NON È AIUTO DI STATO (BUYGUES TÉLÉCOM -FRANCIA)

 
   
  Il 2 aprile 2009 la sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C- 431/07 P, Bouygues Sa, Bouygues Télécom Sa / Commissione, Repubblica francese, Orange France Sa, Société française du radiotéléphone – Sfr, ha affermato che la riduzione retroattiva dei canoni dovuti dall’orange e dalla sfr con riguardo alle licenze umts non costituisce un aiuto di stato. Il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’affermare che la Commissione avesse correttamente ritenuto che le misure di adeguamento dei canoni dovuti dall’Orange e dalla Sfr a quelli imposti alla Bouygues Télécom non costituisse un aiuto di Stato e che non violasse il divieto di discriminazione. Nel luglio 2000, il governo francese bandiva una gara ai fini dell’attribuzione di quattro licenze per l’introduzione nella Francia metropolitana dei sistemi di telecomunicazione mobile senza fili Umts (Universal Mobile Telecommunications System). Dal momento che erano stati depositati e selezionati solo due atti di candidatura, quelli della Sfr e della France Télécom, poi divenuta Orange, veniva avviato un nuovo bando di gara per conseguire il rilascio delle autorizzazioni non attribuite e garantire un’effettiva concorrenza. Senza attendere l’uscita del bando complementare, venivano rilasciate le due prime licenze alla Sfr e all’Orange contro il versamento di canoni per un importo totale di 4,95 miliardi di euro. Successivamente all’uscita del bando complementare, una terza licenza Umts era attribuita alla Bouygues Télécom il 3 dicembre 2002. In assenza di altre candidature, la quarta licenza non veniva attribuita. Inoltre, con decreti 3 dicembre 2002, concernenti, rispettivamente, la Sfr e l’Orange, le autorità francesi modificavano, segnatamente, le disposizioni relative ai canoni per la messa a disposizione e la gestione delle frequenze per renderle identiche a quelle applicate alla Bouygues Télécom (20 anni invece di 15 e una riduzione delle condizioni finanziarie, e cioè 619 milioni di euro invece di 4,95 miliardi, importo aumentato di una percentuale sul fatturato realizzato). Nel gennaio 2003, la Bouygues Télécom adiva la Commissione denunciando l´applicazione retroattiva di tali nuovi condizioni all’Orange e alla Sfr, ove tali condizioni avrebbero costituito, a suo avviso, un aiuto di Stato. Con decisione 20 luglio 2004, la Commissione respingeva la denuncia della Bouygues Télécom argomentando che non era stata fornita la prova del vantaggio a profitto degli altri due operatori. Inoltre, l’Istituzione riteneva che le misure di adeguamento dei canoni avessero un carattere non discriminatorio e che le autorità francesi avessero adempiuto un obbligo che discende dal diritto comunitario. La Bouygues Télécom proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado che, con sentenza 4 luglio 2008, confermava, in sostanza, la validità della decisione della Commissione. La Bouygues Télécom impugnava dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale facendo valere, in particolare, che le licenze avevano un valore commerciale e che, riducendo l’importo dei canoni, lo Stato aveva rinunciato ad una parte del proprio credito e aveva pertanto consentito un vantaggio selettivo nei confronti dell´Orange e della Sfr. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte conferma, essenzialmente, la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha affermato che le autorità francesi, modificando il livello dei canoni dovuti per le prime licenze Umts dall’Orange e dalla Sfr, non avevano concesso alcun aiuto di Stato a tali operatori, ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. La Corte rileva, anzitutto, che le autorità francesi hanno deciso di attribuire le licenze mediante una procedura di selezione comparativa. Come rilevato dal Tribunale, è solo in ragione del parziale fallimento del primo bando di gara, che non aveva consentito di attribuire un numero di licenze sufficiente per garantire un’effettiva concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazione Umts, che tali autorità hanno dovuto necessariamente ricercare altri aggiudicatari. Pertanto, la rinuncia ai crediti risultante dalla misura di adeguamento retroattiva dei canoni Umts dovuti dall’Orange e dalla Sfr a quelli imposti alla Bouygues Télécom era inevitabile in considerazione dell’economia del sistema del diritto delle telecomunicazioni. Da una parte, tale soluzione consentiva di ridurre i rischi di un avvio tardivo dei servizi Umts, atteso che essa consentiva di assicurare che fossero attribuite almeno due licenze dal 1° gennaio 2002, data dell’avvio del sistema Umts, come previsto dal diritto comunitario. Dall’altra, tale opzione consentiva di escludere che i tre operatori subissero una discriminazione in considerazione del fatto che l’adeguamento dei canoni aveva il preciso scopo di tener conto della circostanza che, al momento dell’attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, nessuno dei tre operatori aveva ancora avuto accesso al mercato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sicché la loro situazione era, per tale ragione, comparabile. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’affermare che la rinuncia a risorse statali non era tale da caratterizzare l’esistenza di un aiuto di Stato. La Corte conferma, poi, che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel concludere anche nel senso dell’assenza di discriminazione, dato che i tre operatori interessati si trovavano nella medesima situazione rispetto all’obiettivo di cui alla direttiva 97/13, che consiste nel garantire che gli operatori accedano al mercato dell’Umts alle medesime condizioni. Infatti, se è pur vero che una licenza ha un valore economico, tale valore dipende dal momento dell´accesso al mercato di ogni singolo operatore interessato. Come rilevato dal Tribunale, alla data dell’attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, il 3 dicembre 2002, l’Orange e la Sfr non avevano ancora potuto lanciare i loro servizi Umts e, dunque, sfruttare le loro licenze, e questo per ragioni indipendenti dalla loro volontà, vale a dire problemi connessi alla tecnologia dell´Umts e un contesto economico poco favorevole al suo sviluppo. Di conseguenza, il valore economico delle licenze attribuite all’Orange e alla Sfr non poteva essere, per il sol fatto della loro anteriorità, superiore a quello della licenza concessa alla Bouygues Télécom. Conseguentemente, il ricorso del gruppo Bouygues Télécom è respinto.  
   
 

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