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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Aprile 2009 |
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PRIVACY: UN INOPPORTUNO INTERVENTO NELLA LEGGE N. 15/09
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La Legge n. 15/09, contenete la delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell´economia e del lavoro e alla Corte dei conti, ha aggiunto all´articolo 1, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali il seguente periodo: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale". Tale iniziativa appare non legittima, dal punto di vista formale perché tale integrazione relativa allo svolgimento di funzioni pubbliche può forse essere inserita nella parte relativa ai soggetti pubblici (Titolo Iii, Capo Ii del codice), ma non può certamente essere inserita in una disposizione di carattere generale come quella di cui all´art. 1 del Decreto legislativo n. 196/03, e dal punto di vista sostanziale perché il codice già chiarisce che la normativa sulla privacy, in buona parte, non viene applicata quando il soggetto pubblico agisce nel rispetto della legge e quindi nell´ esercizio delle sue funzioni . |
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