|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 23 Aprile 2009 |
|
|
|
|
|
PARLAMENTO EUROPEO: LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI DELL´ELETTRICITÀ E DEL GAS
|
|
|
|
|
|
Strasburgo, 23 aprile 2009 - Il Parlamento ha adottato un pacchetto legislativo volto a completare il mercato interno dell´energia attraverso l´ulteriore liberalizzazione dei mercati dell´elettricità e del gas. Intende anche garantire il servizio universale, in particolare ai clienti vulnerabili, e rafforzare i diritti dei consumatori. La questione della separazione delle reti di trasmissione dalle altre attività è stata risolta prevedendo anche, per le imprese integrate verticalmente, il ricorso a gestori indipendenti. Sulla base di una serie di compromessi negoziati dai relatori con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente due direttive e tre regolamenti che intendono completare il mercato interno dell´energia attraverso l´ulteriore liberalizzazione dei mercati dell´elettricità e del gas, rafforzando al contempo i diritti dei consumatori. Una prima direttiva - adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni - stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell´energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell´energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme relative all´organizzazione e al funzionamento del settore dell´energia elettrica, l´accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza. Un´altra direttiva - adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni - stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all´organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l´accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il Gnl, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Separazione delle attività di trasmissione e produzione - Unbundling Sulla separazione delle attività di trasmissione e di produzione, il compromesso raggiunto prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, a determinate condizioni, tra tre opzioni: separazione integrale della proprietà, ricorso a un Gestore di sistema indipendente (Iso - Indipendent system operator) oppure a un Gestore di trasmissione indipendente (Ito, Indipendent Transmission Operator). Contrariamente a quanto richiesto in prima lettura dal Parlamento, ciò varrebbe sia per il mercato dell´elettricità (per il quale chiedeva la sola separazione proprietaria) sia per quello del gas. In linea di principio, entro trenta mesi dall´entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare la separazione integrale della proprietà. La stessa persona o le stesse persone non potranno quindi essere autorizzate a controllare, direttamente o indirettamente, un´impresa che esercita l´attività di generazione, produzione o l´attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi o su un sistema di trasmissione e trasporto, e viceversa. Non sarà permesso pertanto esercitare diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l´impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei diversi settori di attività. Gli Stati membri potranno concedere deroghe temporanee a tali prescrizioni, ma solo a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un´impresa verticalmente integrata. In quest´ultimo caso, uno Stato membro può decidere di non applicare la separazione proprietaria ma designare un Gestore di sistemi indipendente (Iso) oppure conformarsi alle disposizioni relative al Gestore di trasmissione indipendente (Ito). Con il ricorso al Gestore di sistemi indipendente (Iso), si consente la conservazione della proprietà della rete, ma dovrà essere designato su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e soggetto all´approvazione della Commissione. La sua indipendenza dalle altre attività non connesse alla trasmissione dell´impresa integrata verticalmente dovrà realizzarsi «quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell´organizzazione e del potere decisionale». I responsabili della direzione dell´impresa proprietaria del sistema di trasmissione o trasporto non potranno far parte di strutture dell´impresa integrata incaricate, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, produzione, distribuzione e fornitura. Il Gestore del sistema di trasmissione dovrà, tra l´altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall´impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione. Non potrà condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell´impresa verticalmente integrata. Non potrà nemmeno detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell´impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata. Parimenti, nessuna affiliata potrà detenere azioni del gestore. Per quanto riguarda l´indipendenza degli amministratori, le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non potranno avere nessun´altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell´impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. Inoltre, a tali persone non sarà consentito esercitare alcuna posizione o responsabilità professionale nell´impresa verticalmente integrata per un periodo di tre anni prima della loro nomina e per un periodo non superiore a quattro anni dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore. Gli Ito dovranno dotarsi poi di un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni «che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione». Dovranno attuare un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure per assicurare «che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori», e che sarà soggetto a un controllo indipendente della conformità da parte di un responsabile. Garanzia del servizio universale e clienti vulnerabili Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l´obbligo di collegare i clienti alla rete. Dovranno inoltre adottare misure adeguate volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, «al divieto di interruzione di detti clienti nei periodi critici». Rafforzamento dei diritti dei consumatori La nuova normativa prevede anche un rafforzamento dei diritti dei consumatori. Ad esempio, concede ai clienti il diritto di ottenere, senza spese, il cambio di fornitore entro tre settimane dalla richiesta e di ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. Tutti i consumatori devono anche poter ricevere i dati relativi ai loro consumi, godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e beneficiare di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l´esame dei loro reclami. I fornitori dovranno poi specificare nelle fatture o nel materiale promozionale inviato ai clienti finali la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato nell´anno precedente, «in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale». Il contratto con il fornitore dovrà inoltre specificare i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell´allacciamento iniziale. Previa una valutazione di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, almeno l’80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Più in generale, i clienti dovranno poter ottenere informazioni sui loro diritti, incluse quelle sulla gestione dei reclami, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese. Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un mediatore dell´energia ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie. In tale contesto, la Commissione dovrà elaborare una "lista di controllo per i consumatori di energia" che sia «chiara e concisa» e contenga informazioni pratiche sui loro diritti, mentre gli Stati membri dovranno provvedere a che i fornitori adottino le necessarie misure per trasmetterne una copia a tutti i loro consumatori. Altre misure Il Parlamento ha anche approvato - con 585 voti favorevoli, 29 contrari e 70 astensioni - un regolamento che istituisce un´Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell´energia incaricata di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, e che può adottare opportune decisioni individuali relative, ad esempio, alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e della loro sicurezza operativa. Può anche presentare orientamenti quadro non vincolanti riguardo alla cooperazione regionale. Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l´approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, sono create una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell´energia elettrica (Regst) e una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (Regst). Le Regst dovrebbero tra l´altro elaborare un piano di sviluppo decennale che indichi le reti di trasmissione realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti. All´agenzia è affidato il compito di controllare l´esecuzione dei compiti da parte della Regst. Per quanto riguarda il gas, la direttiva sottolinea che uno dei suoi obiettivi principali dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato europeo del gas naturale mediante una rete europea connessa e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l´Agenzia. Per gas e elettricità, comunque, le direttive chiedono a Stati membri e autorità di regolamentazione di cooperare tra di loro per l´integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, «quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato». Infine, la Commissione dovrà chiedere all´Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l´elaborazione di codici di rete. . |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|