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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Aprile 2009 |
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PARLAMENTO EUROPEO: TRASPORTO STRADALE: NUOVE NORME SU CABOTAGGIO E TEMPI DI GUIDA
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Strasburgo, 28 aprile 2009 - Il Parlamento europeo ha adottato un pacchetto legislativo che fissa norme comuni sull´accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e su quello ai servizi di trasporto effettuati con autobus, nonché sulle condizioni da rispettare per esercitare l´attività di trasportatore. A rigorose condizioni, sarà possibile effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio successivi, mentre, nei viaggi in autobus, i conducenti potranno lavorare fino a 12 giorni consecutivi. Trasporto merci su strada e cabotaggio - Approvando con 599 voti favorevoli, 15 contrari e 19 astensioni un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Mathieu Grosch (Ppe/de, Be), il Parlamento ha adottato un regolamento che aggiorna le norme comuni per l´accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e che potrà quindi essere applicato 2 anni e 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il regolamento stabilisce che per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente. Fissa quindi le condizioni per il loro rilascio o rifiuto e per l´eventuale ritiro, nonché le sanzioni da infliggere ai trasportatori in caso di infrazione grave al regolamento stesso e le forme di cooperazione tra gli Stati membri per trattarle. Rientrano nel campo d´applicazione del regolamento i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Non si applica invece alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato. Altri tipi di trasporto e spostamenti a vuoto, come i trasporti postali effettuati nell´ambito di un regime di servizio universale o i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, non richiederanno una licenza comunitaria e saranno esentatati da ogni autorizzazione di trasporto. D´altro canto, il regolamento si applicherà, a determinate condizioni, ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente (cabotaggio). Con "trasporti di cabotaggio", si intendono i «trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante». Il compromesso prevede che le norme sul cabotaggio saranno applicabili sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell´Ue. In forza al regolamento, una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori sono autorizzati a effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. Ma l´ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall´ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata. Entro tale termine, i trasportatori di merci su strada potranno effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi, «purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall´ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione». L´esecuzione dei trasporti di cabotaggio sarà soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle normative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali, le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci (come quelle pericolose o derrate deperibili o animali vivi), particolari merci, il tempo di guida e i periodi di riposo, l´imposta sul valore aggiunto (Iva) sui servizi di trasporto. D´altro canto, il regolamento prevede che, in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all´interno di una determinata zona geografica, dovuta all´attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, «qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell´adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti». Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall´ambito di applicazione del presente regolamento e, comunque, potranno rimanere in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità. Entro la fine del 2013 la Commissione dovrà redigere una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale con la quale sarà tenuta a valutare se l´armonizzazione abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l´ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio. Massimo 12 giorni di lavoro consecutivo per i conducenti di autobus - Il Parlamento ha poi approvato a larga maggioranza degli emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio in merito a un regolamento che aggiorna le norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Esso si applicherà - due anni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori stabiliti in uno Stato membro, con veicoli ivi immatricolati e che sono adatti e destinati a trasportare più di nove persone, conducente compreso. Si applica inoltre agli spostamenti a vuoto di questi veicoli in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, valgono le stesse regole che per il trasporto merci. Il regolamento fissa le norme sulla libera prestazione dei servizi, sulla licenza comunitaria e l´accesso al mercato, sui servizi soggetti a autorizzazione e la relativa procedura, su quelli occasionali non soggetti a autorizzazione, sul cabotaggio, sui controlli e sulle sanzioni e la cooperazione tra gli Stati membri. Tra le altre cose, stabilisce che, qualora un servizio internazionale di autobus esistente «comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio . Sulle tratte dirette interessate», uno Stato membro potrà, con l’accordo della Commissione, sospendere o ritirare l’autorizzazione ad esercitare il servizio. Un regolamento del 2006 (n. 561/2006) prescrive che i conducenti di autobus che viaggiano all´estero devono prendere almeno un giorno di riposo ogni sei giorni. In taluni casi, ciò obbliga i tour operator a impiegare due autisti per realizzare un viaggio, ripercuotendo i costi supplementari sui passeggeri. A seguito di un accordo raggiunto con i rappresentanti del settore, è stata concordata una modifica del regolamento, per reintrodurre la "regola dei dodici giorni" che, derogando alla norma generale, dà facoltà di estendere appunto fino a dodici giorni consecutivi il periodo durante il quale i conducenti possono lavorare nei viaggi internazionali. Questa norma potrà applicarsi dal gennaio 2010. Tuttavia, per poter beneficiare di questa estensione, occorre che il tragitto percorso riguardi un solo viaggio e non viaggi diversi consecutivi. Inoltre, dopo il ricorso a tale deroga il conducente dovrebbe usufruire di due regolari periodi di riposo settimanale, oppure di un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione dovrà tuttavia essere compensata da un equivalente periodo di riposo preso in blocco entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga. Inoltre, dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22. 00 e le 6. 00, vi dovranno essere più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida dovrà essere ridotto. La Commissione dovrà inoltre sorvegliare con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro tre anni dall´entrata in vigore del regolamento, dovrà anche elaborare una relazione in cui valuta le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo riterrà opportuno, potrà presentare le relative modifiche al regolamento. Armonizzazione delle condizioni di esercizio delle imprese - Approvando con 601 voti favorevoli, 14 contrari e 20 astensioni un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziato col Consiglio dalla relatrice Silvia ŢIcĂu (Pse, Ro), il Parlamento ha adottato un altro regolamento che aggiorna la disciplina sull´accesso alla professione di trasportatore su strada e l´esercizio della stessa. Questo si applica - due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada e a quelle che intendono esercitarla. A meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica invece alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli il cui peso a pieno carico ammissibile non supera 3,5 tonnellate e/o la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h, né alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o la cui attività principale non contempla il trasporto di persone. Il regolamento stabilisce i requisiti per l´esercizio della professione di trasportatore su strada (sede, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale) e le condizioni per soddisfarli. Fissa poi le norme per l´autorizzazione e la sorveglianza, nonché per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e sul riconoscimento reciproco degli attestati e di altri documenti. Più in particolare, un´impresa dovrà essere fisicamente stabilita in uno Stato membro (ossia avervi gli uffici) e essere capace di presentare i suoi documenti amministrativi alle autorità nazionali competenti. Dovrà inoltre poter dimostrare dove, nello Stato membro, parcheggia i veicoli inutilizzati. Questo vincolo ha lo scopo di porre fine alla pratica di registrare l´impresa amministrativamente in uno Stato membro operando però principalmente in un altro. Gli amministratori delle imprese e le imprese stesse, inoltre, non dovranno aver subito delle sanzioni gravi nel campo del trasporto stradale. Un esame scritto obbligatorio, organizzato dalle autorità competenti nazionali, dovrà inoltre essere sostenuto dai titolari al fine di dimostrare le loro competenze. Infine, gli Stati membri dovranno istituire dei registri elettronici che contengano, tra l´altro, informazioni relative alle finanze, la sede, la gestione del personale e le eventuali infrazioni passate delle imprese. Come richiesto dai deputati, questi registri dovranno essere interconnessi entro la fine del 2012, così da permettere alle autorità competenti nazionali di consultare le informazioni su tutte le imprese che hanno la sede in qualsiasi altro Stato membro dell´Ue. . . |
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