In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, nell´ambito del provvedimento del Garante l´amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati. I sistemi software complessi quali i sistemi Erp (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati i personali. Il Garante non ha inteso equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici privilegi. Anche il riferimento al d. P. R. 318/1999 nella premessa del provvedimento è puramente descrittivo poiché la figura definita in quell´atto normativo (ormai abrogato) è di minore portata rispetto a quella cui si fa riferimento nel provvedimento. Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. Es. , per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software . .