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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Febbraio 2004 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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CASELLARIO GIUDIZIARIO ON LINE |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 37 dl 14 febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto 11 Febbraio 2004 con il quale il Ministero della Giustizia da attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale. Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, che ne facciano richiesta per l'espletamento delle loro funzioni, possono richiedere per iscritto di poter consultare il sistema informativo del casellario giudiziale. La richiesta scritta deve essere formulata secondo il modello allegato al provvedimento in esame e presentata all'ufficio locale del casellario giudiziale o a questo fatta pervenire. La consultazione avviene attraverso il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale, contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona. |
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NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 37 dl 14 febbraio 2004 è stata pubblicata il Legge 6 Febbraio 2004, n. 36, contenente il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della Legge n. 121/81, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché' la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' anche struttura operativa nazionale di protezione civile. E' alle dirette dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole e forestali. |
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TUTELA DELLA PRIVACY: NOVITA' IN TEMA DI INFORMATIVA ALL'INTERESSATO |
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Come abbiamo più volte ripetuto nei nostri appuntamenti settimanali, dal 1° gennaio 2004 è in vigore il Codice della privacy, contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che ha abrogato l'originaria Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'informativa, dovuta all'interessato, è ora regolata dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03, che ha sostituito l'art. 10 della Legge n. 675/96. In base alla nuova disposizione l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali debbano essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi (il riferimento a responsabili e incaricati non era esplicitamente previsto dalla normativa previgente); e) i diritti di cui all'art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile. L'informativa può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Quest'ultima disposizione non si applica quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In caso di omessa o inidonea informativa all'interessato, l'art. 161 prevede la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro; la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. Può essere anche applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali. |
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TUTELA DELLA PRIVACY: NOVITA' IN TEMA DI CONSENSO DELL'INTERESSATO |
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Proseguiamo nel ricordo dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, del Codice della privacy, contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che ha abrogato l'originaria Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, occupandoci, questa volta del consenso, dovuto dall'interessato, che, ora, è regolato dall'art. 23 del Decreto legislativo n. 196/03, che ha sostituito l'art. 11 della Legge n. 675/96. In base alla nuova disposizione il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso ed è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13. Il consenso deve essere sempre manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. Il successivo art. 24 elenca i casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso. In particolare, il consenso non è richiesto quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, o riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale. Secondo l'art. 26, comma 4, lett. D), i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta. |
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TUTELA DELLA PRIVACY: NOVITA' IN TEMA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO |
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L'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/03 ha sostituito l'art. 13 della Legge n. 675/96 in tema di diritti dell'interessato. In base alla nuova disposizione, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: LE REGOLE PER UN USO CORRETTO DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI |
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Con un provvedimento generale l’Autorità garante ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, il Garante ha fornito precise indicazioni e regole alle quali partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorale, se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail. |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: DATI TRATTI DA ELENCHI PUBBLICI COME LISTE ELETTORALI ED ELENCHI TELEFONICI |
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Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Ricordiamo che sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio. Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde. E’ illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate. |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: NECESSARIO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO SE I DATI NON PUBBLICI |
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Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione. L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata. Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente, ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici). Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale. Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso. La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati. |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: DATI CHE NON SI POSSONO UTILIZZARE |
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In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato. E’ illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni. |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL’INFORMATIVA AI CITTADINI |
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Quando i partiti politici e i candidati impegnati nelle consultazioni elettorali inviano solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti "santini"), fino al 30 giugno 2004 non saranno tenuti all’informativa, purché utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali. In questo caso, i partiti politici e candidati potranno conservare questi dati solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2004. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati. |
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PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: GARANZIE PER I CITTADINI |
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Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal il Codice della privacy, contenuto nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante. Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini. |
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