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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Settembre 2004 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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GARANTE DELLA PRIVACY: AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI |
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Il Garante ha rinnovato fino al 30 giugno 2005, senza significative modificazioni, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari scadute il 30 giugno 2004. I sette provvedimenti sono consultabili nel sito del Garante ed anche nel supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2004. Il rinnovo consente a diverse categorie di titolari del trattamento di non dover richiedere apposite autorizzazioni caso per caso, essendo sufficiente osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti generali nonché adempiere agli obblighi di informativa all'interessato e di acquisizione del consenso. La prima autorizzazione riguarda il trattamento di dati sensibili nei rapporti di lavoro. La seconda riguarda il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di interesse prevalentemente per il settore sanitario. Altre quattro autorizzazioni riguardano, rispettivamente, il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, dei liberi professionisti, di diverse categorie di titolari (per attività: bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto; di sondaggi e ricerche; di elaborazione dati; di selezione del personale; di mediazione a fini matrimoniali) e degli investigatori privati. Il settimo provvedimento è l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. |
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GARANTE DELLA PRIVACY: AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI |
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Il Garante ha rinnovato fino al 30 giugno 2005, senza significative modificazioni, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari scadute il 30 giugno 2004. I sette provvedimenti sono consultabili nel sito del Garante ed anche nel supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2004. Il rinnovo consente a diverse categorie di titolari del trattamento di non dover richiedere apposite autorizzazioni caso per caso, essendo sufficiente osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti generali nonché adempiere agli obblighi di informativa all'interessato e di acquisizione del consenso. La prima autorizzazione riguarda il trattamento di dati sensibili nei rapporti di lavoro. La seconda riguarda il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di interesse prevalentemente per il settore sanitario. Altre quattro autorizzazioni riguardano, rispettivamente, il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, dei liberi professionisti, di diverse categorie di titolari (per attività: bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto; di sondaggi e ricerche; di elaborazione dati; di selezione del personale; di mediazione a fini matrimoniali) e degli investigatori privati. Il settimo provvedimento è l'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. |
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UNA PATENTE PER IL COMPUTER |
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A richiesta di un nostro lettore, confermiamo che dal 1998 è possibile conseguire la Patente europea di guida al computer (Fcdl - European Cotnputer Drivùtg Licence), un titolo utile per dimostrare ad aziende, enti pubblici e studi professionali la propria abilità informatica e valido in tutta Europa. Il diploma Ecdl è rilasciato dall’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (Aica) e può essere conseguito da tutti, senza limitazioni di età ed estrazioni culturali. Il titolo attesta, in modo oggettivo, l’abilità nell’uso del computer conseguita superando i 7 esami previsti dal Syllabus Ecdl: concetti di base della tecnologia dell’informazione, funzionalità di base di un pc e gestione dei documenti, elaborazione dei testi, fogli elettronici di calcolo, database, presentazioni, servizi in rete. Il primo modulo (basic concepts) è teorico, gli altri sei moduli sono esami pratici sull’uso effettivo del computer. Gli esami si svolgono presso i 245 "Test-center Ecdl", per la maggior parte istituti e centri professionali, riconosciuti dall’Aica. Gli esiti del test si conoscono subito dopo la fine della sessione di esame. E’ possibile preparare l’esame Ecdl anche senza allontanarsi da casa: la Didasca (The first Italian Cyber Schools for Lifelong Learning) organizza corsi consultabili via Internet. |
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UNA PATENTE PER IL COMPUTER |
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A richiesta di un nostro lettore, confermiamo che dal 1998 è possibile conseguire la Patente europea di guida al computer (Fcdl - European Cotnputer Drivùtg Licence), un titolo utile per dimostrare ad aziende, enti pubblici e studi professionali la propria abilità informatica e valido in tutta Europa. Il diploma Ecdl è rilasciato dall’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (Aica) e può essere conseguito da tutti, senza limitazioni di età ed estrazioni culturali. Il titolo attesta, in modo oggettivo, l’abilità nell’uso del computer conseguita superando i 7 esami previsti dal Syllabus Ecdl: concetti di base della tecnologia dell’informazione, funzionalità di base di un pc e gestione dei documenti, elaborazione dei testi, fogli elettronici di calcolo, database, presentazioni, servizi in rete. Il primo modulo (basic concepts) è teorico, gli altri sei moduli sono esami pratici sull’uso effettivo del computer. Gli esami si svolgono presso i 245 "Test-center Ecdl", per la maggior parte istituti e centri professionali, riconosciuti dall’Aica. Gli esiti del test si conoscono subito dopo la fine della sessione di esame. E’ possibile preparare l’esame Ecdl anche senza allontanarsi da casa: la Didasca (The first Italian Cyber Schools for Lifelong Learning) organizza corsi consultabili via Internet. |
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UN GARANTE PER I CONTRIBUENTI |
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La Legge n. 212/00, il cosiddetto Statuto del Contribuente, ha previsto, fra l’altro, l’istituzione in ogni regione del Garante del Contribuente, cui ci si può rivolgere per tutelare i propri diritti davanti all’Amministrazione fiscale in modo da far rivedere, correggere o annullare una pretesa tributaria ingiusta o errata. L’ufficio del Garante è un organo collegiale che opera in piena autonomia, costituito da tre componenti, scelti fra magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dirigenti ministeriali. Ogni singolo cittadino può attivare tale organo, inviando, per iscritto, una richiesta di intervento. Il Garante si attiva rivolgendo richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti e, se risulta che le lamentele del cittadino sono fondate, sollecita una rapida definizione della questione. Il Garante può essere attivato anche per sollecitare gli uffici competenti ad eseguire, nel rispetto dei termini di legge, eventuali rimborsi d’imposta. Il Garante, se accerta scorrettezze di particolare rilevanza, può anche chiedere l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario. |
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UN GARANTE PER I CONTRIBUENTI |
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La Legge n. 212/00, il cosiddetto Statuto del Contribuente, ha previsto, fra l’altro, l’istituzione in ogni regione del Garante del Contribuente, cui ci si può rivolgere per tutelare i propri diritti davanti all’Amministrazione fiscale in modo da far rivedere, correggere o annullare una pretesa tributaria ingiusta o errata. L’ufficio del Garante è un organo collegiale che opera in piena autonomia, costituito da tre componenti, scelti fra magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dirigenti ministeriali. Ogni singolo cittadino può attivare tale organo, inviando, per iscritto, una richiesta di intervento. Il Garante si attiva rivolgendo richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti e, se risulta che le lamentele del cittadino sono fondate, sollecita una rapida definizione della questione. Il Garante può essere attivato anche per sollecitare gli uffici competenti ad eseguire, nel rispetto dei termini di legge, eventuali rimborsi d’imposta. Il Garante, se accerta scorrettezze di particolare rilevanza, può anche chiedere l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario. |
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AITECH: ASSOCIAZIONE DELL'IT ITALIANA |
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Federcomin, la federazione di Confindustria che riunisce le imprese delle comunicazioni e dell'informatica ha comunicato la costituzione di Aitech, l'associazione che rappresenterà le imprese dell'information technology presso enti e istituzioni. Aitech promuoverà lo sviluppo della società dell'informazione e dell'economia digitale a tutti i livelli. |
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AITECH: ASSOCIAZIONE DELL'IT ITALIANA |
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Federcomin, la federazione di Confindustria che riunisce le imprese delle comunicazioni e dell'informatica ha comunicato la costituzione di Aitech, l'associazione che rappresenterà le imprese dell'information technology presso enti e istituzioni. Aitech promuoverà lo sviluppo della società dell'informazione e dell'economia digitale a tutti i livelli. |
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FRANCIA: LICENZA OPEN-SOURCE CREATA DA TRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE DI RICERCA |
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Il Commissariato per l'Energia Atomica (CEA), il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS) e l'Istituto Nazionale di Ricerca in Informatica ed in Automazione (INRIA) hanno elaborato una nuova licenza open-source, denominata CeCILL dalle iniziali delle tre organizzazioni pubbliche. L'elaborazione di CeCILL si è resa necessaria per adeguare la licenza GNU-GPL alle disposizioni dell'ordinamento francese in materia di diritto d'autore. In particolare la GNU-GPL, prevedendo una limitazione di responsabilità per l'autore del software e per gli ulteriori licenziatari, risultava incompatibile con le tutele previste dalla legge francese a difesa del consumatore. La nuova licenze CeCILL, invece, prevede che l'utilizzatore possa ottenere un risarcimento per i danni derivanti dall'utilizzazione del software. Inoltre, CeCILL è stata elaborata in modo da essere compatibile con la licenza GNU-GPL. |
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FRANCIA: LICENZA OPEN-SOURCE CREATA DA TRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE DI RICERCA |
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Il Commissariato per l'Energia Atomica (CEA), il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS) e l'Istituto Nazionale di Ricerca in Informatica ed in Automazione (INRIA) hanno elaborato una nuova licenza open-source, denominata CeCILL dalle iniziali delle tre organizzazioni pubbliche. L'elaborazione di CeCILL si è resa necessaria per adeguare la licenza GNU-GPL alle disposizioni dell'ordinamento francese in materia di diritto d'autore. In particolare la GNU-GPL, prevedendo una limitazione di responsabilità per l'autore del software e per gli ulteriori licenziatari, risultava incompatibile con le tutele previste dalla legge francese a difesa del consumatore. La nuova licenze CeCILL, invece, prevede che l'utilizzatore possa ottenere un risarcimento per i danni derivanti dall'utilizzazione del software. Inoltre, CeCILL è stata elaborata in modo da essere compatibile con la licenza GNU-GPL. |
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INTERESSI DI MORA: SAGGIO DI INTERESSE PER IL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2004 |
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Sulla Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2004, n. 159 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica il saggio di interesse da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/02. Per il semestre che va dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2004 il saggio degli interessi di mora è pari al 2,01%. Il tasso di riferimento deve essere maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti per i prodotti deteriorabili) e le parti possono comunque stabilire un tasso di interesse differente, semprechè non sia gravemente iniquo per il creditore. Di seguito riepiloghiamo i tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi: 1° luglio - 31 dicembre 2002: 3,35% 1° gennaio - 30 giugno 2003: 2,85% 1° luglio - 31 dicembre 2003: 2,10% 1° gennaio - 30 giugno 2004: 2,02%. |
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INTERESSI DI MORA: SAGGIO DI INTERESSE PER IL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2004 |
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Sulla Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2004, n. 159 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica il saggio di interesse da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/02. Per il semestre che va dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2004 il saggio degli interessi di mora è pari al 2,01%. Il tasso di riferimento deve essere maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti per i prodotti deteriorabili) e le parti possono comunque stabilire un tasso di interesse differente, semprechè non sia gravemente iniquo per il creditore. Di seguito riepiloghiamo i tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi: 1° luglio - 31 dicembre 2002: 3,35% 1° gennaio - 30 giugno 2003: 2,85% 1° luglio - 31 dicembre 2003: 2,10% 1° gennaio - 30 giugno 2004: 2,02%. |
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CELLULARE: ADEMPIMENTI IN CASO DI FURTO |
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Per arginare il fenomeno dei furti di apparecchi cellulari l’Autorità delle comunicazioni ed i gestori di telefonia mobile italiani (Tim, Vodafone, Wind, 3) hanno sottoscritto un accordo che rende operativo il servizio di blocco dei cellulari rubati. E’ stata istituita la cosiddetta Black list, la banca dati in cui sono inseriti i codici dei cellulari rubati o smarriti, che vengono di conseguenza bloccati. Dallo scorso mese di luglio, quindi, chi subisce il furto dell’apparecchio cellulare può comunicare al servizio clienti del proprio gestore il codice Imel, riempire un modulo e, presentare, in caso di furto, la denuncia, in modo che l’apparecchio diventi inutilizzabile in tutta Italia. Il codice Imel è il numero identificativo di ciascun apparecchio, composto di 15 numeri. Di solito si trova nella confezione o sotto la batteria del cellulare e compare sul display digitando *#06#. Se, al momento della denuncia del furto, non si conosce tale codice è sufficiente comunicare al servizio clienti del proprio gestore i quattro numeri telefonici più. In questo modo il gestore riuscirà a rintracciare il codice Imel. Dal momento in cui il codice è inserito nella Black list, l’apparecchio non può più essere utilizzato, neanche se si inserisce la carta Sim di un altro gestore nazionale. Il servizio non opera all’estero, per cui il cellulare potrà essere utilizzato solo oltrefrontiera, in un Paese che non utilizza il codice Imel, inserendo schede straniere. |
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CELLULARE: ADEMPIMENTI IN CASO DI FURTO |
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Per arginare il fenomeno dei furti di apparecchi cellulari l’Autorità delle comunicazioni ed i gestori di telefonia mobile italiani (Tim, Vodafone, Wind, 3) hanno sottoscritto un accordo che rende operativo il servizio di blocco dei cellulari rubati. E’ stata istituita la cosiddetta Black list, la banca dati in cui sono inseriti i codici dei cellulari rubati o smarriti, che vengono di conseguenza bloccati. Dallo scorso mese di luglio, quindi, chi subisce il furto dell’apparecchio cellulare può comunicare al servizio clienti del proprio gestore il codice Imel, riempire un modulo e, presentare, in caso di furto, la denuncia, in modo che l’apparecchio diventi inutilizzabile in tutta Italia. Il codice Imel è il numero identificativo di ciascun apparecchio, composto di 15 numeri. Di solito si trova nella confezione o sotto la batteria del cellulare e compare sul display digitando *#06#. Se, al momento della denuncia del furto, non si conosce tale codice è sufficiente comunicare al servizio clienti del proprio gestore i quattro numeri telefonici più. In questo modo il gestore riuscirà a rintracciare il codice Imel. Dal momento in cui il codice è inserito nella Black list, l’apparecchio non può più essere utilizzato, neanche se si inserisce la carta Sim di un altro gestore nazionale. Il servizio non opera all’estero, per cui il cellulare potrà essere utilizzato solo oltrefrontiera, in un Paese che non utilizza il codice Imel, inserendo schede straniere. |
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LEGGE BIAGI: ATTUAZIONE DELLO STAFF LEASING |
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Lunedì scorso avevamo dato notizia dei servizi offerti da Vedior, che dagli inizi di agosto 2004 opera come Agenzia per il Lavoro, in grado di risolvere tutti gli aspetti riguardanti le risorse umane: somministrazione, selezione, formazione. Il Ministero del Lavoro con una nota del 6 agosto 2004 relativa alle agenzie per il lavoro ha chiarito che soltanto le agenzie che svolgevano in precedenza l'attività di fornitura di lavoro temporaneo possono procedere alla stipula del nuovo contratto di somministrazione di lavoro dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione. E così la Vedior e le altre società di fornitura di personale interinale, dallo scorso 2 agosto, operano come aziende di somministrazione che possono affittare lavoratori a tempo determinato ed indeterminato per lo svolgimento di una serie di attività. Le agenzie di nuova costituzione, che non avevano mai operato in precedenza, per avviare l'attività, invece, dovranno attendere la relativa autorizzazione provvisoria da parte del Ministero del Lavoro. In attuazione alla legge Biagi, le aziende di tipo "generalista" sono autorizzate ad erogare, oltre a contratti di somministrazione a tempo determinato, anche servizi di intermediazione (collocamento privato), ricerca e selezione del personale (permanent placement) e supporto alla ricollocazione professionale (outplacement). Ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo n. 276/03, le aziende di tipo "non generalista" sono autorizzate per la fornitura professionale di lavoro a tempo indeterminato per la realizzazione di servizi o attività espressamente individuate da legge e contrattazione collettiva. E’ così diventato operativo, anche nel nostro paese, lo staff leasing, vale a dire la fornitura da parte delle società di somministrazione di manodopera senza la previsione di alcun termine di durata. Intere aree aziendali potranno pertanto essere d’ora in poi gestite grazie a questo strumento. Inoltre, il contratto di staff leasing consente all’utilizzatore di esercitare il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori pur non avendo la titolarità del rapporto di lavoro, in quanto il personale è dipendente della società di somministrazione. |
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LEGGE BIAGI: ATTUAZIONE DELLO STAFF LEASING |
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Lunedì scorso avevamo dato notizia dei servizi offerti da Vedior, che dagli inizi di agosto 2004 opera come Agenzia per il Lavoro, in grado di risolvere tutti gli aspetti riguardanti le risorse umane: somministrazione, selezione, formazione. Il Ministero del Lavoro con una nota del 6 agosto 2004 relativa alle agenzie per il lavoro ha chiarito che soltanto le agenzie che svolgevano in precedenza l'attività di fornitura di lavoro temporaneo possono procedere alla stipula del nuovo contratto di somministrazione di lavoro dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione. E così la Vedior e le altre società di fornitura di personale interinale, dallo scorso 2 agosto, operano come aziende di somministrazione che possono affittare lavoratori a tempo determinato ed indeterminato per lo svolgimento di una serie di attività. Le agenzie di nuova costituzione, che non avevano mai operato in precedenza, per avviare l'attività, invece, dovranno attendere la relativa autorizzazione provvisoria da parte del Ministero del Lavoro. In attuazione alla legge Biagi, le aziende di tipo "generalista" sono autorizzate ad erogare, oltre a contratti di somministrazione a tempo determinato, anche servizi di intermediazione (collocamento privato), ricerca e selezione del personale (permanent placement) e supporto alla ricollocazione professionale (outplacement). Ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo n. 276/03, le aziende di tipo "non generalista" sono autorizzate per la fornitura professionale di lavoro a tempo indeterminato per la realizzazione di servizi o attività espressamente individuate da legge e contrattazione collettiva. E’ così diventato operativo, anche nel nostro paese, lo staff leasing, vale a dire la fornitura da parte delle società di somministrazione di manodopera senza la previsione di alcun termine di durata. Intere aree aziendali potranno pertanto essere d’ora in poi gestite grazie a questo strumento. Inoltre, il contratto di staff leasing consente all’utilizzatore di esercitare il potere direttivo e di controllo nei confronti dei lavoratori pur non avendo la titolarità del rapporto di lavoro, in quanto il personale è dipendente della società di somministrazione. |
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CREDITO COOPERATIVO: BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE CONSOLIDATO |
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Le 446 Banche di Credito Cooperativo sono presenti con 3.332 sportelli distribuiti in 96 Province e 2.298 Comuni e rappresentano il 76% delle banche aventi sede nel Mezzogiorno. Le BCC hanno perseguito, soprattutto al Sud, la politica di tutela del localismo con il supporto di appositi strumenti: la Bancasviluppo SpA (azienda bancaria dedicata, che ha la finalità di rilevare aziende o rami di aziende in difficoltà, procedere al loro risanamento e alla reimmissione sul mercato), il Fondo di Garanzia dei Depositanti (che effettua interventi di ultima istanza di rimborso dei depositanti ed anche interventi di sostegno delle aziende in difficoltà), gli accordi di collaborazione tra BCC del nord e BCC del sud (15 intese sono state attivate per favorire la circolazione delle esperienze e delle competenze, consentendo la condivisione delle migliori prassi) e la diffusione di una sempre più attenta e qualificata cultura del controllo dei rischi Le BCC versano per legge il 3% degli utili non destinati a riserva legale a Fondosviluppo (Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), costituito da Federcasse e Confcooperative. Le Banche di Credito Cooperativo aderiscono ad organismi ed iniziative, che perseguono l'obiettivo della diffusione e condivisione delle tematiche relative alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile. Ne sono prova il sostegno e la partecipazione fornita alle iniziative del Forum per la Finanza Sostenibile, la collaborazione stabile con il settimanale del non profit Vita o il sostegno all'AICCON (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit) per l'organizzazione delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile. Anche l'AFE (Associazione per la Finanza Etica) si è avvalsa della partecipazione delle BCC per la realizzazione della Giornata della Finanza Etica. Così come, il Credito Cooperativo ha sponsorizzato e condiviso con l'Agenzia di stampa "Redattore Sociale" l'organizzazione della X edizione del Corso di formazione per giornalisti, svoltosi a Capodarco di Fermo, sui temi della responsabilità sociale d'impresa. La novità del Bilancio Sociale del Credito Cooperativo sta nella individuazione del valore creato per i soci, ai quali sono riconosciuti vantaggi di tipo economico e metaeconomico. Per questo motivo, sono state ricercate altre forme di quantificazione dello scambio mutualistico da un punto di vista economico, che hanno consentito l'individuazione di un vantaggio per il socio cliente, ossia del socio attivo che deposita e/o chiede finanziamenti alla BCC. Novità di quest'anno (aprile 2004) è anche l'organizzazione di iDEE: l'associazione delle donne del Credito Cooperativo, che si pone come obiettivo di valorizzare le potenzialità femminili all'interno del gruppo. |
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CREDITO COOPERATIVO: BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE CONSOLIDATO |
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Le 446 Banche di Credito Cooperativo sono presenti con 3.332 sportelli distribuiti in 96 Province e 2.298 Comuni e rappresentano il 76% delle banche aventi sede nel Mezzogiorno. Le BCC hanno perseguito, soprattutto al Sud, la politica di tutela del localismo con il supporto di appositi strumenti: la Bancasviluppo SpA (azienda bancaria dedicata, che ha la finalità di rilevare aziende o rami di aziende in difficoltà, procedere al loro risanamento e alla reimmissione sul mercato), il Fondo di Garanzia dei Depositanti (che effettua interventi di ultima istanza di rimborso dei depositanti ed anche interventi di sostegno delle aziende in difficoltà), gli accordi di collaborazione tra BCC del nord e BCC del sud (15 intese sono state attivate per favorire la circolazione delle esperienze e delle competenze, consentendo la condivisione delle migliori prassi) e la diffusione di una sempre più attenta e qualificata cultura del controllo dei rischi Le BCC versano per legge il 3% degli utili non destinati a riserva legale a Fondosviluppo (Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), costituito da Federcasse e Confcooperative. Le Banche di Credito Cooperativo aderiscono ad organismi ed iniziative, che perseguono l'obiettivo della diffusione e condivisione delle tematiche relative alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile. Ne sono prova il sostegno e la partecipazione fornita alle iniziative del Forum per la Finanza Sostenibile, la collaborazione stabile con il settimanale del non profit Vita o il sostegno all'AICCON (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit) per l'organizzazione delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile. Anche l'AFE (Associazione per la Finanza Etica) si è avvalsa della partecipazione delle BCC per la realizzazione della Giornata della Finanza Etica. Così come, il Credito Cooperativo ha sponsorizzato e condiviso con l'Agenzia di stampa "Redattore Sociale" l'organizzazione della X edizione del Corso di formazione per giornalisti, svoltosi a Capodarco di Fermo, sui temi della responsabilità sociale d'impresa. La novità del Bilancio Sociale del Credito Cooperativo sta nella individuazione del valore creato per i soci, ai quali sono riconosciuti vantaggi di tipo economico e metaeconomico. Per questo motivo, sono state ricercate altre forme di quantificazione dello scambio mutualistico da un punto di vista economico, che hanno consentito l'individuazione di un vantaggio per il socio cliente, ossia del socio attivo che deposita e/o chiede finanziamenti alla BCC. Novità di quest'anno (aprile 2004) è anche l'organizzazione di iDEE: l'associazione delle donne del Credito Cooperativo, che si pone come obiettivo di valorizzare le potenzialità femminili all'interno del gruppo. |
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IVA: CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA |
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In nostri precedenti interventi (rubrica del 24 luglio e successive) avevamo preso in esame la normativa sulla fatturazione elettronica e lo studio di tale nuova legislazione portato avanti dalla Metel, società di servizi per il comparto elettrico e dell'illuminazione, per lo sviluppo di un progetto pilota relativo alla fattura elettronica, da completarsi entro dicembre 2004. L'iniziativa di Metel, aveva preso corpo dopo che la Direttiva 2001/115/Ce era stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004. Nel recepire la Direttiva 2001/115/Ce, il legislatore italiano è intervenuto sul testo dell’art. 21 del Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72, apportando le seguenti modifiche, in vigore dal 29 febbraio 2004: comma 1: regolamentazione della autofatturazione da parte del cliente e recepimento della fatturazione in outsourcing, che ammette la possibilità dell’emissione della fattura da parte di un soggetto terzo diverso dal cessionario o dal committente commi 2 e 6: contenuto minimo della fattura uniformato a livello comunitario comma 3: fattura cumulativa contenente in un unico documento tutte le operazioni effettuate lo stesso giorno nei confronti dello stesso cliente comma 1 e 3: possibilità di fatturazione elettronica senza la necessità di materializzare il documento. Ora segnaliamo che Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18098 ha esaminato le novità riguardanti le modalità di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva a seguito del recepimento della Direttiva. Il documento fornisce le indicazioni operative ed interpretative in merito ai seguenti argomenti: autofattura e fatturazione in "outsourcing", contenuti della fattura e documento cumulativo, modalità di emissione della fattura (fattura cartacea, fatturazione a mezzo fax e via posta elettronica, fatturazione elettronica), fatturazione elettronica delle operazioni extracomunitarie ed intracomunitaria, modalità di emissione della fattura elettronica, archiviazione ottica, controllo degli archivi elettronici. Nelle prossime rubriche approfondiremo alcuni degli aspetti trattati dalla circolare. |
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IVA: CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA |
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In nostri precedenti interventi (rubrica del 24 luglio e successive) avevamo preso in esame la normativa sulla fatturazione elettronica e lo studio di tale nuova legislazione portato avanti dalla Metel, società di servizi per il comparto elettrico e dell'illuminazione, per lo sviluppo di un progetto pilota relativo alla fattura elettronica, da completarsi entro dicembre 2004. L'iniziativa di Metel, aveva preso corpo dopo che la Direttiva 2001/115/Ce era stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004. Nel recepire la Direttiva 2001/115/Ce, il legislatore italiano è intervenuto sul testo dell’art. 21 del Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72, apportando le seguenti modifiche, in vigore dal 29 febbraio 2004: comma 1: regolamentazione della autofatturazione da parte del cliente e recepimento della fatturazione in outsourcing, che ammette la possibilità dell’emissione della fattura da parte di un soggetto terzo diverso dal cessionario o dal committente commi 2 e 6: contenuto minimo della fattura uniformato a livello comunitario comma 3: fattura cumulativa contenente in un unico documento tutte le operazioni effettuate lo stesso giorno nei confronti dello stesso cliente comma 1 e 3: possibilità di fatturazione elettronica senza la necessità di materializzare il documento. Ora segnaliamo che Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18098 ha esaminato le novità riguardanti le modalità di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva a seguito del recepimento della Direttiva. Il documento fornisce le indicazioni operative ed interpretative in merito ai seguenti argomenti: autofattura e fatturazione in "outsourcing", contenuti della fattura e documento cumulativo, modalità di emissione della fattura (fattura cartacea, fatturazione a mezzo fax e via posta elettronica, fatturazione elettronica), fatturazione elettronica delle operazioni extracomunitarie ed intracomunitaria, modalità di emissione della fattura elettronica, archiviazione ottica, controllo degli archivi elettronici. Nelle prossime rubriche approfondiremo alcuni degli aspetti trattati dalla circolare. |
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ORARIO DI LAVORO |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 213/04, che modifica il Decreto legislativo n. 66/03, che regolamenta la disciplina dell’orario di lavoro. Tra le novità più rilevanti, entrate in vigore il 1° settembre 2004, segnaliamo in particolare le seguenti. E’ stata modificata la modalità di fruizione delle ferie: la nuova disciplina prevede la consumazione di 2 settimane di ferie nell'anno di maturazione, con possibilità di diluire la fruizione delle restanti 2 settimane nell’arco dei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. E’ stato introdotto un apposito nuovo regime sanzionatorio alle violazioni della normativa sull’orario di lavoro, risolvendo, così, il problema di quale sanzione applicare alla nuova disciplina introdotta con il Decreto legislativo n. 66/03. E’ stato spostato il termine per fare la comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali. La comunicazione dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, vale a dire il periodo di 4 mesi o quello maggiore ove previsto dalla contrattazione collettiva. |
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ORARIO DI LAVORO |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 213/04, che modifica il Decreto legislativo n. 66/03, che regolamenta la disciplina dell’orario di lavoro. Tra le novità più rilevanti, entrate in vigore il 1° settembre 2004, segnaliamo in particolare le seguenti. E’ stata modificata la modalità di fruizione delle ferie: la nuova disciplina prevede la consumazione di 2 settimane di ferie nell'anno di maturazione, con possibilità di diluire la fruizione delle restanti 2 settimane nell’arco dei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. E’ stato introdotto un apposito nuovo regime sanzionatorio alle violazioni della normativa sull’orario di lavoro, risolvendo, così, il problema di quale sanzione applicare alla nuova disciplina introdotta con il Decreto legislativo n. 66/03. E’ stato spostato il termine per fare la comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali. La comunicazione dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, vale a dire il periodo di 4 mesi o quello maggiore ove previsto dalla contrattazione collettiva. |
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