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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Novembre 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
COSTITUZIONE EUROPEA: LA FIRMA A ROMA  
 

Venerdì 29 ottobre 2004 i Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli Esteri dei 25 membri effettivi, dei 3 Paesi in attesa di entrare nell’Unione europea (Turchia, Bulgaria e Romania) e della Croazia (in veste di osservatore, in quanto paese candidato, ma che non ha partecipato ai lavori della Convenzione) hanno firmato a Roma la nuova Costituzione europea, che entrerà in vigore fra due anni, nel 2006, per regolare ogni aspetto della vita dell’Unione europea. La firma è avvenuta in Campidoglio, nella Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa in cui, 47 anni fa, i sei Paesi fondatori - Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda - firmarono il 25 marzo 1957 i "Trattati di Roma": il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e quello istitutivo della Comunità europea per l'energia atomica (Euratom). Nel pieno rispetto dell’ordine alfabetico, secondo la lingua del Paese, il primo a firmare è stato il premier belga Guy Verhofstadt, mentre l'ultimo è stato il premier britannico, Tony Blair. Per l'Italia hanno firmato il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e il Ministro degli Esteri, Franco Frattini. I 25 Stati membri effettivi dell'Unione europea hanno firmato con penne di legno e platino, due documenti: il primo del formato di 60 centimetri per 40 contiene la Costituzione europea, che disegna le istituzioni dell’Unione, e l’altro, di 25 per 30 centimetri, che contiene l'Atto finale, e formano la Costituzione per l'Europa. I Paesi candidati ad entrare nell’Unione europea, invece, hanno firmato solo l'Atto finale. Adesso gli Stati membri dovranno, rapidamente, ratificare la Costituzione in accordo con le loro rispettive legislazioni interne. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha già avviato la ratifica del Trattato costituzionale in modo che il nostro Paese possa essere il primo a completare la procedura e a conformare pienamente i comportamenti nazionali agli obblighi europei. La firma della Costituzione europea non può, però, essere considerata un punto di arrivo, ma solo un punto di partenza: lo strumento utile per passare da un’Europa economica e monetaria ad un’effettiva unione di popoli legati da valori, regole ed istituzioni. Sicuramente positivi sono la personalità giuridica riconosciuta ad un’unione di stati, il mandato lungo al presidente del Consiglio, l’istituzione di un ministro degli esteri dell’unione, più poteri al Parlamento, occorre però continuare il cammino necessario per superare le prerogative sovrane dei singoli Stati a beneficio del processo integrativo fino alla definizione di poteri politici e della forza di presentarsi al mondo con un’unica voce.

 
   
   
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA: ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA  
 

La Dichiarazione n. 16 del Trattato di Nizza, in vigore dal 1° febbraio 2003, ha previsto la creazione di camere giurisdizionali per alcune materie specifiche. Su tale base, il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Tale nuovo organo giurisdizionale specializzato, composto da sette giudici, sarà chiamato a giudicare sul contenzioso della funzione pubblica dell'Unione europea, competenza attualmente esercitata dal Tribunale di primo grado. Le sue decisioni potranno essere oggetto di un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi al Tribunale di primo grado ed eccezionalmente di un riesame da parte della Corte di giustizia. La creazione del Tribunale della funzione pubblica europea, che dovrebbe poter entrare in funzione nel corso del 2005, costituisce un progresso importante nell'attuazione delle riforme del sistema giudiziario prevista dal Trattato di Nizza. Essa permetterà di ridurre la durata dei procedimenti e di migliorare il trattamento delle cause - non soltanto per quelle riguardanti la funzione pubblica europea, ma per l'insieme del contenzioso di competenza del Tribunale di primo grado.

 
   
   
REGIONE LOMBARDIA: CARTA DEI SERVIZI  
 

La Regione Lombardia, presente a Smau 2004 con un proprio stand, ha inaugurato la Carta Regionale dei Servizi. "Abbiamo già distribuito - ha spiegato Formigoni – più di due milioni di Carte regionali nelle province di Lecco, Pavia, Cremona e nel Legnanese, entro il primo trimestre del 2005 altri 7,5 milioni di cittadini riceveranno la nuova carta ed entro giugno la distribuzione sarà terminata raggiungendo i 9,2 milioni di cittadini lombardi". Attualmente la Carta regionale è utilizzata nell'ambito socio-sanitario, come chiave di autenticazione del cittadino quando si rivolge ai diversi soggetti: dal medico di base, al pediatra, al farmacista, al medico specialista o al front office di ASL e Aziende ospedaliere. La Carta Regionale dei Servizi è oggi, fin dal momento in cui arriva nella casa di un cittadino, in primo luogo il documento che attesta, al posto della tessera cartacea, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e accoglie sullo stesso supporto la tessera di assicurazione malattia per i Paesi dell'Unione Europea e gli altri Stati convenzionati. Non sarà, quindi, più necessario, per i lombardi, scaricare dal web o richiedere il famoso modulo E111, utilizzato da chi si è recato all'estero in questi anni. La CRS dispone di codice a barre e di banda magnetica e, quindi, è conforme anche alle esigenze, espresse dal Governo, di monitoraggio della spesa sanitaria. Grazie alla collaborazione con le strutture del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, e in forza della sicurezza tecnologica e organizzativa raggiunta della CRS, la stessa è anche Carta Nazionale dei Servizi, vale a dire strumento ufficiale di riconoscimento del cittadino on line per i servizi di tutta la Pubblica Amministrazione, non solo della Regione Lombardia, ma di tutte le Amministrazioni Pubbliche. Nell'ambito dei servizi di natura privata, poi, la CRS assolve anche la funzione di identificazione certa on line, in quando dotata di un certificato di firma elettronica che rende sicura e garantita a norma di legge l'identificazione su internet di chi la sta usando.

 
   
   
CORTE CASSAZIONE ON LINE  
 

La Corte di Cassazione ha un suo portale: www.cortedicassazione.it, realizzato collaborazione con la Cassa Nazionale Forense ed il supporto tecnico della società Visura. Nel corso della presentazione, avvenuta nell'aula magna della Corte, Nicola Marvulli, primo presidente della Suprema Corte, ha sottolineato che ''siamo l'unica corte europea che non ha autonomia finanziaria. Auspico che in futuro vi sarà una pari dignità rispetto alle altre Corti di Cassazione. L'apertura di questo sito web significa spalancare le porte della trasparenza e fornire ai cittadini tutte le informazioni generali sul funzionamento della Corte''. Vincenzo Carbone, primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione, ha aggiunto che "il sito potrà creare un'importante sinergia tra avvocati e magistrati", capace di tradursi ''in una efficacia deflattiva'', vale a dire nell'eliminazione delle cause inutili. Tutti gli avvocati potranno accedere al registro telematico della cancelleria della Suprema Corte ottenendo, in tempo reale, i dati relativi ai ricorsi. L'accesso a questa area destinata agli avvocati sarà regolamentato dalla Cassa Forense. La parte pubblica del sito, dedicata ai cittadini, permetterà l'accesso a numerosi servizi, tra cui la sezione "novità", dove saranno pubblicate, integralmente, le massime e le sentenze che ''fanno notizia''. I cittadini potranno inviare, via internet, alcuni quesiti su temi di interesse pubblico ai magistrati: le risposte di carattere generale saranno pubblicate sul sito. Maurizio De Tilla, presidente della Cassa Forense, ha posto l'accento sul ''grande risparmio di spesa'' per gli avvocati: ''questo è un primo passo molto importante al quale dovrà seguire la consultazione gratuita delle sentenze da parte degli avvocati''.

 
   
   
WWW.BORSALAVOROLOMBARDIA.NET  
 

Borsa Lavoro Lombardia è un'iniziativa della Regione Lombardia, assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia regionale per il lavoro. Digitando l’indirizzo internet http://www.borsalavorolombardia.net è possibile accedere all’area del portale di Regione Lombardia, denominata Borsa Lavoro Lombardia, che rappresenta la porta d'ingresso alla rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale: permette l'incontro diretto tra chi cerca e chi offre un lavoro ed integra tutte le opportunità presenti nel territorio. Cittadini, imprese ed operatori possono accedervi in modo personalizzato: chi cerca un lavoro può inserire il proprio curriculum, le aziende le loro proposte. Le agenzie possono incrociare domanda e offerta di lavoro e di formazione.

 
   
   
COMPENSI PER INTERMEDIAZIONE ADDEBITATI DALLE AGENZIE DI VIAGGIO AI CLIENTI  
 

Con la risoluzione n. 125/E del 29 settembre 2004 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti relativamente alla disciplina Iva applicabile ai compensi d'intermediazione richiesti direttamente ai clienti dalle agenzie di viaggio per prenotazione ed emissione di biglietteria aerea. La risoluzione chiarisce la corretta disciplina fiscale applicabile ai compensi che le agenzie di viaggio percepiscono direttamente dai propri clienti per l'attività d'intermediazione sull'emissione di biglietteria aerea. Sono richieste specifiche indicazioni circa l'Iva applicabile ai corrispettivi di cui sopra, sia nell'ipotesi di biglietteria aerea nazionale che internazionale, nonché quali siano le corrette modalità di certificazione degli stessi. Gli importi percepiti dalle agenzie di viaggio per l'emissione della biglietteria nazionale devono essere assoggettati all'Iva del 20%, mentre quelli incassati per l'emissione della biglietteria internazionale devono essere considerati non imponibili ex art. 9, c. 1, n. 7) del Dpr n. 633/72. Le certificazioni emesse, in luogo dello scontrino o ricevuta fiscale, devono consistere in un tagliando integrativo del biglietto di viaggio, distinto e separato dallo stesso, nel quale devono essere riportati i seguenti dati: la ditta, la denominazione o ragione sociale e la partita Iva dell'agenzia di viaggio che emette il documento; la data di emissione; il numero progressivo (costituito dal numero del biglietto aereo e il codice identificativo Iata); il compenso d'intermediazione (imponibile, imposta, aliquota applicata nell'ipotesi di trasporto nazionale, titolo di non imponibilità nell'ipotesi di trasporto internazionale); i dati relativi al trasporto, ripresi dal biglietto aereo, a cui il compenso si riferisce. L'Agenzia delle entrate ritiene di poter accettare le soluzioni operative avanzate dalla detta Associazione sia in ordine all'applicazione o meno dell'Iva a tali servizi, sia in ordine alla certificazione sostitutiva degli scontrini o ricevute fiscali. Vengono aggiunte dalla stessa due sole precisazioni in merito al ruolo d'intermediazione dell'agenzia di viaggio nelle transazioni tramite il canale web ed agli obblighi certificativi dei compensi percepiti in tale attività. In tale circostanza le agenzie non emettono un vero e proprio titolo di viaggio, bensì assegnano ai clienti solamente un codice di prenotazione, con la conseguenza che l'assenza del biglietto di trasporto determina per le stesse l'obbligo di certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, mediante scontrino o ricevuta fiscale o, se richiesta dai clienti, di fattura che potrà eventualmente assumere la forma di fattura elettronica.

 
   
   
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: TERZO BANDO PER LE INCENTIVAZIONI AL COMMERCIO ELETTRONICO  
 

A seguito di quanto comunicato in un precedente articolo, precisiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 2004 è stato pubblicata la circolare MAP 8 ottobre 2004, n. 1253707, recante il terzo bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico. Le domande di agevolazione potranno essere presentate al Gestore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino al 90° giorno successivo a detta pubblicazione, pertanto a partire dal 23 ottobre 2004 e fino e non oltre il 20 gennaio 2005. Occorre però fare attenzione perché la circolare pubblicata venerdì nella gazzetta ufficiale contiene alcuni errori, che riguardano in particolare: l'oggetto, l'allegato 5-bis (che mancava) ed il limite del costo per la formazione del personale che è pari al 20% del costo totale del progetto e non al 30% come erroneamente indicato negli allegati 2, 4 e 5. La versione corretta della circolare è comunque disponibile sul sito web del Ministero delle Attività Produttive, dove sarà presto pubblicata anche una circolare esplicativa che chiarirà alcune questioni controverse.

 
   
   
FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO E L'E-GOVERNMENT: CONVEGNO DEL CIRCOLO GIURISTI TELEMATICI  
 

L’8 e 9 ottobre il Circolo Giuristi Telematici ha realizzato a Otranto un importante convegno su firme elettroniche e digitali per l'e-commerce e l'e-government, con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive e dell'Ordine degli Avvocati di Lecce. I temi più rilevanti messi a fuoco dai relatori del convegno di Otranto sono stati: l'uso della firma digitale e dell'e-mail ed il loro valore dal punto di vista giuridico, la necessità di garanzie da parte della pubblica amministrazione, dell'impresa e del professionista nell'utilizzo di questi nuovi strumenti informatici nonché i problemi relativi al trattamento dei dati personali. In particolare, Jos Dumortier, Docente presso l'Interdisciplinar Centre for Law & Information Technology dell'Università di Leuven, ed autore dello studio sull'applicazione della Direttiva n. 1999/93/EC in Europa, ha ricostruito la genesi normativa di questi strumenti nella legislazione comunitaria ed ha valutato le loro prospettive applicative per il futuro prossimo, affermando che, contrariamente a quanto comunemente si crede in Europa, "non si può negare efficacia legale a una firma elettronica solo in considerazione del fatto che non è qualificata", e che "il concetto di firma elettronica "qualificata" è solo temporaneo, utile soprattutto per collegare un periodo di transizione".

 
   
   
DIRITTO DI RETTIFICA: NOZIONE  
 

A seguito della richiesta pervenuta in redazione da parte di un nostro lettore precisiamo che per il soggetto, che si ritiene danneggiato da una notizia data attraverso i mass media, esiste il diritto di rettifica, la possibilità, cioè, di far modificare una notizia ritenuta lesiva dei suoi diritti, senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria. Esercitando tale diritto, l’interessato arricchisce la notizia divulgata con la sua interpretazione dei fatti.

 
   
   
DIRITTO DI RETTIFICA A MEZZO STAMPA  
 

La rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa è regolata dall'art. 8 della Legge n. 47/48 sulla stampa come modificato dagli artt. 42 e 43 della Legge n. 416/81. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il suddetto termine, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata, ma non in forma esaustiva, l'autore della richiesta di rettifica può rivolgersi all'Autorità per le comunicazioni, entro cinque giorni, di dar seguito alla richiesta o dichiararne l'infondatezza su richiesta del concessionario o del soggetto che si ritiene leso. La possibilità di rivolgersi all'Autorità non esclude la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che disciplina i provvedimenti d'urgenza. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo in esame è punita con una sanzione amministrativa. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

 
   
   
DIRITTO DI RETTIFICA A MEZZO RADIO E TV  
 

La rettifica di una notizia diffusa a mezzo telegiornali e giornali radio, invece, è regolata dall'art. 10 della Legge n. 223/90, che disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e che ha sostituito l’art. 7 della Legge n. 103/75. Secondo l’art. 10 chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede che si pronuncia nel termine di cinque giorni: se ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. Tale concetto è ribadito nella Legge n. 112/04, la cosiddetta "legge Gasparri" recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che, all'art. 4, 1° comma, prevede la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume.

 
   
   
PRIVACY: DATI SANITARI IN BUSTA CHIUSA  
 

Il Garante della Privacy ha confermato che i risultati della visita medica debbono essere sempre consegnati in busta chiusa. Il caso sottoposto all’Autorità è relativo ad un dipendente comunale, sottopostosi ad accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da causa di servizio, i cui referti sono stati comunicati dall'amministrazione di appartenenza all’interessato, tramite messo comunale, spillati ad una nota di accompagnamento e non custoditi in busta chiusa. Il dipendente comunale, indignato dall'accaduto, lesivo della sua riservatezza, dopo una prima istanza rivolta al datore di lavoro, insoddisfatto della risposta ricevuta, ha presentato ricorso al Garante. L'Autorità gli ha dato ragione ed ha ordinato all'ente locale di conformarsi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Entro la fine di novembre il comune dovrà comunicare al Garante misure di sicurezza, istruzioni al personale, procedure adottate per la tutela dei dati. Quando le amministrazioni pubbliche trattano informazioni personali, a maggior ragione se vi sono riferimenti alla salute, alla vita sessuale, alle convinzioni religiose ecc., hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Nel caso in esame il Garante ha ritenuto illecite le modalità di circolazione dei dati all'interno dell'ente (redazione di documenti, invio di note, protocollazione) e quelle di comunicazione all'interessato, richiamando l'amministrazione all'adozione di soluzioni che permettano di svolgere le funzioni istituzionali eliminando ogni occasione di superflua conoscibilità dei dati sulla salute, anche da parte degli incaricati del trattamento, compresi i messi notificatori (dati sanitari in busta chiusa, inviti a ritirare personalmente un documento presso l'ufficio competente, comunicazione telematica direttamente all'interessato).