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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 18 Aprile 2005 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: NUOVE DISPOSIZIONI |
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Per quanto riguarda le modalità di acquisto od accettazione di software o prodotti similari contraffatti segnaliamo la disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 1 del Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo qualcuna delle cose sopraindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. |
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INTERNET: MOTORI DI RICERCA E DIRITTO ALL'OBLIO |
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Il Garante della Privacy ha affrontato la questione se sia legittimo che una sanzione, una condanna o un altro precedente pregiudizievole, lontani nel tempo, siano per sempre disponibili a tutti e a chiunque in internet tramite i comuni motori di ricerca. Si è posto quindi il quesito se, trascorso un congruo periodo di tempo, si abbia o meno il diritto di "uscire" da questo spazio di internet, nel senso che i documenti ufficiali che non hanno più attinenza con l'attualità siano resi trasparenti, anche sul web, ma in modo più selettivo, dando a quei precedenti la giusta dimensione che contenga danni e pregiudizi. Al diritto all'oblio, riconosciuto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si è appellato, in particolare, un operatore pubblicitario, che ha presentato ricorso al Garante chiedendo di disporre nei confronti di un ente pubblico gli opportuni accorgimenti per interrompere quella che riteneva una perpetua "gogna" elettronica. Il Garante della Privacy ha assunto, quindi, una decisione "pilota" che avvia una nuova complessa riflessione tra trasparenza e oblio alla luce delle diverse opportunità offerte da internet. Nel caso di specie, il Garante ha dato ragione al ricorrente in parte e ha previsto che l'ente continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le decisioni sanzionatorie riguardanti l'interessato e la sua società, ma, trascorso un congruo periodo di tempo, collochi quelle di vari anni or sono in una pagina del sito accessibile solo dall'indirizzo web. Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso. Il ricorrente lamentava il fatto che chiunque effettuasse in rete una normale ricerca nominativa a nome suo e della società, tramite uno dei comuni motori di ricerca in internet, ricevesse sempre e in primo luogo non le notizie riguardanti la sua attuale o più recente attività professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una delle quali risalenti al 1996 e l'altra al 2002. Ciò, sosteneva l'interessato, pregiudicava l'immagine che la clientela poteva farsi dell'attività da lui svolta. Il ricorrente e la sua società non contestavano né le sanzioni, né il fatto che l'ente dovesse pubblicarle ufficialmente anche sul sito istituzionale. Si opponevano, invece, a che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente in internet sempre e da chiunque, anche da persone che non avessero consultato il sito dell'ente e fossero semplicemente intente a contattare la società. Si chiedeva, quindi, l'adozione di opportune cautele, quali potevano essere, in alternativa all'oscuramento del nominativo, un accesso meno "diretto" alle pagine web in questione. L'ente pubblico ha fatto presente i propri obblighi nel pubblicizzare le decisioni adottate nel proprio Bollettino Ufficiale e sul sito, rappresentando l'interesse pubblico alla piena conoscibilità, anche nel tempo, delle sue decisioni: omettendo invece le generalità del ricorrente e della sua società, sarebbe stato pressoché inutile per i cittadini interessati consultare le decisioni che mirano proprio ad informare specificamente sulle violazioni amministrative. L'ente ha dato la sua immediata disponibilità a ricercare gli opportuni accorgimenti e, su questa base, è stato avviato un delicato accertamento tecnico. Diverse ipotesi non risultavano tecnicamente praticabili o soddisfacenti. Né si poteva ignorare la circostanza che per le decisioni dei soggetti pubblici non è obbligatoria la cautela di omettere i nominativi nelle decisioni pubblicate, ipotesi prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali solo per le sentenze dell'autorità giudiziaria accessibili in internet. Il Garante ha disposto, dunque, che l'ente pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie decisioni, anche a distanza di tempo, predisponendo però nell'ambito del proprio sito web, entro un trimestre, una sezione per i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito, ma attraverso l'indirizzo dell'ente, anziché mediante una domanda a tappeto tramite i motori esterni di ricerca. Entro lo stesso termine, l'ente individuerà altresì il periodo temporale, proporzionato al raggiungimento delle proprie finalità durante il quale i propri provvedimenti saranno liberamente reperibili in Internet anche tramite motori di ricerca (come ancora avviene per la predetta decisione del 2002). |
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: NUOVE DISPOSIZIONI |
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Il Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 prevede anche interventi finalizzati al finanziamento del costo del conferimento del tfr ai fondi pensione complementari, di ammodernamento del sistema di protezione sociale e di potenziamento degli ammortizzatori sociali. Il decreto prevede disposizioni relative al miglioramento dell'indennità di disoccupazione, al potenziamento delle casse integrazioni "in deroga", ad incentivi al reimpiego, ad incentivi alla mobilità territoriale ed al trattamento di disoccupazione in caso di sospensione dal lavoro. L’art. 13, comma 2, lett. A, prevede che l'indennità di disoccupazione aumenta, per il periodo 1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006, in durata, sette mesi per i lavoratori con età inferiore ai 50 anni e dieci mesi per gli ultracinquantenni, ed in entità, 50% della retribuzione complessiva nei primi sei mesi, 40% per i successivi tre, 30% per l'ultimo mese. I benefici economici e contributivi previsti a favore del datore di lavoro che assuma lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano anche al datore di lavoro (e all'utilizzatore, in caso di somministrazione) che assuma lavoratori collocati in mobilità, a conclusione della Cigs, concessa in deroga alla vigente legislazione o per cessazione di attività. Questi benefici non si applicano nel caso di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e di collegamento o controllo tra le imprese (quella che assume e quella che ha licenziato o posto i lavoratori in Cigs). I lavoratori in mobilità o sospesi in Cigs che accettino una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla propria residenza riceveranno una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e una somma pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità nel caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi. Queste agevolazioni spettano anche ai lavoratori distaccati da un'impresa a un'altra, per evitare una riduzione di personale, in una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla residenza. |
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COSTITUZIONE EUROPEA: RATIFICA DEL PARLAMENTO ITALIANO |
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Nel corso della seduta del 6 aprile 2005, con 217 voti favorevoli e 16 contrari, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di ratifica del Trattato del 29 ottobre 2004, che adotta la Costituzione per l'Europa, costituita dal Trattato e dall'Atto finale che sono stati firmati il 29 ottobre 2004 da 25 Stati membri dell'Unione Europea, mentre i Paesi candidati (Turchia, Bulgaria e Romania) hanno firmato solo l'Atto finale e la Croazia ha partecipato in veste di osservatore, in quanto paese candidato che non ha partecipato ai lavori della Convenzione. Ricordiamo che la Camera dei Deputati, nella seduta del 25 gennaio 2005, aveva già approvato il disegno di legge con 436 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astenuti. Digitando l’indirizzo internet http://www.Governo.it/costituzione_europea/presentazione.html è possibile reperite ulteriori informazioni. |
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CAMERE DI COMMERCIO: DIRITTO ANNUALE 2005 |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 82 del 9 aprile 2005 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 23 marzo 2005 che è stato emanato dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente la determinazione per l'anno 2005 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Il provvedimento prevede che siano mantenute ferme le aliquote fissate per il 2004. Pertanto le imprese sono tenute al pagamento dello stesso importo dello scorso anno. Se il fatturato è inferiore a quello dell'anno precedente è possibile ricalcolare la misura del diritto annuale e pagare un importo inferiore. Il termine di pagamento per le imprese è allineato a quello previsto per gli altri tributi e contributi di Unico 2005 per i quali si usa il modello F24. |
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PRODOTTI EDITORIALI: PROROGA DELLE TARIFFE AGEVOLATE POSTALI |
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Il Ministero delle Comunicazioni con decreto 1° febbraio 2005 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, ha stabilito che dal 1° gennaio 2005 e fino all'adozione delle nuove tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto legge n. 353/03, convertito nella Legge n. N. 46/04, continuano ad applicarsi le tariffe contenute nei decreti del Ministero delle Comunicazioni del 13 novembre 2002, recanti "Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (Gazzetta ufficiale n. 289/02), e "Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (Gazzetta ufficiale n. 290/02). |
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GIOCHI A PREMIO E FISCO:SENTENZA DELLA CASSAZIONE |
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Secondo lo spirito di deregulation del nuovo D.p.r. N. 430/01 il Ministero delle Attività Produttive ha stipulato con la Guardia di Finanza un protocollo di intesa volto a realizzare controlli mirati su fisco e tributi. In particolare saranno sorvegliate speciali le aziende che negli ultimi tre anni hanno organizzato concorsi e giochi a premio fidandosi del “fai da te”. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 547 del 13 gennaio 2005, ha stabilito che non è più dovuta la ritenuta sui premi non ritirati dai vincitori delle Manifestazioni a premio e devoluti in beneficenza, come previsto dall’art. 10 del D.p.r. N. 430/01. Miriam Forte, alla guida di Tps, Telepromotion Service, da sempre denuncia le contraddizioni implicite nel D.p.r. N. 430 in materia di giochi a premi e beneficenza, in particolare la regola che obbliga le imprese a devolvere alle Onlus i premi non ritirati e non il loro valore in denaro. Questa norma comporta che spesso alle Onlus arrivano oggetti del tutto inutili, come cappellini, biglietti di spettacoli già avvenuti, etc, a fronte magari di un bisogno urgente di medicine, viveri o denaro per costruire ospedali. “Ora – commenta Miriam Forte – ci auguriamo che con l’ultima sentenza della Cassazione sia iniziata un’era nuova, di maggiore saggezza.” Inoltre – secondo Forte - “capita spesso che un’azienda acquisti dei beni recuperandone l’Iva e che decida solo in un secondo momento di destinare parte di tali beni a premio. In tal caso si dovrà aggiornare la relativa scrittura contabile, ma la maggior delle aziende trascura questa operazione correnndo grossi rischi. Se poi il bene destinato successivamente a premio è senza Iva, come ad esempio un viaggio, attenzione all’anno di competenza da inserire sull’F24.” Per ogni dubbio, Miriam Forte, tra le più accreditate consulenti del settore dei giochi a premio e responsabile dell’Osservatorio Acpi sul settore, mette al servizio delle aziende un indirizzo e-mail forte.Miriam@acpi.it dove inviare le domande specificando le proprie referenze. |
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ICAAN. APPROVATI I DOMINI .TRAVEL E .JOBS |
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La Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (Icaan) ha approvato due nuovi nomi a dominio: .Travel e .Jobs, destinati, entrambi, a contraddistinguere specifici siti web che si occupano, rispettivamente, di viaggi e di lavoro. |
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SPESE MEDICHE |
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La Corte di giustizia europea con la sentenza del 12 aprile 2005 pronunciata nella causa C- 145/03 Eredi di Annette Keller / Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha affermato che le spese mediche di una persona munita dei formulari E111 ed E112, che, per ragioni mediche urgenti, debba essere ricoverata in ospedale in uno stato terzo, devono essere prese a carico dell’Ente previdenziale dello Stato membro di soggiorno, secondo le regole che esso applica per conto dell’Ente dello Stato membro cui la persona è iscritta. Nel caso di specie una cittadina tedesca residente in Spagna, dovendo effettuare un viaggio in Germania, ha richiesto all'ente spagnolo competente (Insalud) il formulario E 111, che dà all'assicurato il cui stato di salute renda necessarie cure immediate durante un soggiorno in un altro Stato membro il diritto a prestazioni in natura in tale Stato membro. Poiché le è stato diagnosticato un tumore maligno di gravità tale da poterne determinare in qualunque momento la morte, l’interessata ha richiesto all'Insalud il rilascio del formulario E 112, che autorizza l'assicurato a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi le cure mediche appropriate, in modo da per poter continuare a farsi curare in Germania. La validità di tale formulario è stata successivamente più volte prorogata. In esito a un'analisi approfondita delle prospettive terapeutiche, i medici tedeschi hanno deciso di far trasferire l’interessata in una clinica universitaria di Zurigo (Svizzera), l'unica clinica in cui l'operazione di cui la stessa aveva bisogno potesse essere praticata con reali prospettive di successo. La ricorrente ha sostenuto essa stessa i costi delle cure ricevute a Zurigo e, successivamente, ne ha domandato il rimborso all'Insalud. A seguito del rigetto della sua domanda, la stessa ha proposto ricorso in sede giurisdizionale. Il giudice nazionale ha domandato alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione del Regolamento (Cee) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in ordine alla possibilità di rimborso delle spese connesse a cure ospedaliere ricevute in un paese terzo. La Corte ricorda anzitutto che una delle finalità del regolamento del 1971 consiste nel facilitare la libera circolazione degli assicurati che necessitino di prestazioni mediche nel corso di un soggiorno in un altro Stato membro, o che siano autorizzati a farsi curare in un altro Stato membro. I formulari E 111 ed E 112 sono diretti ad assicurare all'ente dello Stato membro di soggiorno e ai medici autorizzati che il malato ha il diritto di ricevere in tale Stato membro – per il periodo precisato nel formulario e alle stesse condizioni applicate agli iscritti in tale Stato – cure il cui costo sarà sostenuto dallo Stato membro di iscrizione. La Corte precisa poi che i medici dello Stato membro di soggiorno si trovano in una posizione più favorevole per valutare quali siano le cure necessarie al malato e che l'ente dello Stato membro di iscrizione, nel periodo di validità del formulario, accorda la propria fiducia all'ente dello Stato membro di soggiorno ed ai medici da questo autorizzati, in quanto in grado di offrire garanzie professionali equivalenti a quelle dei medici stabiliti nel territorio nazionale. Di conseguenza, l'ente dello Stato membro di iscrizione è vincolato agli accertamenti relativi alla necessità di cure urgenti d'importanza vitale, effettuati dai medici autorizzati dall'ente dello Stato membro di soggiorno, nonché alla decisione di tali medici di far trasferire il malato in un altro Stato affinché gli venga prodigato il trattamento urgente che i medici dello Stato membro di soggiorno non possono fornirgli. In tale contesto, è irrilevante che lo Stato in cui i medici hanno deciso di trasferire il malato non sia membro dell'Unione europea. L'ente dello Stato membro di iscrizione non può né esigere il ritorno della persona nello Stato membro di residenza affinché vi si sottoponga a controllo medico, né farla controllare nello Stato membro di soggiorno, né sottoporre gli accertamenti e le decisioni mediche ad una sua approvazione. Quanto alla presa a carico delle cure mediche erogate nel paese terzo a seguito di una decisione medica di trasferimento, la Corte ricorda che il principio applicabile è quello dell'accollo di tali cure da parte dell'ente dello Stato membro di soggiorno, secondo le disposizioni di legge da esso applicate, con obbligo, per l'ente dello Stato membro di iscrizione, di rimborsare successivamente l'ente dello Stato membro di soggiorno. Nella causa in questione, poiché le cure prodigate in Svizzera alla ricorrente all'epoca non sono state prese a carico dalla cassa malattia tedesca, e poiché è stato accertato che la stessa aveva il diritto di ottenere una tale presa a carico e che le cure in causa rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione previdenziale spagnola, la Corte ha dichiarato che l'ente previdenziale spagnolo è tenuto a rimborsare direttamente. |
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