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 di Giovanni Scotti

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Lunedì 28
 
febbraio 2000
 
pagina 5
 
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Promemoria per le elezioni: la par condicio

Sulla Gazzetta ufficiale n. 43/2000 del 22 febbraio u.s., è stata pubblicata la Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Il provvedimento, per effetto dell'art. 14, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, vale a dire mercoledì 23 febbraio 2000.

La par condicio potrebbe, pertanto, già disciplinare le elezioni regionali ed amministrative fissate per il prossimo 16 aprile, se venisse tempestivamente emanato il decreto di attuazione.

La normativa vieta gli spot, soprattutto quelli a pagamento, e permette i messaggi politici autogestiti gratuiti, che debbono presentare  liste e programmi e durare da 1 a 3 minuti per le televisioni e da 30 a 90 secondi per le radio, cioè una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica.

I messaggi sono sempre gratuiti su radio e tv nazionali e, durante la campagna elettorale, sono sottoposti ai limiti ed alle modalità stabilite dall'Autority e dalla Commissione di vigilanza.

La Rai sarà obbligata a trasmetterli, mentre per le tv private, sempre garantendo parità di accesso, la trasmissione è facoltativa. Le radio e le televisioni nazionali possono trasmettere al massimo due messaggi al giorno per ogni soggetto politico. I messaggi non possono interrompere altri programmi e sono trasmessi in non più di 4 contenitori al giorno.

Le radio e le televisioni locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento. Le emittenti che accettano di trasmettere messaggi gratuiti rimborsati dallo Stato (12 mila lire per le radio, 40 mila lire per le tv, per un totale di 20 miliardi) fissati in uno al giorno per soggetto politico, potranno anche trasmetterne a pagamento non più di 2 al giorno per partito, con uno sconto del 50%. I messaggi dovranno essere collocati in non più di 6 contenitori al giorno e il tempo destinato a quelli a pagamento deve essere pari a quello offerto per i messaggi gratuiti nell'arco di una settimana.

Le violazioni alla legge sulla par condicio sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni che commina le sanzioni.

L'Authority può ordinare all'emittente la trasmissione di messaggi o di programmi di comunicazione politica in favore dei soggetti danneggiati e può disporre l'immediata sospensione delle trasmissioni che violano la legge.

In campagna elettorale anche i giornali quotidiani e periodici (esclusi i giornali di partito) devono garantire parità di condizioni nell'accesso ad eventuali messaggi politici, comunicandolo sulle testate.

Le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde e le altre forme di comunicazione politica sono sempre obbligatori e gratuiti sulle emittenti nazionali, mentre sulle radio e sulle televisioni locali è sempre gratuita, ma facoltativa.

Durante la campagna elettorale, la commissione parlamentare di vigilanza e l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni regolano la ripartizione degli spazi tra i soggetti politici secondo precisi criteri:

- nel periodo tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei rami del Parlamento;

- nel periodo intercorrente tra la presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, si segue il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste che abbiano presentato in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

- nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione in caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi.

Poiché il 21 maggio 2000 ritorneremo alle urne per esprimerci in merito a 7 referendum, precisiamo che per tale evento gli spazi saranno ripartiti in misura eguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

Negli ultimi 15 giorni prima del voto è vietato rendere pubblici o diffondere sondaggi sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici e di voto degli elettori

 

Programma Comunitario Leonardo da Vinci II

Sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 23 del 27 gennaio 2000 è stato pubblicato il primo invito a presentare proposte nell’ambito del Programma Comunitario di formazione professionale “Leonardo da Vinci II”.

Il bando scade il prossimo 27 marzo 2000.

La fase attuale del Programma prevede tre obiettivi:

- la promozione delle abilità e delle competenze dei giovani nella formazione professionale iniziale a tutti i livelli;

- il miglioramento della qualità della formazione professionale continua e dell'accesso alla stessa, l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita;

- la promozione e il rafforzamento del contributo della formazione professionale al processo innovativo per migliorare la competitività e l'imprenditorialità, nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione.

E' possibile trovare la decisione, che istituisce il programma, il bando, il formulario ed i dettagli sulle misure finanziarie nel sito dell’Unione europea: Infolink:  http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html .

 

Fumo: aumentate le sanzioni

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 50, pubblicato sul supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 reca norme in merito alla depenalizzazione dei reati minori ed alla riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Il provvedimento ha rivisto anche l'ammontare delle sanzioni previste in materia di divieto di fumo, elevandone l'ammontare ed omogeneizzando la precedente disciplina.

Dal 15 gennaio 2000 chi fuma nei luoghi vietati paga una multa di L. 12.000.

E' stata così sanata un'incongruenza che prevedeva una multa di L. 5.000 per chi violava il divieto di fumo sui mezzi di trasporto pubblico e di L. 4.000.

La Legge n. 584/75 stabilisce il divieto di fumare nei seguenti ambienti: corsie di ospedale, aule scolastiche, mezzi pubblici e relative sale d'attesa, cinema e teatri chiusi, musei, biblioteche, pinacoteche e gallerie d'arte aperte al pubblico, sale da ballo e sale corse, locali chiusi adibiti a pubblica riunione.

Il Decreto Presidente della Repubblica n. 753/80 ha previsto il divieto di fumare sulle carrozze per non fumatori e sulle carrozze - letto con più persone. Le ferrovie hanno a loro volta vietato di fumare su tutte le carrozze dei treni locali.

Anche l'Alitalia ha vietato il fumo sui tragitti corti.

 

Pesaro Urbino: Accordo Assindustria-Edison

Il consorzio per l'Energia di Assindustria Pesaro Urbino ha concluso un accordo di fornitura con la società Edison Spa per oltre 65 milioni di kilowatt.

Dai prossimi mesi le 13 aziende consorziate dal 1999 cominceranno ad utilizzare i benefici economici introdotti dal mercato libero.

Nel frattempo si sta costituendo un ulteriore gruppo di una ventina di aziende per complessivi 40 milioni di kilowatt.

 

@: un simbolo che viene da lontano

Tra i servizi resi possibili dalla rete sicuramente il più conosciuto ed utilizzato nel mondo è quello della posta elettronica o e-mail, forma abbreviata di elettronic mail.

Tramite questo servizio chiunque può inviare e ricevere messaggi, immagini, programmi o files di qualsiasi genere.

In tutti gli indirizzi di posta elettronica il simbolo caratteristico, che si usa per separare il nome dell'utente dall'indirizzo presso il quale si spedisce il messaggio o la lettera, è il segno @, che può sembrare di recente invenzione, ma che risale, invece, al latino.

@, infatti, è la contrazione di due lettere, a e d, che insieme formano ad, la preposizione latina che sta per "in direzione, verso, presso".

Nel Medioevo, poi, le due lettere sono state fuse e l'asta della d è stata curvata verso sinistra.

Nel tempo la lettera è stata ulteriormente elaborata fino ad arrivare all'attuale stilizzazione, che assume denominazioni diverse nei vari Paesi.

In Italia @ viene indicata come "chiocciola", in Olanda, invece, è la "coda di scimmia", in Danimarca la "proboscide di elefante", in Germania la "scimmia-ragno".

 

Tubercolosi: rivalutate le indennità

Nel nostro Paese ogni anno ci sono oltre ventimila nuovi casi di tubercolosi e purtroppo il morbo, che agli inizi degli anni '80 si riteneva debellato, è, invece, sempre più recrudescente.

In questo terzo millennio la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi a causa non solo dell'inquinamento, delle nuove povertà, ma anche delle forti e non controllate migrazioni.

A seguito della riforma sanitaria, il Servizio sanitario nazionale tutela la tubercolosi come malattia, mentre l'Inps eroga specifiche assistenze economiche agli assistiti ed ai loro familiari, che per l'anno 2000 sono così articolate:

- un'indennità giornaliera per gli assistiti assicurati, che viene corrisposta per il periodo in cui avvengono le cure, pari a L. 18.890.

La prestazione economica spetta all'assicurato ammalato che abbia almeno un anno di contribuzione previdenziale, viene erogata dal 1° giorno di malattia risultante dal certificato medico relativo alla prima visita medica (non c'è carenza) ed è riconosciuta anche durante i giorni festivi e le domeniche;

- un'indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di familiari di assicurati, i pensionati o titolari di rendita e loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, pari a L. 9.445;

- un'indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti assicurati alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale (durata non inferiore a sessanta giorni) per due anni, pari a L. 31.460:

- un'indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurati, ai pensionati o titolari di rendita e loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, pari a L. 15.730;

- un assegno mensile di cura o di sostentamento, indicizzato e rinnovabile ogni due anni, che viene erogato solo alla cessazione dell'indennità post sanatoriale, agli assistiti con ridotte capacità di guadagno, esteso agli ammalati non assicurati Inps o non assistibili per difetto assicurativo, pari a L. 126.950.

 

Novità catastali a favore del cittadino

Continuando a spulciare la Legge finanziaria n. 488/99 abbiamo trovato un'altra norma interessante: l'art. 30, 11° comma, che cambia le regole di notifica dei dati catastali.

Da quest'anno gli uffici del Catasto non possono più effettuare la notifica mediante semplice pubblicazione presso l'Albo pretorio del Comune, ma debbono eseguirla a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Il legislatore ha scelto questo mezzo per corrispondere a due esigenze di garanzia:

- l'effettiva conoscenza da parte del contribuente interessato, che prima raramente veniva a conoscenza della attribuzione della rendita ai fabbricati

- la non conoscenza del contenuto della comunicazione da parte di soggetti diversi dal destinatario, per tutelarne la riservatezza.

Con il nuovo sistema il contribuente, ora, conosce l'importo della maggiore imposta calcolata sulla rendita catastale definita dall'ufficio ed anche la data di notifica.

Diversamente da prima, il contribuente è messo nelle condizioni di presentare regolare ricorso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto conoscenza piena dell'avviso relativo alla nuova determinazione della rendita catastale.

Altra importate novità è che fino alla data di avvenuta comunicazione non sono dovute somme a titolo di sanzioni e di interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale.

Per effetto dell'art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica n. 472/97 si ritiene che la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, sia applicabile anche per gli anni precedenti.

La Legge Finanziaria 2000ha anche portato lo sconto per la prima casa di abitazione da 1,1 milioni a 1,8 milioni. Il beneficio non si porta più in deduzione dal reddito dei fabbricati, ma è stato trasformato in onere deducibile e, pertanto, va a diminuire il reddito complessivo ai fini Irpef.

 

Indennità di mobilità: anticipazione del trattamento

I lavoratori a tempo indeterminato, che possono far valere un'anzianità complessiva aziendale di almeno dodici mesi e che sono stati licenziati collettivamente per mobilità o riduzione di personale, per cessazione di attività o per fallimento da imprese con più di 16 dipendenti, hanno il diritto di essere collocati in mobilità per un periodo non superiore a:

            - 12 mesi, se il lavoratore non ha compiuto i 40 anni di età;
            - 24 mesi, se il lavoratore ha un'età compresa fra i 40 e i 50 anni di età;
            - 36 mesi, se il lavoratore ha compiuto i 50 anni di età.

Nelle aree del Mezzogiorno l'indennità viene corrisposta per un periodo più lungo di dodici mesi:

            - 24 mesi, se il lavoratore non ha compiuto i 40 anni di età;
            - 36 mesi, se il lavoratore ha un'età compresa fra i 40 e i 50 anni di età; 48 mesi, se il lavoratore ha compiuto i 50 anni di età.

Durante la permanenza in mobilità essi hanno il diritto di percepire un'indennità economica pari al 100% del trattamento di cassa integrazione guadagni a regime straordinario per i primi dodici mesi e all'80% di tale trattamento per il periodo successivo.

Per il corrente anno solare gli importi massimi mensili dell'indennità di mobilità sono i seguenti:
- Lire 1.441.709 (Lire 1.361.838, al netto della ritenuta del 5,54%), se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.119.030;
- Lire 1.732.795 (Lire 1.636.798, al netto della ritenuta del 5,54%), se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a L. 3.119.030.

Il lavoratore in mobilità che vuole rioccuparsi in maniera autonoma o associata ha la possibilità di richiedere all'Inps la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità.

La relativa domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione, deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dall’inizio della nuova attività, autonoma o associata.
Gli interessati, alla data della domanda, non debbono aver già percepito l’indennità di mobilità in forma mensile riferita a periodi successivi alla data di inizio della nuova attività.

 

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