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 di Giovanni Scotti

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Lunedì 5
 
giugno 2000
 
pagina 5
 
quotidiano di:
economia
finanza
politica
e tecnologia

 

ICI: MODALITA' E SCADENZE

Il pagamento dell'acconto ICI, l'imposta comunale sugli immobili, deve essere effettuato entro il 30 giugno, mentre il saldo può essere versato entro il 20 dicembre 2000. E' possibile anche versare l'imposta dovuta con un unico pagamento, sempre entro la fine del corrente mese di giugno.

Ogni contribuente deve verificare, per ciascuno degli immobili per cui l'imposta è dovuta, se il Comune ove è sito l'immobile ha preferito fissare un'aliquota percentuale unica ovvero se ha deliberato due aliquote distinte, di cui una per l'abitazione principale ed un'altra le altre abitazioni.

Il contribuente deve anche verificare se il Comune ha mantenuto per l'abitazione principale la detrazione base di L. 200.000 ovvero se ha deliberato detrazioni superiori e se ha deliberato ulteriori agevolazioni per redditi minimi o altre situazioni particolari.

Effettuato correttamente il calcolo è bene accertarsi se il Comune ha attivato un apposito conto corrente postale per il versamento diretto o se ricorre ad un concessionario per la riscossione.

La presentazione della dichiarazione ICI deve essere presentata entro il 31 luglio 2000.

 

 

COMMISSIONE EUROPEA: RAPPORTO SULLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO

Sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/internal_market/  è possibile consultare il Tableau d'affichage du Marché Unique, con cui la Commissione europea ha fatto il punto sullo stato di attuazione degli obiettivi e delle azioni programmate fino al 30 giugno 2000 per la realizzazione del mercato interno.

La Commissione in primo luogo ha preso atto del fatto che solo 26 delle 53 iniziative programmate al 30 giugno 2000 potranno essere realizzate in tempo utile. Fra queste, in particolare la Commissione ha segnalato: il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva sui ritardi di pagamento, la proposta di regolamento sul brevetto comunitario, il pacchetto legislativo sugli appalti pubblici, il pacchetto sulle comunicazioni elettroniche, la proposta di modifica della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, le linee direttrici per l'applicazione del regolamento di esenzione per le restrizioni verticali.

La Commissione si augura che nuovo slancio possa essere tratto dagli indirizzi formulati al recente Vertice Europeo di Lisbona, che, tra l'altro, ha richiamato le autorità pubbliche e gli operatori economici ad un maggiore impegno per l'integrazione europea;

Per quanto riguarda il processo di trasposizione delle direttive negli ordinamenti nazionali, la Commissione ha sottolineato che c'è stato un rallentamento.

Francia, Grecia, Lussemburgo e Portogallo, ad esempio, hanno accumulato un deficit di trasposizione più che doppio rispetto alla media di recepimento degli altri undici Stati membri. Solo cinque Paesi hanno proseguito il trend positivo. Tra questi figura anche l'Italia che è così passata dal penultimo all'ottavo posto della classificata dei paesi membri redatta in funzione dell'indice di recepimento dei provvedimenti comunitari.

La Francia è anche il Paese che ha i ritardi più lunghi nella notifica dei provvedimenti adottati.

La Francia, unitamente alla Grecia e all'Irlanda, ha accumulato oltre la metà delle procedure d'infrazione.

La Francia, la Grecia e l'Italia hanno accumulato procedure di infrazione per mancato rispetto di sentenze della Corte di Giustizia, emesse per la non-trasposizione di direttive.

La Commissione ha quindi precisato che necessita un intervento sostanzioso per la formazione di norme europee atte a contenere ed armonizzare la legislazione tecnica degli Stati nazionali per favorire la libera circolazione dei prodotti (soprattutto alimentari, trasporti, edilizia, telecomunicazioni e ingegneria meccanica) nel mercato Interno.

Per quanto riguarda i prezzi, a parità di potere d'acquisto, la Commissione ha registrato nell'ambito del mercato interno la tendenza ad una generale convergenza..

La Danimarca è il paese con i prezzi più elevati, mentre il Portogallo è quello meno caro.

In Austria, Finlandia, Francia, Olanda, Svezia i prezzi hanno manifestato una continua tendenza al ribasso, per l'accresciuta concorrenza ed una migliore integrazione nel mercato unico.

Nel Regno Unito i prezzi sono in salita per effetto della sterlina forte.

 

 

NUOVO REGOLAMENTO PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI A REGIME STRAORDINARIO E PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Sulla Gazzetta ufficiale è in fase di pubblicazione il provvedimento che semplifica le procedure per ottenere il riconoscimento della cassa integrazione guadagni a regime straordinario e dei contratti di solidarietà.

La Regione, se l'intervento riguarda unità produttive ubicate in una sola regione, ovvero il Ministero del Lavoro, negli altri casi sono gli enti presso i quali deve avvenire la consultazione sindacale, preliminare al ricorso alla cassa integrazione e alla presentazione della domanda.

Alla riunione, nel corso della quale si compie l'esame della situazione aziendale, partecipano anche funzionari della Direzione regionale o provinciale del Lavoro, a seconda che l'intervento interessi unità produttive di diverse province della medesima regione ovvero di una sola provincia.

L'azienda deve presentare l'istanza direttamente nei confronti del Ministero del Lavoro.

I provvedimenti di concessione della cigs o della solidarietà sono emanati per periodi di dodici mesi, fatto salvo il primo anno di riconoscimento per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per il quale sono emanati due decreti con validità semestrale.

Il decreto ministeriale normalmente deve essere firmato entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza aziendale da parte dell'ufficio ministeriale; ovvero entro sessanta giorni, dopo il primo anno, in caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale o di novanta giorni per le ristrutturazioni particolarmente complesse, riguardanti imprese con più di mille dipendenti e unità produttive ubicate in diverse regioni.

 

 

LEGGE N. 488/92: NUOVO REGOLAMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2.000 è stato pubblicato il Decreto n. 133, del 9 marzo 2000, con cui il Ministero dell'Industria ha varato il nuovo regolamento per l'applicazione della Legge n. 488/92, che ha modificato la Legge 20 ottobre 1995, n. 527, e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

Su alcuni aspetti della normativa sono attesi ulteriori provvedimenti, volti anche a recepire indirizzi e decisioni comunitarie che dovrebbero definitivamente approvare il nuovo regime di aiuto ai sensi della Legge n. 488/92 per il periodo successivo al 31 dicembre 1999.

 

 

BONIFICA DEI SITI INQUINATI: SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2000

Sul supplemento ordinario n. 218 alla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 1999 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, che ha dettato la disciplina per le bonifiche dei siti inquinati, dando attuazione all'art. 17 del Decreto Legislativo Ronchi sui rifiuti.

Entro il prossimo 16 giugno le imprese interessate possono comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione la situazione di inquinamento rilevata e gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione.

In proposito si segnala che, se il progetto di bonifica implica interventi pluriennali, nel bilancio delle imprese, occorre indicare l'intera spesa preventivata, anche se la stessa deve essere effettuata in diverse annualità.

 

 

AGENTI: MODIFICA DEL REGOLAMENTO ENASARCO

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Enasarco ha approvato una modifica al Regolamento delle prestazioni istituzionali della Fondazione per adeguarsi all'evoluzione giurisprudenziale.

La modifica, che diverrà operativa solo dopo l'approvazione dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro, riguarda la possibilità di iscrizione all'Ente anche degli agenti e rappresentanti non iscritti nel ruolo professionale, previsto dalla Legge n. 204/85.

Tale modifica è intervenuta dopo che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 aprile 1998 e la sentenza della Corte di Cassazione del 18 maggio 1999, n. 4817 hanno ritenuto che la norma dell'art. 9 della Legge n. 204/85, nella parte in cui sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo professionale, fosse in contrasto con la normativa comunitaria.

 

 

AMMORTAMENTO BENI CEDUTI

Sul sito www.assonime.it  è possibile consultare la corposa (oltre 60 pagine) circolare n. 39 del 29 maggio 2000, con cui l'Associazione fra le società per azioni ha, tra l'altro, criticato la posizione assunta dal Ministero delle Finanze in circolari o risposte a specifici quesiti.

In particolare si segnalano due aspetti.

In caso di cessione di beni nel corso dell'anno l'Assonime sostiene che sia consentita la deduzione della quota di ammortamento corrispondente al periodo di possesso dei beni.

La posizione dell'Assonime si basa sulla considerazione che "lo stanziamento dell'ammortamento sui beni ceduti in corso d'anno anche in relazione all'ultima frazione di possesso corrisponde ad una prassi contabile comunemente accettata e conforme ai principi di chiarezza e verità". Ciò consente di "delimitare con esattezza l'utile gestionale formato anche con il concorso del bene ceduto".

In merito alla nuova disciplina della cartolarizzazione dei crediti l'Assonime ha sostenuto che la società veicolo dell'operazione non deve essere tassata e che per essa la securitization deve essere fiscalmente neutra..

 

 

POLIZZE VITA: TASSAZIONE SUI CONTRATTI IN CORSO

A partire dal 1° gennaio 2001 saranno pienamente operative la riforma dei contratti di assicurazione vita e gli effetti che la nuova disciplina introdotta dal Decreto legislativo n. 47/00 avrà sulle polizze vita stipulate da tale data.

Per tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina attuale che prevede una detrazione del 19% sui premi versati per un importo complessivamente non superiore a due milioni e cinquecentomila lire.

La disciplina ora in vigore trova applicazione nei confronti del contratto che prevede esclusivamente la copertura del rischio morte o invalidità e del contratto che prevede il pagamento di una somma alla sua scadenza in caso di sopravvivenza.

La disciplina illustrata si applica anche al contratto che ha intrinseca natura finanziaria (contratto unit o index linked).

Per quelli stipulati successivamente e non aventi funzione previdenziale, occorre distinguere fra i contratti assicurativi con funzione finanziaria da quelli con funzione assicurativa.

Sui rendimenti dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, stipulati dopo il 1° gennaio 2001, si applicherà, al momento dell'erogazione della prestazione, l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, applicando anche il cosiddetto "equalizzatore", l'elemento di rettifica stabilito dal Ministero delle Finanze che rende la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i rendimenti avessero subito la tassazione per maturazione. Data la funzione finanziaria, sui premi pagati per questi tipi di contratto non spetta alcuna deduzione o detrazione d'imposta.

La detrazione d'imposta, per un importo complessivamente non superiore a due milioni e cinquecentomila, spetta invece  per i premi pagati per i contratti assicurativi che hanno per oggetto la copertura dei rischi morte, invalidità grave o non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana. Le somme erogate all'interessato o ai suoi eredi al verificarsi di uno di tali eventi, in quanto risarcitorie o reintegrative di un danno o di una perdita patrimoniale, sono esenti da imposizione fiscale. 

 

 

MOLESTIE IN UFFICIO

Una delle sezioni civili della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro al dipendente che sul posto di lavoro sottopone il o la collega di lavoro ad attenzioni particolari.

La suprema Corte ha affermato che rientra nel concetto di molestie sessuali il comportamento sconveniente ed offensivo, fatto non solo di una serrata pressione alla collega, avvalendosi della propria posizione gerarchica e di quella subalterna della donna, ma anche di allusioni a parti del suo corpo e ad accenni ai desideri che la sua figura suscita.

La legittimità del licenziamento trova il suo fondamento nel fatto che le molestie sessuali incidono sulla professionalità e sulla salute del lavoratore che ne è vittima, con la conseguenza che il datore di lavoro deve intervenire per esercitare il suo dovere di tutela.

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