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ICI:
MODALITA' E SCADENZE Il
pagamento dell'acconto ICI, l'imposta comunale sugli immobili, deve essere
effettuato entro il 30 giugno, mentre il saldo può essere versato entro il 20
dicembre 2000. E' possibile anche versare l'imposta dovuta con un unico
pagamento, sempre entro la fine del corrente mese di giugno. Ogni
contribuente deve verificare, per ciascuno degli immobili per cui l'imposta è
dovuta, se il Comune ove è sito l'immobile ha preferito fissare un'aliquota
percentuale unica ovvero se ha deliberato due aliquote distinte, di cui una per
l'abitazione principale ed un'altra le altre abitazioni. Il
contribuente deve anche verificare se il Comune ha mantenuto per l'abitazione
principale la detrazione base di L. 200.000 ovvero se ha deliberato detrazioni
superiori e se ha deliberato ulteriori agevolazioni per redditi minimi o altre
situazioni particolari. Effettuato
correttamente il calcolo è bene accertarsi se il Comune ha attivato un apposito
conto corrente postale per il versamento diretto o se ricorre ad un
concessionario per la riscossione. La
presentazione della dichiarazione ICI deve essere presentata entro il 31 luglio
2000. COMMISSIONE
EUROPEA: RAPPORTO SULLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO Sul
sito Internet: http://europa.eu.int/comm/internal_market/
è possibile consultare il Tableau d'affichage du Marché Unique, con cui la
Commissione europea ha fatto il punto sullo stato di attuazione degli obiettivi
e delle azioni programmate fino al 30 giugno 2000 per la realizzazione del
mercato interno. La
Commissione in primo luogo ha preso atto del fatto che solo 26 delle 53
iniziative programmate al 30 giugno 2000 potranno essere realizzate in tempo
utile. Fra queste, in particolare la Commissione ha segnalato: il Libro Bianco
sulla sicurezza alimentare, la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva
sui ritardi di pagamento, la proposta di regolamento sul brevetto comunitario,
il pacchetto legislativo sugli appalti pubblici, il pacchetto sulle
comunicazioni elettroniche, la proposta di modifica della direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti, le linee direttrici per l'applicazione del
regolamento di esenzione per le restrizioni verticali. La
Commissione si augura che nuovo slancio possa essere tratto dagli indirizzi
formulati al recente Vertice Europeo di Lisbona, che, tra l'altro, ha richiamato
le autorità pubbliche e gli operatori economici ad un maggiore impegno per
l'integrazione europea; Per
quanto riguarda il processo di trasposizione delle direttive negli ordinamenti
nazionali, la Commissione ha sottolineato che c'è stato un rallentamento. Francia,
Grecia, Lussemburgo e Portogallo, ad esempio, hanno accumulato un deficit di
trasposizione più che doppio rispetto alla media di recepimento degli altri
undici Stati membri. Solo cinque Paesi hanno proseguito il trend positivo. Tra
questi figura anche l'Italia che è così passata dal penultimo all'ottavo posto
della classificata dei paesi membri redatta in funzione dell'indice di
recepimento dei provvedimenti comunitari. La
Francia è anche il Paese che ha i ritardi più lunghi nella notifica dei
provvedimenti adottati. La
Francia, unitamente alla Grecia e all'Irlanda, ha accumulato oltre la metà
delle procedure d'infrazione. La
Francia, la Grecia e l'Italia hanno accumulato procedure di infrazione per
mancato rispetto di sentenze della Corte di Giustizia, emesse per la
non-trasposizione di direttive. La
Commissione ha quindi precisato che necessita un intervento sostanzioso per la
formazione di norme europee atte a contenere ed armonizzare la legislazione
tecnica degli Stati nazionali per favorire la libera circolazione dei prodotti
(soprattutto alimentari, trasporti, edilizia, telecomunicazioni e ingegneria
meccanica) nel mercato Interno. Per
quanto riguarda i prezzi, a parità di potere d'acquisto, la Commissione ha
registrato nell'ambito del mercato interno la tendenza ad una generale
convergenza.. La
Danimarca è il paese con i prezzi più elevati, mentre il Portogallo è quello
meno caro. In
Austria, Finlandia, Francia, Olanda, Svezia i prezzi hanno manifestato una
continua tendenza al ribasso, per l'accresciuta concorrenza ed una migliore
integrazione nel mercato unico. Nel
Regno Unito i prezzi sono in salita per effetto della sterlina forte. NUOVO
REGOLAMENTO PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI A REGIME STRAORDINARIO E PER I
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ Sulla
Gazzetta ufficiale è in fase di pubblicazione il provvedimento che semplifica
le procedure per ottenere il riconoscimento della cassa integrazione guadagni a
regime straordinario e dei contratti di solidarietà. La
Regione, se l'intervento riguarda unità produttive ubicate in una sola regione,
ovvero il Ministero del Lavoro, negli altri casi sono gli enti presso i quali
deve avvenire la consultazione sindacale, preliminare al ricorso alla cassa
integrazione e alla presentazione della domanda. Alla
riunione, nel corso della quale si compie l'esame della situazione aziendale,
partecipano anche funzionari della Direzione regionale o provinciale del Lavoro,
a seconda che l'intervento interessi unità produttive di diverse province della
medesima regione ovvero di una sola provincia. L'azienda
deve presentare l'istanza direttamente nei confronti del Ministero del Lavoro. I
provvedimenti di concessione della cigs o della solidarietà sono emanati per
periodi di dodici mesi, fatto salvo il primo anno di riconoscimento per la
ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per il quale sono
emanati due decreti con validità semestrale. Il
decreto ministeriale normalmente deve essere firmato entro trenta giorni dalla
ricezione dell'istanza aziendale da parte dell'ufficio ministeriale; ovvero
entro sessanta giorni, dopo il primo anno, in caso di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale o di novanta giorni per le
ristrutturazioni particolarmente complesse, riguardanti imprese con più di
mille dipendenti e unità produttive ubicate in diverse regioni. LEGGE
N. 488/92: NUOVO REGOLAMENTO Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2.000 è stato pubblicato il Decreto n.
133, del 9 marzo 2000, con cui il Ministero dell'Industria ha varato il nuovo
regolamento per l'applicazione della Legge n. 488/92, che ha modificato la Legge
20 ottobre 1995, n. 527, e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente
le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese. Su
alcuni aspetti della normativa sono attesi ulteriori provvedimenti, volti anche
a recepire indirizzi e decisioni comunitarie che dovrebbero definitivamente
approvare il nuovo regime di aiuto ai sensi della Legge n. 488/92 per il periodo
successivo al 31 dicembre 1999. BONIFICA
DEI SITI INQUINATI: SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2000 Sul
supplemento ordinario n. 218 alla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 1999 è
stato pubblicato il Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, che ha dettato
la disciplina per le bonifiche dei siti inquinati, dando attuazione all'art. 17
del Decreto Legislativo Ronchi sui rifiuti. Entro
il prossimo 16 giugno le imprese interessate possono comunicare al Comune, alla
Provincia e alla Regione la situazione di inquinamento rilevata e gli eventuali
interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela
della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. In
proposito si segnala che, se il progetto di bonifica implica interventi
pluriennali, nel bilancio delle imprese, occorre indicare l'intera spesa
preventivata, anche se la stessa deve essere effettuata in diverse annualità. AGENTI:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO ENASARCO Il
Consiglio d'Amministrazione dell'Enasarco ha approvato una modifica al
Regolamento delle prestazioni istituzionali della Fondazione per adeguarsi
all'evoluzione giurisprudenziale. La
modifica, che diverrà operativa solo dopo l'approvazione dei Ministeri del
Lavoro e del Tesoro, riguarda la possibilità di iscrizione all'Ente anche degli
agenti e rappresentanti non iscritti nel ruolo professionale, previsto dalla
Legge n. 204/85. Tale
modifica è intervenuta dopo che la sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 30 aprile 1998 e la sentenza della Corte di Cassazione del
18 maggio 1999, n. 4817 hanno ritenuto che la norma dell'art. 9 della Legge n.
204/85, nella parte in cui sancisce la nullità dei contratti di agenzia
stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo professionale, fosse in contrasto
con la normativa comunitaria. AMMORTAMENTO
BENI CEDUTI Sul
sito www.assonime.it è possibile
consultare la corposa (oltre 60 pagine) circolare n. 39 del 29 maggio 2000, con
cui l'Associazione fra le società per azioni ha, tra l'altro, criticato la
posizione assunta dal Ministero delle Finanze in circolari o risposte a
specifici quesiti. In
particolare si segnalano due aspetti. In
caso di cessione di beni nel corso dell'anno l'Assonime sostiene che sia
consentita la deduzione della quota di ammortamento corrispondente al periodo di
possesso dei beni. La
posizione dell'Assonime si basa sulla considerazione che "lo stanziamento
dell'ammortamento sui beni ceduti in corso d'anno anche in relazione all'ultima
frazione di possesso corrisponde ad una prassi contabile comunemente accettata e
conforme ai principi di chiarezza e verità". Ciò consente di
"delimitare con esattezza l'utile gestionale formato anche con il concorso
del bene ceduto". In
merito alla nuova disciplina della cartolarizzazione dei crediti l'Assonime ha
sostenuto che la società veicolo dell'operazione non deve essere tassata e che
per essa la securitization deve essere fiscalmente neutra.. POLIZZE
VITA: TASSAZIONE SUI CONTRATTI IN CORSO A
partire dal 1° gennaio 2001 saranno pienamente operative la riforma dei
contratti di assicurazione vita e gli effetti che la nuova disciplina introdotta
dal Decreto legislativo n. 47/00 avrà sulle polizze vita stipulate da tale
data. Per
tutti i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000, continua a trovare
applicazione la disciplina attuale che prevede una detrazione del 19% sui premi
versati per un importo complessivamente non superiore a due milioni e
cinquecentomila lire. La
disciplina ora in vigore trova applicazione nei confronti del contratto che
prevede esclusivamente la copertura del rischio morte o invalidità e del
contratto che prevede il pagamento di una somma alla sua scadenza in caso di
sopravvivenza. La
disciplina illustrata si applica anche al contratto che ha intrinseca natura
finanziaria (contratto unit o index linked). Per
quelli stipulati successivamente e non aventi funzione previdenziale, occorre
distinguere fra i contratti assicurativi con funzione finanziaria da quelli con
funzione assicurativa. Sui
rendimenti dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione,
stipulati dopo il 1° gennaio 2001, si applicherà, al momento dell'erogazione
della prestazione, l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, applicando
anche il cosiddetto "equalizzatore", l'elemento di rettifica stabilito
dal Ministero delle Finanze che rende la tassazione equivalente a quella che
sarebbe derivata se i rendimenti avessero subito la tassazione per maturazione.
Data la funzione finanziaria, sui premi pagati per questi tipi di contratto non
spetta alcuna deduzione o detrazione d'imposta. La
detrazione d'imposta, per un importo complessivamente non superiore a due
milioni e cinquecentomila, spetta invece per
i premi pagati per i contratti assicurativi che hanno per oggetto la copertura
dei rischi morte, invalidità grave o non autosufficienza al compimento degli
atti della vita quotidiana. Le somme erogate all'interessato o ai suoi eredi al
verificarsi di uno di tali eventi, in quanto risarcitorie o reintegrative di un
danno o di una perdita patrimoniale, sono esenti da imposizione fiscale.
MOLESTIE
IN UFFICIO Una
delle sezioni civili della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il
licenziamento comminato dal datore di lavoro al dipendente che sul posto di
lavoro sottopone il o la collega di lavoro ad attenzioni particolari. La
suprema Corte ha affermato che rientra nel concetto di molestie sessuali il
comportamento sconveniente ed offensivo, fatto non solo di una serrata pressione
alla collega, avvalendosi della propria posizione gerarchica e di quella
subalterna della donna, ma anche di allusioni a parti del suo corpo e ad accenni
ai desideri che la sua figura suscita. La
legittimità del licenziamento trova il suo fondamento nel fatto che le molestie
sessuali incidono sulla professionalità e sulla salute del lavoratore che ne è
vittima, con la conseguenza che il datore di lavoro deve intervenire per
esercitare il suo dovere di tutela. |