|
|
WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 23 ottobre 2000
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
|
IL PORTALE PER L'INDUSTRIA ALBERGHIERA All'indirizzo Internet www.aica-unai.it è possibile accedere al portale delle Associazioni dell'Industria alberghiera di Confindustria. Il pubblico può eccedere solo ad una delle tre aree con informazioni sulle principali tematiche del settore. Un'altra area, protetta da password, è, invece, riservata ai soci, che vi possono trovare tutte le comunicazioni associative e gli approfondimenti sui temi trattati nell'area pubblica. La terza area, anch'essa protetta da password, è dedicata ai funzionari del Sistema Confindustria. L'iniziativa è nata nell'ambito del programma di integrazione e sviluppo dell'AICA e dell'UNAI.
IL SOLE 24 ORE: UN NETWORK DI PORTALI Il portale istituzionale de Il Sole 24 Ore si trova digitando l'indirizzo Internet www.24ore.com Oltre alla parte redazionale curata dalla redazione del quotidiano, di Radio 24 e dell'agenzia di stampa Radiocor, il portale offre servizi e canali dedicati al lavoro, alla cultura ed altri argomenti. All'indirizzo Internet www.24orebusiness.com si può entrare nel portale per le imprese, realizzato in partnership con Arthur Andersen, che offre strumenti operativi, gestionali e consulenziali mirati a far crescere agilmente le piccole e medie imprese. All'indirizzo Internet www.24orepersonal.com si trova, invece, il portale dedicato agli investimenti personali, che offre un'ampia gamma di servizi mirati alla gestione del portfolio titoli e l'aggiornamento in tempo reale dei mercati. All'indirizzo Internet www.24oreprofessioni.com si entra nel portale per i professionisti che offre informazioni e strumenti utili allo svolgimento delle professioni di avvocato, commercialista, architetto, medico, ecc. All'indirizzo www.ebook-24.ilsole24ore.com si possono visionare in anteprima i primi e-book de Il Sole 24 Ore, mentre all'indirizzo www.ilsole24ore.com/formazione si trova la demo dei primi corsi di formazione on line de Il Sole 24 Ore.
FORUM EUROPEO 2000 All'indirizzo Internet www.forum2000.it è possibile trovare tutte le informazioni relative al 46° EUROPA FORUM 2000, incontro a cadenza annuale fra i Lions d'Europa, che si terrà a Firenze dal 26 al 28 ottobre p.v. e che ha per titolo "Oltre il 2000: il Futuro e la nostra missione". Scorrendo il calendario dei lavori abbiamo visto che non saranno affrontati, ad esempio, solo i problemi relativi alla certificazione di qualità per le organizzazioni non profit, alla violenza ai minori e all'ambiente, ma che, già nel corso della prima giornata, sarà presentata la proposta di una carta dei diritti volta alla protezione ed al corretto utilizzo della navigazione in internet. La proposta del codice etico - comportamentale si inserisce nella Missione di "creare e promuovere fra tutti i popoli uno spirito di comprensione per i bisogni umanitari fornendo servizi coinvolgenti la comunità e la cooperazione internazionali" e nasce dall'esigenza di garantire una libera navigazione senza rischi con un comportamento irreprensibile e nel pieno rispetto dei siti e dell'opera dell'ingegno altrui. La proposta, che riguarda un codice di autoregolamentazione non di settore o di categoria (e tanti ce ne sono), ma globale, sarà poi sottoposta al contributo, all'integrazione ed all'approvazione dell'intera popolazione Lions (oltre 1.450.000 associati appartenenti a 190 nazioni), con l'auspicio che il documento finale possa poi essere lo spunto o il canovaccio per una direttiva europea o, meglio ancora, per una regolamentazione valida per l'intero pianeta. Seguiremo i lavori del Forum per esaminare e commentare i contenuti del codice etico proposto.
CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI: PERMESSO NON SUPERIORE A DUE ANNI Il lavoratore o la lavoratrice subordinati, in presenza di gravi e documentati motivi familiari, hanno diritto ad un congedo non retribuito che non può essere superiore a due anni, che può essere goduto in maniera continuativa o frazionata. I due anni di congedo si computano secondo il calendario comune, compresi anche i giorni festivi e quelli non lavorativi. Le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a 30 giorni. I due anni coprono l'arco dell'intera vita lavorativa e, pertanto, possono essere frazionati tra più datori di lavoro, tanti quanti sono i rapporti di lavoro subordinati instaurati nell'arco dell'intera vita lavorativa dell'interessato. I congedi per gravi motivi familiari possono essere riferiti alla situazione personale del richiedente, della sua famiglia anagrafica o dei soggetti di cui all'art. 433 del cod. civ., anche se non conviventi (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali, genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali, adottanti, generi e nuore; suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali), nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi. I gravi motivi, che danno titolo al congedo oltre allo stato di malattia, possono riguardare situazioni relative alla persona del richiedente (esempio: necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate), situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di tali persone ovvero situazioni di grave disagio personale nelle quali incorre il dipendente stesso. I gravi motivi possono riguardare anche situazioni che derivano da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale (affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche), patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra descritte o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Fintanto che i contratti collettivi non avranno regolamentato la materia, il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, deve comunicare al dipendente la sua decisione, motivando l'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato o la concessione parziale del congedo in relazione alle condizioni di accesso al permesso e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Il dipendente può chiedere di riesaminare la domanda nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di permesso al lavoratore assunto a tempo determinato per incompatibilità del periodo di congedo richiesto con la durata del rapporto stesso, quando l'interessato ha già fruito di tre giorni nel corso del rapporto o quando il rapporto è stato instaurato per sostituire un altro dipendente già in congedo per gravi motivi familiari. Se non è stata fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore o la lavoratrice hanno il diritto di rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone comunicazione, preventiva, al datore di lavoro. Se il datore di lavoro ha provveduto alla sostituzione del dipendente in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
CANONE TELECOM RobertoColaninno chiede nuovamente l'aumento del canone per i servizi della telefonia fissa. L'amministratore delegato di Telecom ha anche precisato che non propone un aumento tout court della bolletta telefonica, ma semplicemente un ribilanciamento delle voci in essa contenute: se non sarà aumentata la quota del canone attualmente pagata dai clienti, prosegue Colaninno, la Telecom sarà costretta ad affittare la rete ai concorrenti ad un costo più elevato, per cui questi ultimi non potranno offrire ai loro clienti tariffe più concorrenziali. Tutto ciò perché la Telecom è l'unica titolare della rete e deve rientrare dei costi di gestione, di ammortamento e di manutenzione che le competono. Con il passaggio dalla concessione, che giustificava il canone, alla licenza si pensava che il problema del canone fosse definitivamente superato, invece continua a riproporsi. E ciò avverrà fintanto che il processo di liberalizzazione dei servizi e l'evoluzione tecnologica non permetteranno di colmare "quell'ultimo miglio", che oggi è in mano alla Telecom.
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO Sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 25 settembre 2000 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, che ha integrato e modificato il precedente Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, riscrivendone, in particolare, gli articoli 7, 9, 15 e 16, che sono entrati in vigore venerdì scorso, 20 ottobre. In questa sede si sottolinea che il provvedimento sancisce in primis il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati in uno specifico ed articolato allegato (I) e ai rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. Indica poi le deroghe a tale divieto e prevede, a tutela degli adolescenti esposti a una media giornaliera di rumore superiore a 80 decibel LEP-d, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire mezzi individuali di protezione dell'udito e adeguata formazione al loro uso, oltre all'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte. I giovani esposti ad un rumore da 80 a 85 decibel debbono inoltre essere sottoposti al controllo sanitario almeno biennale, mente quelli esposti a rumori da 85 a 90 decibel debbono essere sottoposti a controllo almeno annuale, fermo l'obbligo dell'adozione di dispositivi personali di protezione e di procedure e mezzi di prevenzione secondaria più tutelanti in considerazione della giovane età dei soggetti.
NEGOZIATI PER L'AMPLIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Il 5 ottobre u.s. a Bruxelles, sotto la presidenza francese, ha avuto luogo la prima riunione di negoziati tra gli Stati membri ed i paesi del gruppo di Lussemburgo, candidati all'adesione all'Unione europea. Il gruppo è composto da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Estonia e Cipro. Per quanto riguarda la Polonia, sono stati discussi e definiti vari argomenti, senza però giungere ad una conclusione per quanto riguarda la pesca, l'imposizione fiscale e l'unione doganale. E' stata accolta la richiesta della Polonia per il mantenimento dell'I.V.A. al 7% su prodotti e su servizi di ristorazione per un periodo di 5 anni dopo l'adesione. Per quanto riguarda l'Ungheria è stato sancito l'impegno ungherese in materia di liberalizzazione dei mercati del gas e dell'elettricità fin dall'adesione. Sono stati fatti progressi in materia di imposizione fiscale e diritto società. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca sono stati discussi i capitoli relativi al diritto societario, ai trasporti, alla politica sociale e occupazione. Per quanto riguarda la Slovenia sono stati discussi i capitoli relativi alla libera circolazione delle merci, all'imposizione fiscale, ai trasporti ed all'ambiente. Per quanto riguarda l'Estonia è stato chiuso il capitolo relativo alla politica sociale ed occupazione. Mentre proseguono gli approfondimenti in materia di trasporti, unione doganale, libera circolazione delle merci. Per quanto riguarda Cipro sono stati discussi i capitoli relativi all'ambiente ed alla libera circolazione delle merci. I negoziati proseguiranno nella seconda metà del prossimo mese di novembre. Tra ottobre e novembre si terranno anche i negoziati tra l'Unione europea ed i paesi candidati del gruppo di Helsinki, che sono Bulgaria, Romania, Slovacchia, Lituania, Lettonia e Malta.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CARENZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO Nel sito Internet www.minlavoro.it è possibile consultare le due circolari n. 66 e n. 67 del 29 settembre 2000 con cui il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in materia di legittimità del rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. In caso di permesso scaduto, ma in fase di rinnovo e in caso di attesa di permesso a seguito di domanda di regolarizzazione ai sensi del DPCM 16 ottobre 1998, in presenza di idonea documentazione relativa al rispetto degli adempimenti di legge da parte del lavoratore, è possibile, nel primo caso, proseguire il rapporto e, nel secondo caso, costituire un rapporto successivo a quello inizialmente sottoscritto. In entrambi i casi gli uffici ministeriali possono comunque compiere ulteriori accertamenti presso la locale Questura per accertare, in particolare, l'eventuale diniego del permesso, cui consegue la cessazione del rapporto di lavoro in essere.
RICORSI SUGLI INTERESSI "DOPPI" Dal sito Internet www.adusbef.it si può scaricare il modello che è stato predisposto dall'Associazione utenti servizi bancari e finanziari per coloro che volessero presentare alla propria banca la richiesta di risarcimento contro la prassi bancaria dell'anatocismo, per cui i debitori, pagando gli interessi con cadenza trimestrale, vengono, di fatto, a pagare gli interessi degli interessi: gli interessi già scaduti e maturati diventano bene capitale e come tale suscettibili di produrre a loro volta interessi. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato illegittimo l'art. 25 del Decreto legislativo n. 342/99, che introduceva una deroga retroattiva al divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ. I privati o le aziende, che prima del luglio 2000 hanno avuto un conto in rosso, possono, quindi, invitare i loro istituti di credito a ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. Il richiedente che ottiene la risposta sperata in tempi brevi (di norma 10 giorni dalla ricezione ella richiesta) può tutelare i suoi interessi nelle più opportune sedi competenti, preparandosi però a tempi non brevi.
Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5
|