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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi
di e mail scottigio@tin.it LUNEDI' pagina 6
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CONVEGNO
DI STUDIO SU DIRITTO E INTERNET - LEGAL APPROACH TO THE WEB ERA Il
16 e 17 ottobre prossimi, a Milano, nella suggestiva location del Palazzo
delle Stelline (C.so Magenta n. 59) si terrà la II^ edizione del Convegno
annuale di studio Legal Approach to the Web Era: un vero e proprio meeting,
con seminari e workshop, tra studiosi, giuristi, imprese, coinvolti nel
mondo ICT italiano ed estero in cui saranno approfonditi, trasversalmente,
tutti gli aspetti e gli argomenti più caldi a livello pratico e
dottrinario, relativi all'utilizzo di internet, alla introduzione di nuove
tecnologie ed al relativo diritto applicabile. Consultando
il programma è possibile constatare che il convegno affronterà, in
particolare, le problematiche relative ai sistemi di identificazione
(sistemi di riconoscimento biometrico), alla proprietà intellettuale in
internet (opere dell'ingegno e tutela dei marchi in rete), ai profili
fiscali dell'e-commerce, alla risoluzione alternativa delle controversie,
all'editoria elettronica (prodotto editoriale on-line), con l'intervento
anche del dott. Franco Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei
Giornalisti. Il
convegno vede la partecipazione e coorganizzazione della Commissione Europea
che interverrà nella sessione e-governement e rapporti con la pubblica
amministrazione. Saranno
affrontati anche i seguenti temi: documento elettronico, firma digitale,
enti certificatori, open source, processo telematico, sicurezza e privacy,
pubblicità in Internet, la concorrenza sleale, la responsabilità
dell'Internet Service Provider, il trattamento dei dati nell'impresa e nella
P.A., strumenti di pagamento on line (dalla carta di credito sino
all'assegno e moneta elettronica, smart card o carte prepagate), processo (telematico
e non), tutela dei nomi a dominio, sequestro di un sito web, ruolo della
perizia, figura del consulente ( CTP e CTU) dell'Internet e Multimedia.
Software, brevetto e diritto d'autore e loro tutelabilità in Rete, rassegne
stampa on line. Contrattualistica, profili fiscali e finanziamenti, i
contratti dell'Internet le figure atipiche e-commerce, il concetto di
stabile organizzazione, le procedure di presentazione per finanziamenti. Per
reperire ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione e
partecipazione è possibile
collegarsi al sito www.lawera.it
REGISTRO
DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC): ADEMPIMENTI Ricordiamo
a tutti gli operatori della comunicazione, editori di periodici informativi,
già iscritti o in fase di iscrizione al Registro degli Operatori di
Comunicazione (ROC), che l'Informativa Economica di Sistema (IES) e la
Comunicazione Annuale debbono essere inviate all'Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2003. Come
chiarito dalla delibera n.129/03/CONS l'Autorità ha previsto che la
trasmissione avvenga solo per via telematica. La
procedura prevede anche l'invio della modulistica alla Autorità Garante per
le Comunicazioni, tramite raccomandata r/r. Digitando
l'indirizzo internet www.roc.infocamere.it è possibile compilare on line i
modelli relativi alla Comunicazione Annuale e all'Informativa Economica di
Sistema e di presentarli in modalità telematica. Il
Registro, ricevuti i modelli, attribuisce il numero di protocollo ed avvia
l'iter per l'evasione dell'adempimento, la cui conclusione sarà comunicata
via e-mail all'Operatore. LO
SPAMMING A FINI DI PROFITTO È UN REATO Il
Garante della privacy ha di recente ribadito che inviare e-mail
pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge e
che, se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di
profitto si viola anche una norma penale ed il fatto può, quindi, essere
denunciato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle relative
sanzioni. La
normativa sulla privacy, infatti, non permette di utilizzare indirizzi di
posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o
pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente
del messaggio e l'indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono
rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati. Dopo
una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l'attività
illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune
all'autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il
Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati
all'invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla
luce del recepimento con il Decreto legislativo n. 196/03 del Codice in
materia di protezione dei dati personali. BREVE
CODICE DI COMPORTAMENTO PER CHI UTILIZZA E-MAIL PER COMUNICAZIONI
COMMERCIALI E PROMOZIONALI Chi
intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali
senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere resente che: 1.
è sempre necessario il consenso informato del destinatario. Gli
indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere
reperiti facilmente su internet non implica il diritto di utilizzarli
liberamente per qualsiasi scopo. Gli indirizzi e-mail, quindi, non sono
pubblici nel senso corrente del termine 2.
il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed
utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi
siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono
registrati dopo l'invio dei messaggi 3.
il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell'invio e solo
dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati
personali verranno usati. Vale
la regola dell'opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le
e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out) 4.
non è ammesso l'invio anonimo di messaggi pubblicitari. Deve
sempre comparire l'indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di
coordinate veritiere. E'
opportuno indicare nell'oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria
o commerciale 5.
chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità
di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca
del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei
dati dall'archivio etc.) 6.
chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad
accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia
effettivamente prestato il proprio consenso all'invio di materiale
pubblicitario 7.
la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail
pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette "black list")
non deve comportare oneri per gli interessati. L'autorità
ha disposto per un'ampia serie di destinatari un ulteriore divieto
dell'attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità
per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all'autorità
giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall'estero. REGOLAZIONE,
RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE: I COMPITI DEL GOVERNO Lunedì
scorso avevamo dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n.
196 del 25 agosto 2003 della Legge 9 luglio 2003, n. 229, relativa ad
interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione ed entrata in vigore lo scorso 9 settembre. Oggi,
a seguito di uno specifico quesito postoci da un lettore, precisiamo, che,
come previsto dall'art. 1, comma 1, al Governo risultano conferite deleghe
legislative per l'emanazione dei decreti legislativi che non si limitano al
semplice riordino normativo, ma hanno lo scopo di attuare un riassetto
normativo, in funzione dei principi e dei criteri specifici che per ciascuna
materia saranno individuati nelle leggi annuali di semplificazione. Il
Governo deve, quindi, codificare la normativa primaria (in modo da riportare
in un quadro unitario d'insieme tutta la legislazione che disciplina la
materia), indicare esplicitamente le norme abrogate, eliminare gli
interventi amministrativi autorizzatori e le misure di condizionamento della
libertà contrattuale (se non vi contrastano gli
interessi pubblici relativi alla difesa nazionale, alla sicurezza
pubblica, alla giustizia, alla regolazione dei mercati, alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica), sostituire gli atti di autorizzazione, licenze, concessione,
nulla osta, permesso e di consenso (che non implichino esercizio di
discrezionalità amministrativa con una denuncia di inizio di attività
corredata da attestazioni e certificazioni eventualmente richieste),
determinare i casi in cui si considerano accolte (se non interviene un atto
di diniego entro un periodo prefissato) le domande di rilascio di un atto di
consenso (che non implichino esercizio di attività amministrativa), e
promuovere gli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive. I
Ministeri, ciascuno nelle materie di propria competenza, sono titolari del
potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo, mentre
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono attribuiti poteri di
indirizzo e coordinamento e di garanzia dell'uniformità ed omogeneità
degli interventi di riassetto e semplificazione. La stessa Presidenza del
Consiglio dei Ministri garantisce l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e riassetto normativo in caso di inerzia delle
amministrazioni competenti. La Presidenza del Consiglio può pubblicare su
sito telematico le notizie sull'iniziativa normativa del Governo, nonché i
d.d.l. di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del
cittadino. regolazione,
riassetto normativo e codificazione: L'ATTIVITA' DEL 2003 Per l’anno
2003 il Governo ha ricevuto la delega ad adottare, entro 1 anno, uno o più
decreti legislativi per il riassetto normativo dei seguenti settori
strategici di intervento:
M-COMMERCE:
GLI STRUMENTI Facciamo
oggi il punto sull'm-commerce, largamente prevista da Europa ed Asia: i
bassi costi delle telefonate mobili e dei terminali mobili, infatti, hanno
favorito la crescita esponenziale delle comunicazioni cellulari. L'accesso
ad internet continuo ed interrotto ed il sostanziale incremento della
velocità di trasmissione e ricezione dati sono i due punti chiave grazie ai
quali si svilupperà l'm-commerce, che promette di essere "anytime,
anywhere", in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Non saremo più
vincolati ad una postazione fissa, come il computer di casa o d'ufficio, ma
potenzialmente ovunque. Neil
Strother, analista di In-Stat/MDR, prevede un futuro roseo per apparecchi
come Handspring Treo, Nokia 9210 Communicator e Kyocera 6035, i cosiddetti
smart-phone, i telefonini con funzioni avanzate, in grado di supportare
diverse applicazioni tra cui quelle del commercio elettronico. Le
tecnologie emergenti, GPRS e UMTS, apporteranno capacità di banda
superiori. Il
GPRS, General Packet Radio Service, è uno standard di comunicazioni
wireless basato sulla trasmissione di dati a pacchetto che consente
trasmissioni e ricezioni di dati da 56 a 114 Kbps. La caratteristica
principale di questi terminali è che saranno in connessione continua con
internet. L'UMTS,
Universal Mobile Telecommunications System, altra tecnologia facente parte
della terza generazione, sarà implementata dopo il GPRS: promette la
velocità di 2 Mbps in trasmissione e ricezione dati. I
terminali mobili avranno display in grado di facilitare la visione degli
oggetti in esso contenuti. Le
ricerche per rendere sicure le transazioni wireless vertono sul protocollo
WTLS (Wireless Transport Layer Security), studiato appositamente per
favorire le transazioni su internet effettuate con terminali wireless. LE
PROSPETTIVE DEL COMMERCIO ELETTRONICO VIA TELEFONINO Secondo
McKinsey % Co., entro il 2005, il valore delle transazioni wireless
raggiungerà la stupefacente cifra di 110 miliardi di dollari americani. Strother,
nel suo studio "Getting Smart About Smartphones", ha annunciato
che nel 2006 gli smart-phone aumenteranno sempre di più tra i consumatori,
prevedendo che ne saranno in circolazione circa 16 milioni. Secondo
Ozgur Aytar, di Strategis Group, l'interesse dei consumatori dovrebbe essere
rivolto più al commercio elettronico senza fili che al commercio
elettronico sul web. Sulla
base di interviste fatte a quaranta aziende del settore, a società di
investimenti ed a banche impegnate in questo mercato, Frost & Sullivan
ritengono che il giro di affari del m-commerce
potrebbe arrivare a 26 miliardi di dollari nel 2006. Secondo
la Andersen Consulting la rivoluzione dell'm-commerce potrebbe rappresentare
uno degli assi nella manica dell'Europa per accorciare le distanze che la
separano dalla new economy americana. Sempre secondo tale ricerca, il
commercio elettronico targato Usa , che ha conseguito una quota del 70% del
mercato totale dell'e-commerce dovrebbe scendere al 58% con un giro d'affari
superiore ai 700 miliardi di dollari, mentre l'Europa, entro il 2005,
dovrebbe arrivare a 165 milioni di utilizzatori e transazioni per oltre 70
miliardi di dollari. In
Italia il tasso di penetrazione dell'm-commerce dovrebbe essere del 32% (19
milioni di utenti) nel corso del 2003 e del 53% (32 milioni) nel 2005. M-COMMERCE:
LE PRIME APPLICAZIONI Nel
Regno Unito e in America, ad esempio è attivo Scan, che, con il sistema
Shop160, sfrutta l'IM e gli sms per acquistare CD, DVD, libri e video.
L'interessato, tramite messaggi testuali, chiede la disponibilità di un
prodotto, riceve, dopo pochi secondi, le indicazioni relative a disponibilità,
prezzo, tempi di consegna e, se decide di comprare, viene sarà contattato
per fornire il numero di carta di credito. Una
soluzione analoga è proposta da Mobile Way. In
Giappone e Scandinavia, invece, Pepsi e Coca Cola stanno sperimentando
Automated Point-of-Sale (vending machine, chioschetti automatici), che
l'addebito delle bibite sul telefonino. In
altri casi si stanno sperimentando i pagamenti mobile-assisted, in cui il
cellulare sostituisce la carta di credito. Ma
secondo molti il vero business del m-commerce sta nell'utilizzo dei
dispositivi mobili per pagare (con addebito automatico) servizi come i
biglietti dei trasporti urbani, del cinema, del parcheggio, ecc. A
Vienna Siemens Business Services e Mobilkom Austria stanno facendo
sperimentazioni per pagare i servizi legati alla mobilità urbana
(parcheggio dell'auto) in via elettronica tramite telefonino. Non più
monetine, tessere e macchinette automatiche, ma un messaggio sms inviato
tramite il proprio telefono portatile: il cliente manda un sms a un numero
prestabilito con il numero dei minuti che intende trascorrere nel parcheggio
(30, 60, 90, ecc.) e, successivamente riceve la conferma del pagamento e
dell'ora di uscita. CODICE
DELLA STRADA: IL CONTENZIOSO Il
Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha
chiarito, con la circolare del 13 agosto 2003, i contenuti dell'art. 204 bis
del nuovo codice della strada, in materia di ricorso avverso
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, dopo le
modifiche apportate dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del
Decreto legge n. 151/03. In
caso di ricorso davanti al Giudice di pace avverso ordinanza-ingiunzione per
il pagamento delle sanzioni pecuniarie, il ricorrente deve versare, presso
la cancelleria del Giudice di pace, pena l'inammissibilità del ricorso, una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore. Il
versamento della cauzione deve esser fatto su un libretto di deposito
giudiziario (art. 2 R.D. 10 marzo 1910, n. 149) aperto presso gli uffici
postali dal ricorrente. Il libretto di deposito giudiziario dovrà essere
intestato al ricorrente e riportare, come causale, la natura del versamento,
gli estremi, data e numero, del verbale di accertamento contro cui si
ricorre e l'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale. Il
libretto dovrà essere allegato al ricorso. La
circolare illustra anche gli adempimenti a carico alla cancelleria, le
modalità di restituzione delle somme versate, in caso di accoglimento del
ricorso, e la contestuale chiusura del libretto di deposito giudiziario. Di
seguito riepiloghiamo il tipo di infrazione, la norma violata ed il relativo
articolo del nuovo Codice, commessa, la decurtazione di punteggio, la
sanzione amministrativa collegata e le eventuali sanzioni accessorie. Codice della strada
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