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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Dicembre 2008
INFORMATICA E P.A.: MISURE URGENTI DEL GOVERNO  
 
Il Decreto legge 29 novembre 2008 , n. 185, che contiene le misure urgenti varate per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, con l´art. 16 modifica la disciplina di alcuni strumenti previsti per la informatizzazione della P. A. La Posta Elettronica Certificata diventa obbligatoria per le società e per i professionisti e gli stessi enti pubblici qualora non lo abbiano già fatto dovranno istituire una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo dandone comunicazione al Cnipa. Sono abrogate le disposizioni contenute nei commi 4, 5, 6 e 7 dell´art. 4 del Dpr n. 68/05, seconde le quali la Pec era facoltativa. Vengono modificati anche il 4° e il 5° comma del codice dell´amministrazione digitale con conseguente semplificazione del processo di dematerializzazione dei documenti cartacei della P. A. : la copia su supporto informatico di qualsiasi documento analogico originale avrà pieno valore purché la conformità all´originale venga assicurata da chi lo detiene mediante l´utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all´articolo 71. Uno specifico Dpcm dovrà poi stabilire quali documenti analogici originali unici debbano continuare ad essere conservati oppure in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all´originale debba essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale con particolare procedura .  
   
   
YOUTUBE: NUOVE REGOLE PER IL PORTALE DI VIDEO  
 
Youtube, il più grande portale di video posseduto da Google, ha adottato regole molto rigide sui propri contenuti, bollando come vietati ai minori anche i video che solo alludono alla sessualità o che contengono immagini o parole blasfeme, video con scene violente, fittizie o reali. I tanti troppi problemi con la giustizia hanno indotto i responsabili di Youtube e Google ad adottare questa misura in quanto i contenuti creati dagli utenti e resi pubblici attraverso il mezzo telematico costituiscono un potenziale veicolo di violazioni degli interessi di terzi e in questo senso una minaccia per l´immagine, l´onore e la reputazione, la riservatezza .  
   
   
TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI  
 
Il Decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all´immigrazione clandestina, è stato definitivamente convertito nella Legge 28 novembre 2008, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2008. Il provvedimento contiene la proroga al 31 marzo 2009 del termine, attualmente fissato dal Decreto legge n. 151/08 al 31 dicembre 2008, relativamente ai dati relativi alle chiamate senza risposte trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione di cui al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della Direttiva 2006/24/Ce. Al 31 marzo 2009 è prorogato anche il termine sulla disponibilità che deve essere assicurata da parte degli Internet Acces Provider sull’effettiva univocità degli indirizzi di protocollo Internet. Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all´art. 6, comma 1, del Decreto legge n. 144/05, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 155/05, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.  
   
   
ITALIA: INFORMATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
 
Lunedì 1° dicembre avevamo dato la notizia della sottoscrizione da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Guardasigilli, Angelino Alfano, di un protocollo d´intesa per la realizzazione di programmi di digitalizzazione dell´intero sistema. Completiamo la notizia presentando i sei progetti previsti dall’intesa in cui è indicato il tempo della realizzazione, la fase di inizio e quella di conclusione del progetto: notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali ad avvocati e ausiliari del giudice; rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiederli; trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica; registrazione telematica degli atti giudiziari civili presso l’Agenzia delle Entrate; accesso pubblico via rete alle sentenze ed ai dati dei procedimenti, in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale; razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture Ict, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia. L’obiettivo dell’intesa è quello di semplificare le modalità di svolgimento dei servizi che l’Amministrazione della Giustizia rende ai propri utenti e gli adempimenti che ne conseguono, ridurre i costi di funzionamento degli uffici, razionalizzare e rendere più efficienti le infrastrutture e le reti di trasmissione della Giustizia tramite il Sistema Pubblico di Connettività (Spc) e la rete privata delle Forze di Polizia per le funzioni di ordine e sicurezza pubblica . . .  
   
   
CONVENZIONE DEGLI AVVOCATI DEL MONDO PER LA PROMOZIONE E LA DIFESA DEI DIRITTI DELLA PERSONA  
 
Lo scorso 6 dicembre, a Parigi, oltre 70 Ordini forensi, provenienti da tutto il mondo e riunitisi a Parigi in occasione del 60simo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948 - 10dicembre 2008), hanno firmato la Convenzione degli Avvocati del mondo per la promozione e la difesa dei diritti della persona. Per l’Italia la sottoscrizione è avvenuta a cura dell’Ordine degli Avvocati di Verona e del Consiglio Nazionale Forense. Con la convenzione gli ordini firmatari intendono così diffondere le garanzie dello Stato di Diritto in tutti i Paesi, soprattutto laddove i diritti della persona risultano quotidianamente minacciati e violati, attraverso un sistema di collaborazione e interazione globali che li elegge a ‘sentinelle delle libertà. Per Carlo Trentini – presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona “La convenzione sottoscritta a Parigi non si limita ad essere una semplice dichiarazione di intenti. Viviamo in un’epoca in cui c’è sempre più bisogno di ribadire la centralità dei diritti della persona e conseguentemente di operare efficacemente per la loro difesa molte volte considerata scontata anche nei Paesi di democrazia. L’ordine di Verona è orgoglioso di essere stato presente ai lavori e di aver avuto l’onore di sottoscrivere una convenzione che si prefigge di sostenere i diritti umani” .  
   
   
E-COMMERCE: UN SIGILLO DEL IL CONSORZIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO  
 
Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico scende in campo per portare verso l´acquisto online coloro che non vi sono mai ricorsi. E sceglie di farlo nel periodo pre-natalizio ovvero quando massima è l´importanza di fare con oculatezza i propri acquisti. Un sigillo sarà apposto a tutti i siti che, facendo parte del Consorzio, accetteranno di sottoscrivere un codice di autoregolamentazione. Un sito comunicherà ai consumatori i vantaggi dell´acquisto online. Cliccando http://www. Consorzionetcomm. It/sigillo/index. Html è possibile scaricare l´immagine del sigillo. Ben 15 i buoni motivi per comprare online declinati secondo 3 caratteristiche essenziali. Acquistare online, infatti, è facile, conveniente e sicuro, ma ancora pochi lo sanno. Dei 20 milioni di italiani che navigano in rete solo 6 milioni comprano online. Eppure quanti lo fanno hanno un grado di soddisfazione che sfiora il 100%. Secondo una ricerca condotta da Gfk Eurisko la qualità dell´ecommerce è valutata molto buona dal 70% degli intervistati e buona dal rimanente 30%. Una percentuale di soddisfazione superiore a qualsiasi altro canale. E allora che cosa frena ancora i consumatori dall´acquisto online? Il problema è la mancanza di informazione sui vantaggi. Ecco perché Netcomm ha scelto di scendere in campo per parlare direttamente al consumatore per informarlo nel modo più semplice e chiaro di quali sono i suoi diritti e segnalare i siti che, facendo parte del Consorzio, dichiarano di accettare un codice di autoregolamentazione. "Sono anni che misuriamo il commercio elettronico, sono anni che denunciamo il ritardo italiano rispetto agli altri Paesi, sono anni che decliniamo alle aziende i vantaggi di introdurre il canale online, oggi è giunto il momento di parlare ai consumatori finali. - ha dichiarato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico Italiano - Come attivare quel circolo virtuoso per cui l´offerta attira la domanda e la domanda attira l´offerta? La nostra risposta è quella di portare tutti i navigatori a fare il primo acquisto online. Così facendo, siamo certi che la domanda aumenterà e conseguentemente anche l´offerta migliorerà. «Chi lo conosce lo ama chi non lo conosce lo evita», recitava il titolo di un nostro recente comunicato stampa. Ebbene è giunto il momento di farlo conoscere a tutti, quantomeno ai 20 milioni di utenti che oggi navigano online. Quello che emerge dalla nostra osservazione è che mentre coloro che sono già compratori ripetono con frequenza l´acquisto, coloro invece che non l´hanno mai fatto rimangono frastornati e dubbiosi. A costoro intendiamo parlare con il sito del Sigillo per dare loro 15 buoni motivi per comprare su Internet. Oggi la crisi economica porta a rivalutare con forza i vantaggi della rete e l´Italia dimostra sempre di sapere reagire con vigore e creatività, soprattutto nei momenti di maggiore incertezza. Ci auguriamo quindi che almeno questa esternalità positiva possa emergere dal drammatico quadro congiunturale che tutti noi stiamo vivendo". Chi lo ha sperimentato lo può confermare. Il problema rimane quindi quello di farlo sapere. Ecco perché il Consorzio ha deciso di scendere in campo per comunicare a tutti i consumatori italiani i vantaggi dell´acquisto online. Comprare online è facile, è come fare shopping normale: metti nel carrello i prodotti che vuoi comprare e, finché non vai alla cassa, puoi sempre toglierli, scegli tu quando: non ci sono orari e non ci sono code. Ogni momento è giusto, da casa o dall´ufficio, nessuno ti sta addosso per proporti questo o quel prodotto: hai tutto il tempo per valutare, confrontare e scegliere in pace, hai tutte le informazioni che ti servono per decidere e, se vuoi, il servizio clienti a tua disposizione: una bella differenza rispetto a essere da solo in un centro commerciale, per acquistare, basta un click. Poi segui le istruzioni guidate per scegliere come pagare e dove consegnare. Se sai navigare un sito qualunque, sai fare shopping online. Comprare online è conveniente perché risparmi tempo, che è la cosa più preziosa: niente spostamenti, niente code alla cassa. Se vuoi, in tre minuti compri un frigorifero, trovi sempre il prodotto che cerchi: perché online non ci sono confini, neppure alla capienza dei magazzini, risparmi denaro, perché i prezzi sono mediamente più bassi che nei negozi tradizionali: fare un affare è quasi automatico, la consegna a domicilio costa meno della benzina che consumi per andare al negozio. Senza contare il tuo tempo, partecipare a offerte speciali e ottenere sconti è comodo, basta una mail o una visita al sito. Comprare online è sicuro: i dati personali sono protetti contro le intercettazioni e memorizzati in maniera sicura. Di certo più sicura che in un negozio tradizionale, dove chi riceve il pagamento ha accesso ai tuoi dati sensibili). I pagamenti sono protetti dalle migliori tecnologie. Il rischio è decisamente inferiore a quello di pagare nei negozi tradizionali, dove la carta può essere fisicamente clonata. Se qualcosa va storto, la Legge prevede il rimborso del 100% della frode. Alla fine, online hai più protezioni che nel mondo reale. Puoi monitorare in ogni momento lo stato del tuo ordine ed essere avvisato via mail e sms. Se cambi idea, hai 10 giorni lavorativi per restituire l´acquisto e ottenere il rimborso. Come dire: alla peggio hai solo perso 3 minuti per acquistare un frigorifero. Chi può apporlo. Solo le aziende che aderiscono a Netcomm possono usare il Sigillo. Poiché il Consorzio nasce per valorizzare il commercio elettronico in Italia, un associato resta tale solo finché rispetta una filosofia di fondo che mette il cliente al centro e che cerca di migliorare continuamente il livello dell´offerta. Per verificare l´autenticità, è sufficiente entrare nel sito e cliccare sulla voce siti autorizzati, l´elenco completo delle aziende associate a Netcomm. Se un sito non è in elenco, non può usare il Sigillo. Se lo è, ha facoltà (ma non obbligo) di usarlo. Secondo l´osservatorio Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano nel 2008 gli acquisti su Internet, nonostante la crisi, supereranno i 6 miliardi di Euro con una crescita rispetto al 2007 di oltre il 20%. Il fatturato arriva a 7 miliardi se si contano anche gli acquisti di italiani da siti esteri. Oggi sono circa 18 milioni gli italiani che usano il Web per ricercare informazioni su prodotti e servizi (il cosiddetto "info-commerce"): lo scarto fra questo dato e i 6 milioni di italiani che fanno un passo in più e completano la propria transazione online segna anche il perimetro di crescita potenziale del commercio elettronico. Facebook: vinta causa contro spammer per 873 milioni di dollari. Facebook ha vinto la causa intentata contro un cittadino canadese, reo di aver inviato quattro milioni di messaggi di spam, che pubblicizzavano diversi prodotti, dalla marijuana ai farmaci per migliorare le prestazioni sessuali, agli iscritti del social network Secondo quanto riportato dalla stampa, Adam Guerbuez, originario di Montreal, ha indotto con l’inganno gli iscritti di Facebook a fornirgli nome utente e password di accesso, usando questi dati per accedere ai loro profili personali. Il cittadino canadese è stato condannato a un risarcimento record di 873 milioni di dollari. "Facebook dovrà certamente faticare a incassare questa cifra stratosferica, ma speriamo che la severità di questa ammenda dissuada gli spammer dal tentativo di far leva sulla popolarità del sito di social networking per imporre i propri prodotti", ha dichiarato Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia. .  
   
   
SOPHOS: BOOM DI MESSAGGI SPAM ATTRAVERSO SOCIAL NETWORK  
 
Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia, ha dichiarato: "Negli ultimi mesi il volume di spam appartenente a questa categoria ha subito un incremento, in quanto i cybercriminali si sono resi conto che è più facile irretire gli utenti dei siti sociali inducendoli a cliccare su un link che sembra provenire da un contatto di Facebook, piuttosto che su un link contenuto in un normale messaggio e-mail. Facebook sta prendendo provvedimenti per garantire ai propri utenti una protezione migliore, ma gli hacker non desisteranno certo dall’escogitare nuovi metodi di attacco: in definitiva, è compito dei singoli utenti usare prudenza e astenersi dal cliccare su link sconosciuti". Secondo gli esperti di Sophos, l’invio di spam tramite i siti di social networking, come Facebook, è reso possibile unicamente dal comportamento degli utenti, incuranti di tutelare i propri dati di accesso. Sophos ha registrato, inoltre, un aumento degli attacchi di phishing – che prendono solitamente di mira i clienti delle banche online - ai danni degli utenti dei siti di social networking. "Gli hacker sono smaniosi di sottrarre i dati di accesso agli utenti di Facebook, in quanto ciò gli consente di bombardare più facilmente di persuasivi messaggi di spam l’intera rete di contatti della vittima", ha spiegato Narisoni. "Consigliamo quindi non solo di scegliere una password di accesso complessa e difficile da individuare, ma anche di proteggere il proprio computer con patch di sicurezza e software antivirus aggiornati". Per maggiori informazioni visitare www. Sophos. It .  
   
   
CNR E MICROSOFT INSIEME PER LA SICUREZZA IN RETE  
 
Dalla collaborazione tra l’Istituto di struttura della materia (Ism) e l’Istituto dei sistemi complessi (Isc) del Cnr di Roma Tor Vergata e Microsoft Italia è nato un progetto che si propone di diffondere contenuti e strumenti per la didattica e per mettere gli studenti al centro sul tema della sicurezza on line dei minori. L’iniziativa fa leva su due importanti risorse, Eden (http://eden. Saferinternet. It), un progetto avviato dal Cnr nel 2005, e Apprendere in Rete (www. Apprendereinrete. It), il portale di Microsoft dedicato agli insegnanti. L’obiettivo è coinvolgere attivamente gli insegnanti offrendo strumenti concreti per integrare la sicurezza on line nei propri programmi didattici, aumentare la conoscenza e incentivare la discussione a scuola su temi legati a un uso sicuro e consapevole della rete, per facilitare l’apprendimento, rendendo protagonisti attivi proprio gli studenti. Per questo motivo sono state create classi virtuali dove gli alunni, sotto la supervisione dei propri insegnanti, vengono stimolati a produrre contenuti sulla sicurezza in rete, per dare vita a una sorta di “Enciclopedia wikionline” sull’internet safety. Proprio la condivisione di opinioni ed esperienze da parte degli alunni può infatti essere la chiave per creare una maggiore consapevolezza. Il progetto si articola in due fasi. Nella prima, gli insegnanti possono partecipare a un incontro on line con un tutor, durante il quale vengono illustrati il funzionamento e la struttura delle attività proposte attraverso strumenti concreti per integrare la sicurezza nella didattica, che poi il docente potrà illustrare in classe sia agli studenti che ai colleghi. I materiali didattici, che sono gratuitamente scaricabili dal sito Apprendere in Rete, contengono anche schede tematiche per la formazione dei docenti. Questi ultimi possono, inoltre, creare contenuti su tali tematiche e pubblicarli su Wikidocet, l’enciclopedia informatica di Apprendere in Rete, per condividerli con gli altri docenti della comunità. La seconda fase, per la quale è richiesta la registrazione sul sito di Eden, consente l´accesso alle classi virtuali, che permettono agli studenti l´elaborazione dei propri contenuti con gli strumenti on line messi a disposizione. Sono state create tre classi virtuali corrispondenti a tre diverse fasce di età (6-10 elementari; 11-13 medie; 14-18 superiori). All´interno di ciascuna i ragazzi possono accedere a tutte le pagine realizzate e possono esprimere il proprio giudizio sui contenuti dando il loro "voto". E’ dall’impegno comune di Microsoft e Cnr di Roma Tor Vergata che nasce la collaborazione, per creare un circolo virtuoso di contenuti e strumenti per la didattica dal docente allo studente. Da anni, infatti, entrambe le realtà sono attive in questo campo: l’Area della Ricerca del Cnr di Roma Tor Vergata dal 2005 è impegnata, con il progetto Eden, in un programma di sicurezza on line per minori; Microsoft Italia promuove, tramite l’iniziativa Apprendere in rete (http://www. Apprendereinrete. It/news/cnr_microsoft. Kl) anche temi dedicati alla navigazione protetta dei minori sul web e alla sicurezza informatica .  
   
   
NUOVE COMPETENZE PER GLI ICT EXECUTIVES: USCIRE DALL´ARROCCO  
 
Lo scorso 1° Dicembre 2008 si è svolto presso l´Aula Rogers del Politecnico di Milano il Convegno "Nuove Competenze per gli Ict Executives: uscire dall´arrocco" organizzato dall´Osservatorio Nuove Competenze per gli Ict Executives di Assinform e della School of Management del Politecnico di Milano (http://www. Osservatori. Net/). L´osservatorio intende analizzare e interpretare l´evoluzione dei profili di ruolo e delle competenze delle figure manageriali chiave all´interno delle Direzioni Ict delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni. L´obiettivo ultimo è quello di identificare, in funzione delle caratteristiche dell´organizzazione e del ruolo che l´Ict gioca al suo interno, i requisiti personali e professionali che gli Ict Executives devono possedere e i possibili percorsi di sviluppo per acquisirli. L´osservatorio si inserisce nel più ampio quadro del progetto culturale Academy for Ict Executives, l´iniziativa della School of Management del Politecnico di Milano volta ad affiancare i Cio, e gli Ict Executives più in generale, nel processo di trasformazione che li coinvolge. Nel primo anno, in particolare, la Ricerca si è focalizzata sugli Chief Information Officer ed i loro diretti collaboratori. Attraverso una Survey che ha coinvolto circa 150 Ict Executives e approfondito le esperienze di 25 Top Executives di organizzazioni operanti in Italia, la Ricerca ha portato ad identificare i requisiti personali e professionali che il Cio deve possedere, assieme ai possibili percorsi di sviluppo per acquisirli. "La profonda evoluzione delle Ict e la crescita della loro rilevanza e pervasività nelle organizzazioni - ha commentato Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell´Osservatorio - hanno portato, nell´ultimo decennio, un radicale cambiamento del ruolo delle Direzioni Ict e dei loro responsabili. Se da una parte questo cambiamento ha fatto crescere l´importanza e il posizionamento organizzativo dei Cio, dall´altra ha in molti casi rischiato di "spiazzarne" competenze e professionalità, facendoli spesso ritrovare in situazioni di palese inadeguatezza rispetto al ruolo richiesto. La presenza di competenze adeguate per la governance dell´Ict, viceversa, costituisce una condizione fondamentale perché le organizzazioni possano cogliere le opportunità che le Ict offrono alle imprese per innovare ed aumentare la competitività. " "Negli ultimi anni - aggiunge Roberto Rosti, Responsabile della Ricerca dell´Osservatorio per Assinform - sono state avviate diverse iniziative a livello nazionale e internazionale per la creazione di modelli di riferimento e standard relativi alla competenza dei professionisti dell´Ict. La loro efficacia, tuttavia, si dimostra limitata quando si ha a che fare con profili manageriali di alto livello, le cui caratteristiche umane e professionali non possono essere ricondotte a standard rigidi in quanto vanno innanzitutto adeguate ai contesti ed alle priorità strategiche e organizzative dell´azienda presso cui operano. " Analizzare l´evoluzione delle competenze dei manager dell´Ict richiede, quindi, innanzitutto una corretta comprensione di quali siano, e come stiano cambiando, i contesti nei quali essi sono chiamati ad operare, per individuare, in corrispondenza di ciascuno di questi, le conoscenze - sia tecniche sia gestionali - e le capacità personali necessarie ad ottenere performance di successo. Sulla base dei risultati della Survey e delle interviste ai Top Executives, la Ricerca ha permesso di individuare quattro aree principali di responsabilità nella governance dell´Ict: Infrastructure, Application Portfolio, Information Assets, Performance & Risk Management Systems. Per ciascuna di queste aree sono stati evidenziati i ruoli chiave e le relative responsabilità. E´ interessante evidenziare come, nonostante tutti i ruoli chiave siano ritenuti importanti, i Cio mostrano di ritenere che i loro principali collaboratori siano i Responsabili di Area Applicativa (segnalati in quasi il 50% delle risposte), seguiti da Program Manager (30%), Service Manager (29%) e Chief Technology Officer (25%). Quali sono le competenze chiave per la governance dell´Ict? Una gestione adeguata della Direzione Ict richiede al Cio e ai suoi principali collaboratori un delicato bilanciamento tra esigenze differenti in termini di competenze e attitudini personali. La prima dimensione che richiede un bilanciamento vede, da una parte, l´esigenza di possedere competenze tecnologiche, che distinguano il Cio, lo specializzino all´interno dell´azienda e gli consentano una leadership tecnica adeguata nei confronti delle sue risorse e dei fornitori, e dall´altra l´esigenza di avere competenze gestionali, per riuscire a giocare un ruolo rilevante nell´impresa diventando sempre più "uomo di business". Una seconda dimensione riguarda la necessità per il Cio di bilanciare, in funzione del contesto, le capacità di gestire la macchina operativa corrente, per assicurare qualità e robustezza ai processi e servizi erogati, e le competenze di innovazione e di progettualità, per rappresentare l´elemento di propulsione dell´innovazione per il business. Nello spazio definito da questi due ambiti sono state individuate otto competenze specifiche della governance Ict (Ict Architectures and Standards, Ict Sourcing, Program and Project Management, Demand Management, Business Economics, People Management e Ict Processes and Services) i cui profili delle competenze sono stati analizzati anche per settore, evidenziando alcune interessanti specificità. La ricerca mette in evidenza come vi sia una notevole eterogeneità nei profili, nelle competenze e nelle esperienze dei Cio. Dalle interviste con i Top Executives, in particolare, emerge come questa eterogeneità sia presente anche tra coloro che hanno raggiunto posizioni e risultati di eccellenza. Non esiste dunque un modello di Cio ottimo per ogni situazione: il successo sembra essere piuttosto legato a un corretto accoppiamento tra le caratteristiche individuali e professionali del Cio e il contesto in cui egli si trova ad operare. L´analisi dei casi e dei percorsi individuali dei Cio ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche ambientali che influenzano in modo rilevante il contesto. Una prima variabile è il ruolo dell´Ict per l´impresa - classificabile tra due estremi Operativo e Strategico - che ha un impatto evidente sulle caratteristiche richieste al Cio. Questa influenza va tuttavia interpretata anche alla luce del mandato affidato dall´impresa al Cio, che varia in funzione del "momento" che l´impresa attraversa, classificabile in un continuum tra due situazioni estreme che pongono enfasi su innovazione o consolidamento. Mettendo in relazione il ruolo che le Ict svolgono per la strategia dell´azienda e il "momento" dell´azienda, si possono evidenziare quattro modelli di riferimento (caratterizzati da altrettanti profili di competenze ottenibili da specifici percorsi di crescita professionale: specialistica, verticale, esterna, trasversale): il Cio Sperimentatore, che tipicamente sarà chiamato a perseguire obiettivi di trasformazione tecnologica in aziende in cui la tecnologia è parte del prodotto/servizio o del modello di business e necessita di continua spinta all´innovazione; il Cio Stabilizzatore, l´uomo delle tecnologie che esprime il suo meglio nei momenti di consolidamento di imprese cresciute velocemente; il Cio Trasformatore, riconosciuto in azienda come "l´uomo del cambiamento", un alleato delle Line di cui condivide il linguaggio e gli obiettivi di trasformazione; il Cio Garante, riconosciuto come "l´uomo del business", chiamato a garantire il pieno allineamento dell´Ict al business. Quali sono le sfide future per i Cio? Se da un lato la Ricerca evidenzia come non possa esistere un Cio "per tutte le stagioni", dall´altro le considerazioni emerse portano a pensare che il Cio operi, attualmente, in una posizione ancora sostanzialmente difensiva. Se questa posizione di arrocco ha favorito la figura del Cio per molti anni di relativa stabilità, essa oggi rischia di determinarne la crisi, vedendolo soccombere in contesti di crescente dinamicità, in cui le competenze tecnologiche rischiano di non essere più sufficienti per dare risposte concrete alle esigenze del business. La difficile fase congiunturale che le imprese si trovano a fronteggiare deve essere quindi affrontata da chi si occupa di Ict non con la rassegnazione di chi vede avvicinarsi un declino ineluttabile, ma con il senso di responsabilità di chi è consapevole di presidiare una delle leve di innovazione e cambiamento più potenti. Come dimostrato dai casi analizzati, il futuro del Cio quindi può e deve essere sempre più strategico, e lo sarà se questi saprà uscire dall´alveo di false sicurezze di un ruolo in fondo ancora tecnico, per orientarsi decisamente al business e diventarne un driver fondamentale d´innovazione, capace di cogliere le opportunità derivanti dalla tecnologia e riportarle alle esigenze del business. L´edizione 2008 della Ricerca dell´Osservatorio è stata realizzata con il patrocinio di Aused e Clubti, ed il supporto di Cisco, Engineering, Hp, Ibm, Linneo, Nolan Norton, Oracle, Panasonic, Telecom Italia. Per ulteriori informazioni: School of Management Politecnico di Milano.  
   
   
MAMMOTH HOSPITALS SCEGLIE DEVICELOCK PER PROTEGGERE LE CARTELLE CLINICHE DEI PROPRI PAZIENTI  
 
Devicelock Inc. , azienda di riferimento nel settore della network security, è stata scelta da Mammoth Hospitals, sistema ospedaliero con 14 cliniche situate nell’area della Sierra Nevada in California, come partner per la protezione delle workstation dalla sottrazione di documenti, file e cartelle cliniche. “Stiamo installando Devicelock su tutti i computer delle nostre sedi, in modo da garantire ai nostri pazienti che i loro dati sanitari siano al sicuro e non possano essere sottratti tramite periferiche rimovibili” spiega Paul Fottler, Responsabile It di Mammoth Hospitals. “Abbiamo scelto Devicelock innanzitutto per la sua perfetta integrazione con Microsoft Active Directory, che ci permette di gestire gli utenti e le policy loro assegnate, per l’utilizzo delle periferiche da un’unica interfaccia. Un´altra caratteristica che ha influenzato la nostra decisione è la possibilità di abilitare tracking e auditing dell’utilizzo delle periferiche rimovibili, senza dover necessariamente controllare ogni singola porta o dispositivo collegato al Pc. In questa prima fase, preferiamo infatti definire con i nostri dipendenti delle regole di utilizzo delle periferiche rimovibili ed eventualmente notificare possibili infrazioni”. “Il personale It non indossa il camice come gli infermieri e i medici, ma il nostro obiettivo è comunque quello di garantire ai pazienti le migliori cure mediche possibili”, continua Fottler, “le persone del team con responsabilità decisionali non perdono mai di vista l’obiettivo principale, ossia la cura del paziente. Tra le tante sfide che abbiamo intrapreso, c’è anche quella di trovare il giusto equilibrio tra accessibilità, usabilità e sicurezza dei dati. Ogni voce di spesa, anche se in ambito It, incide sul costo totale delle prestazioni sanitarie pagate dai nostri pazienti. Per questo motivo scegliamo sempre soluzioni che, come Devicelock, garantiscono un’ottima funzionalità a costi contenuti”. Devicelock è una soluzione software creata appositamente per proteggere aziende e istituzioni, di qualsiasi dimensione, dalla sottrazione di file e documenti attraverso le periferiche rimovibili. Specificamente progettato per sistemi operativi Microsoft Windows e perfettamente integrato con Microsoft Active Directory, il software Devicelock permette di controllare accuratamente lo scambio di documenti tra la rete aziendale e le periferiche rimovibili, così come le stampanti virtuali, i palmari e gli smartphone con sistemi operativi Windows Mobile e Palm Os. Per proteggere i dati sulle periferiche rimovibili, Devicelock è perfettamente integrabile con le soluzioni di crittografia di Pgp, Lexar e Truecrypt. Devicelock blocca inoltre qualsiasi hardware keylogger connesso tramite porta Usb o Ps2. Per maggiori informazioni, visitate www. Devicelock. Com.  
   
   
PRIVACY: NUOVI DIVIETI PER IL MARKETING SELVAGGIO  
 
Prosegue l´azione del Garante della privacy contro il marketing selvaggio e le telefonate promozionali indesiderate. Dopo l´intervento del settembre scorso, l´Autorità ha vietato ad altre due società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Edipro, Addressvitt), l´ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società. Il divieto è scattato anche per altre aziende (Capital casa, Eurocasa, Italia Adverlab) che hanno acquistato da queste società data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center. Dalle ispezioni effettuate dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy e dagli ispettori del Garante presso società che hanno fornito i data base è emerso che alcuni dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Da parte loro le aziende che avevano acquistato i dati e li avevano utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto "telemarketing), non si erano preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali. La mancata osservanza del divieto dell´Autorità espone anche a sanzioni penali .  
   
   
PRIVACY: ANTIDOPING E PRIVACY DEI CICLISTI  
 
I controlli antidoping sono leciti, ma l´informativa del Coni sui controlli effettuati al di fuori delle competizioni dovrà essere modificata. Lo ha stabilito il Garante, accogliendo alcuni dei rilievi segnalati dall´Accpi (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani) riguardo al nuovo protocollo antidoping, basato sugli standard stabiliti dalla Wada, l´Agenzia mondiale antidoping. In particolare, l´Accpi aveva chiesto al Garante una valutazione sulle modalità individuate per il reperimento degli atleti e sull´assenza di limiti di orario e di luogo per l´espletamento dei controlli. Secondo la nuova disciplina, infatti, gli atleti professionisti devono fornire al Comitato controlli antidoping alcune informazioni personali compilando un apposito modulo (detto whereabouts). Gli standard definiti dalla Wada individuano le informazioni minime che gli atleti professionisti devono fornire (nome, disciplina sportiva, indirizzo di casa, numeri telefonici, orari e sedi degli allenamenti, itinerari dei viaggi compiuti, programmi delle gare cui partecipano). La disciplina italiana adottata in applicazione di tali standard internazionali non specifica esattamente, secondo l´Accpi, fino a che punto queste informazioni debbano entrare nel dettaglio. Ad aggravare la situazione secondo l´Associazione vi è, inoltre, il fatto che la raccolta dei dati personali viene svolta dal Coni sulla base di un´informativa inadeguata: in essa, infatti, non viene specificato se sia facoltativo o obbligatorio fornire i dati, quali potrebbero essere le conseguenze derivanti dal loro mancato rilascio, a chi questi dati possano essere comunicati. Un ulteriore aspetto della disciplina criticato dall´Accpi riguarda i luoghi di esecuzione dei controlli: essi possono infatti svolgersi presso il domicilio dell´atleta, consentendo così all´ispettore di raccogliere informazioni potenzialmente sensibili sulla sua vita privata o dei suoi familiari eventualmente presenti al momento del test. Il provvedimento adottato dal Garante impone al Coni di riformulare l´informativa, specificando le informazioni personali sulla localizzazione e reperibilità giornaliera che gli atleti devono conferire, in modo tale da evitare la raccolta di informazioni che possono comportare indebite interferenze sulla vita privata o rivelare dati sensibili o giudiziari degli atleti o di soggetti terzi, come i familiari. Dovranno inoltre essere indicate la natura obbligatoria o facoltativa dei dati da fornire, le conseguenze derivanti dal loro mancato conferimento ed il loro ambito di comunicazione (in particolare i destinatari e la circostanza che vengano trasmessi all´estero). Riguardo ai luoghi di esecuzione, il Garante ha invece preso atto degli impegni che il Coni si è assunto essendo in procinto di introdurre nuove istruzioni operative per gli ispettori, finalizzate a far sì che venga prestata la massima attenzione al rispetto della riservatezza dell´atleta e dei terzi eventualmente presenti nel domicilio al momento del test .  
   
   
PRIVACY: PARCELLE PROFESSIONALI E DIRITTI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE  
 
I professionisti possono inviare la parcella all´indirizzo di lavoro del cliente anche senza il consenso di quest´ultimo quando non vi è altro modo di contattarlo. Lo ha deciso il Garante, che ha giudicato infondato il ricorso presentato da un dipendente comunale che, raggiunto presso il proprio domicilio lavorativo da missive contenenti la parcella del proprio avvocato, si era rivolto all´Autorità. Secondo il dipendente comunale, in mancanza di una preventiva autorizzazione all´invio delle comunicazioni presso il luogo di lavoro, le stesse avrebbero dovuto essere spedite al proprio indirizzo di residenza, anche perché le buste contenenti le richieste economiche dell´avvocato erano prive di indicazioni riguardanti la riservatezza del contenuto e la personalità della comunicazione. Ciò avrebbe costituito un´operazione di recupero crediti invasiva e lesiva della dignità. L´avvocato si era difeso affermando di aver avuto conoscenza del luogo di lavoro del proprio cliente attraverso notizie di stampa (dalle quali risultava la collaborazione con il sindaco della città), e di aver utilizzato l´indirizzo così appreso per avere la certezza della ricezione di una legittima richiesta di pagamento relativa ad una prestazione professionale, dato che precedentemente il cliente non aveva ritirato la stessa richiesta presso il proprio indirizzo di residenza, nonostante l´avviso di giacenza. Le buste, inoltre, erano indirizzate direttamente all´attenzione del cliente, contenute in plichi chiusi e privi di indicazioni di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione. Il Garante, nel dichiarare infondato il ricorso, ha chiarito come, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia lecito il trattamento di dati relativi all´interessato, anche senza il consenso di questi, quando tale trattamento è necessario al professionista per far valere un proprio diritto nei confronti del cliente.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA DECISIONE DEL CONSIGLIO CONGELAMENTO CAPITALI MOJAHEDIN  
 
Con sentenza del 4 dicembre 2008 nella pratica T-284/08 - People´s Mojahedin Organization of Iran / Council - il Tribunale di Primo Grado delle C. E. Ha annullato, per la terza volta, la decisione n. 2008/583 del Consiglio che ha disposto il congelamento dei capitali della People´s Mojahedin Organization of Iran. Per il Tpg, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della Pmoi, in quanto non ha comunicato all´organizzazione le nuove informazioni che a suo parere avrebbero giustificato il fatto di mantenerla nell´elenco europeo delle organizzazioni terroriste. Inoltre il Consiglio, rifiutando di comunicare al Tpg alcune informazioni ha violato il diritto fondamentale della Pmoi ad un controllo giurisdizionale effettivo. Si segnala che la causa si è svolta secondo la procedura accelerata. Sottolineiamo che l´udienza si è svolta il 3 dicembre e il giorno dopo il Tpg ha pronunciato la sua sentenza: è la durata più breve, fra udienza e sentenza, mai registrata in assoluto.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONDANNATA LA FRANCIA PER INADEMPIMENTO SU OGM  
 
Il 9 dicembre 2008 la sentenza della Corte di Giustizia, pronunciata nella causa c- 121/07 - Commissione / Repubblica francese – ha condannato la Francia al pagamento di una somma forfettaria per non aver eseguito rapidamente la sentenza di inadempimento pronunciata dalla corte nel 2004 sugli organismi geneticamente modificati. Considerate le circostanze della causa, l’importo della somma forfetaria è fissato in Eur 10 milioni Nel 2004, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia ha accertato che la Francia aveva violato il diritto comunitario per non aver trasposto nel suo ordinamento interno, entro il 17 ottobre 2002, la direttiva relativa all´emissione deliberata nell´ambiente di organismi geneticamente modificati (Ogm). Dopo che la Commissione ha investito la Corte di un ricorso per mancata esecuzione di tale sentenza, le autorità francesi hanno adottato, il 15 e il 19 marzo 2007, coerenti misure nazionali di trasposizione nonché, successivamente, la legge 25 giugno 2008, relativa agli Ogm. Dopo aver esaminato tali testi, la Commissione, con lettera 30 luglio 2008, ha informato la Corte che considerava tali misure interamente esecutive della sentenza della Corte, in quanto garantivano la completa trasposizione della direttiva. Nella stessa lettera, la Commissione ha indicato altresì che la sua domanda di condanna della Francia al pagamento di una penalità era quindi divenuta senza oggetto. La Commissione ha invece confermato la sua domanda di condanna al pagamento di una somma forfetaria. La Corte stabilisce che la data di riferimento per valutare l´inadempimento si colloca nel febbraio 2006, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione, e che manifestamente in tale data, ad eccezione di un decreto, la Francia non aveva adottato alcuna delle misure necessarie per l´esecuzione della prima sentenza di inadempimento del 2004. La Corte rammenta anzitutto che, secondo giurisprudenza costante, la procedura prevista dal Trattato mira ad indurre uno Stato membro inadempiente ad eseguire una prima sentenza di inadempimento, per garantire l´effettiva applicazione del diritto comunitario. Entrambe le sanzioni pecuniarie previste dal Trattato, cioè la somma forfetaria e la penalità, sono dirette al raggiungimento di tale obiettivo. Spetta alla Corte, alla luce delle circostanze di ciascuna causa, adottare le sanzioni appropriate per garantire l´esecuzione più rapida possibile di una prima sentenza di inadempimento e prevenire la reiterazione di analoghe violazioni del diritto comunitario. Avendo accertato che la Francia ha garantito una trasposizione completa della direttiva nel giugno 2008, la Corte ritiene di non dover pronunciare la condanna al pagamento di una penalità. La Corte rileva poi che l’imposizione di una somma forfetaria non ha carattere automatico, bensì dipende dalle caratteristiche dell’inadempimento constatato e del comportamento dello Stato membro interessato. Tra i fattori rilevanti, al riguardo, figurano in particolare gli interessi pubblici e privati in questione e la durata della persistenza dell’inadempimento a partire dalla sentenza che lo ha inizialmente accertato. In primo luogo, la Corte osserva che la reiterazione dei comportamenti illeciti adottati dalla Francia nel settore degli Ogm è tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva come l’imposizione di una somma forfetaria. In secondo luogo, la Corte sottolinea la notevole durata della persistenza dell’inadempimento a decorrere dalla pronuncia della prima sentenza, il 15 luglio 2004, che nulla, nel caso di specie, consente di giustificare, dato che la Francia non può far valere difficoltà interne per sottrarsi ai propri obblighi comunitari. In particolare, anche supponendo che le manifestazioni violente nei confronti della coltivazione di Ogm in campo aperto dedotte dal governo francese siano effettivamente riconducibili, almeno in parte, all’attuazione di regole di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di attuazione emerse nella fase dell´esecuzione di un atto comunitario, comprese quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l´inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme del diritto comunitario. In terzo luogo, la Corte constata la gravità dell’inadempimento, in particolare alla luce del suo impatto sugli interessi pubblici e privati in gioco, in quanto la direttiva è diretta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia d’immissione in commercio di Ogm e d’emissione deliberata di questi ultimi nell´ambiente, a tutelare la salute umana e l´ambiente, nonché ad agevolare la libera circolazione delle merci. Tali considerazioni giustificano quindi l’imposizione di una somma forfetaria. Tuttavia, la Corte prende in considerazione talune circostanze per determinare l’importo della somma forfetaria. A tal riguardo, in particolare, ritiene che, malgrado il loro carattere tardivo, le misure di esecuzione del marzo 2007 abbiano garantito una trasposizione del tutto coerente della direttiva - dato che solo tre disposizioni della direttiva sono rimaste trasposte in modo imperfetto fino al 27 giugno 2008 - e che non sia dimostrato che le autorità francesi siano venute meno al loro obbligo di leale cooperazione. Di conseguenza, si procede ad un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie fissando a Eur 10 milioni l’importo della somma forfetaria che la Repubblica francese dovrà pagare .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DIVIETO DI ESSERE GIUDICATI DUE VOLTE PER I MEDESIMI FATTI  
 
L’11 dicembre 2008 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C‑297/07 - Staatsanwaltschaft Regensburg / Klaus Bourquain – ha affermato che il divieto di essere giudicato due volte per i medesimi fatti si applica anche nel caso di una condanna che non abbia mai potuto essere direttamente eseguita. Detta interpretazione è intesa ad evitare che una persona sia perseguita per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti per aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Il sig. Klaus Bourquain, cittadino tedesco arruolato nella legione straniera, è stato sottoposto ad un procedimento penale per diserzione ed omicidio, dichiarato colpevole in contumacia e condannato a morte con sentenza emessa nel 1961 da un tribunale militare francese in Algeria. Tale tribunale ha accertato che il sig. Bourquain, durante un tentativo di diserzione, aveva ucciso con un colpo di arma da fuoco un altro legionario, anch’egli di nazionalità tedesca, che voleva impedirgli di fuggire. Il sig. Bourquain, che è fuggito nella Repubblica democratica tedesca, non è mai comparso dinanzi al tribunale. Secondo il codice penale militare applicabile nel 1961, in caso di ricomparsa del sig. Bourquain la pena non sarebbe stata eseguita, ma sarebbe stato avviato un nuovo procedimento in sua presenza dal cui esito sarebbe dipesa l’eventuale applicazione di una sanzione penale. Dopo la sentenza del tribunale militare, nessun altro procedimento penale è stato avviato contro il sig. Bourquain, né in Francia, né in Algeria. Nel 2002, la Procura di Ratisbona ha avviato la procedura intesa a sottoporre il sig. Bourquain ad un procedimento penale in Germania per il delitto commesso in Algeria. Quando il nuovo processo è stato intrapreso in Germania, la sanzione penale inflitta nel 1961 era ineseguibile in Francia, in quanto, da una parte, essa era prescritta e, dall’altra, tale Stato aveva promulgato una legge d’amnistia per i fatti d’Algeria. Il Landgericht Regensburg (Tribunale regionale di Ratisbona), adito della causa, nutre tuttavia dei dubbi quanto alla legittimità del nuovo procedimento penale. Esso chiede alla Corte di pronunciarsi sull’applicazione del principio ne bis in idem nello Spazio Schengen. Detto principio vieta che una persona definitivamente giudicata in uno Stato dello Spazio Schengen possa essere perseguita per i medesimi fatti in un altro Stato, in particolare quando la sanzione non può più essere eseguita. Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che il divieto di essere giudicato due volte per i medesimi fatti si applica anche nel caso di una condanna che non abbia mai potuto essere direttamente eseguita a causa di specificità procedurali. La Corte precisa anzitutto che, in linea di principio, anche una condanna in contumacia può costituire un ostacolo procedurale all’avvio di un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti. La Corte constata, poi, che la sentenza emessa nel 1961, in assenza dell’interessato, è una sentenza definitiva malgrado l’impossibilità di esecuzione immediata della sanzione, considerato l’obbligo procedurale di avviare un nuovo processo in caso di ricomparsa della persona condannata. La Corte respinge del pari la tesi secondo cui il principio ne bis in idem richiederebbe che la sanzione fosse eseguibile direttamente almeno alla data della pronuncia, in quanto l’importante sarebbe che la pena non possa più essere eseguita al momento in cui i nuovi procedimenti penali hanno inizio. Secondo la Corte, tale interpretazione è confortata dall’obiettivo dell’acquis di Schengen, che è inteso ad evitare che una persona, per aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, sia perseguita per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri. Tale diritto alla libera circolazione può essere utilmente salvaguardato soltanto qualora la persona di cui trattasi abbia la garanzia che, una volta condannata e dal momento in cui la sanzione inflittale non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato di condanna, essa potrà spostarsi all’interno dello Spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita penalmente in un altro Stato membro. Orbene, nella presente fattispecie, in cui è pacifico che la pena irrogata non era più eseguibile nel 2002, cioè al tempo in cui è stato avviato il secondo procedimento penale in Germania, osterebbe all’utile applicazione del principio ne bis in idem escludere la sua applicazione esclusivamente per specificità processuali penalistiche del diritto francese che subordinavano l’esecuzione della sanzione penale ad una nuova condanna emessa in presenza dell’imputato. La Corte conclude, di conseguenza, che il divieto di essere giudicato due volte per i medesimi fatti si applica anche ad un procedimento penale avviato in uno Stato contraente per sanzionare fatti per i quali l’imputato è già stato definitivamente giudicato in un altro Stato contraente, anche qualora la pena inflittagli non abbia mai potuto essere direttamente eseguita per specificità procedurali del diritto dello Stato nel quale è stato condannato.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI MISTI  
 
L’11 dicembre 2008 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-387/07, Mi. Ver Srl contro Provincia di Macerata, relativa ai rifiuti ed alla nozione di “deposito temporaneo”. La normativa comunitaria sui rifiuti è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 22/97 che riprende la definizione di rifiuto contenuta nella direttiva 75/442 con un rinvio ad un elenco dei rifiuti che classifica gli «imballaggi in materiali misti» al codice 15 01 06. Nel 2005, in occasione di un controllo, la Polizia provinciale di Macerata ha accertato che un autotreno, condotto dal sig. Antonelli, trasportava rifiuti costituiti da diverse tipologie di imballaggi, come sacchi di nylon, cassette in polistirolo, palletts e imballaggi di cartone. Tale carico era accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti che indicava il codice 15 01 06 corrispondente agli «imballaggi in materiali misti». Ritenendo che tale codice non potesse essere attribuito ai rifiuti trasportati, trattandosi di imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati, gli agenti accertatori hanno redatto dei processi verbali in cui riscontravano una violazione del decreto legislativo n. 22/97, da un lato, nei confronti del produttore dei rifiuti, e, dall’altro, nei confronti del sig. Antonelli e della Mi. Ver, rispettivamente conducente dell’autotreno e trasportatore dei rifiuti. La Provincia di Macerata ha poi ordinato loro di pagare in solido la somma complessiva di Eur 540. A) Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 75/442 e la decisione della Commissione 2000/532 (contenente l’elenco dei rifiuti classificati per sezioni corrispondenti a determinati codici) debbano essere interpretate nel senso che il produttore di rifiuti può miscelare rifiuti riconducibili a codici diversi al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti ovvero, al contrario, nel senso che, già in questa fase, egli deve farne una cernita e depositarli separatamente utilizzando a tal fine detti codici. (La Provincia di Macerata e il governo italiano ritengono che la nozione di deposito temporaneo implichi che, per poterli depositare temporaneamente, il produttore di rifiuti debba raggrupparli per categorie. Essi osservano, in sostanza, che dalla giurisprudenza della Corte si evince che il deposito temporaneo, benché preceda l’effettiva gestione dei rifiuti e non necessiti dunque di un’autorizzazione, deve essere regolamentato dagli Stati membri in modo da raggiungere gli obiettivi la protezione della salute umana e dell’ambiente. ) La Corte nota che il deposito temporaneo è menzionato soltanto negli allegati Ii A e Ii B della predetta direttiva (operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero dei rifiuti). Il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, è escluso dall’elenco delle operazioni qualificate dalla direttiva 75/442 come operazioni di smaltimento o operazioni di recupero. Esso deve essere definito come l’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei rifiuti. La decisione 2000/532 non prescrive d’altronde alcuna misura relativa al deposito temporaneo dei rifiuti, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Di conseguenza né la direttiva 75/442 né la decisione 2000/532 impongono agli Stati membri di adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo e non ostano alla commistione di rifiuti riconducibili a codici diversi. Sebbene la direttiva 75/442 non imponga agli Stati membri di adottare misure specifiche, gli Stati membri vi sono tuttavia tenuti qualora le ritengano necessarie per raggiungere gli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente, in attuazione del principio di precauzione. B) Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», possa essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro ammassati (ovvero se, invece esso identifichi esclusivamente gli imballaggi «multimateriali»). La decisione 2000/532 ha lo scopo di istituire una nomenclatura dei rifiuti (ripresa poi nella normativa italiana) e non definisce invece le nozioni corrispondenti ai vari codici dell’elenco dei rifiuti ad essa allegato. Per contro, la decisione della Commissione 2005/270 fornisce una serie di definizioni, tra cui quella di «imballaggio composto» ossia «l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio». Questa definizione di imballaggio composto corrisponde a quello che il giudice del rinvio qualifica come imballaggi «multimateriali» e poiché nell’elenco allegato alla decisione 2000/532 sono stati attribuiti codici diversi a questo tipo di imballaggi e agli imballaggi in materiali misti, se ne deduce che la nozione di imballaggi in materiali misti non comprende gli imballaggi «multimateriali», ma si applica ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/Ce, che sostituisce la decisione 94/3/Ce, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/Cee relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/Ce, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi, non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell’elenco allegato alla decisione 2000/532 al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003. 2) Poiché la normativa nazionale riprende l’elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONDONO IVA (ANNO 2002)  
 
L’11 dicembre 2008 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-174/07, Commissione/italia in merito alla Direttiva 2006/112/Ce - Sesta direttiva Iva. La Commissione ha chiesto alla Corte di accertare che, estendendo la legge finanziaria 2004 all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e prevedendo la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. La legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha previsto la possibilità per i soggetti passivi di presentare una dichiarazione integrativa Iva al fine di rettificare le dichiarazioni già presentate per i periodi di imposta compresi fra 1998 ed il 2001. La legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha esteso la legge 289/2002 al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003. Nel ricorso la Commissione ha fatto riferimento agli argomenti che ha sviluppato nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, Commissione/italia: uno Stato membro non ha il potere di semplificare le modalità di riscossione dell’Iva fino al punto di mettere in pericolo o addirittura escludere la stessa applicazione di tale imposta ad una intera categoria di operazioni imponibili. La Corte ha già constatato che la Repubblica italiana, avendo previsto una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della sesta direttiva. Nella fattispecie è pacifico che l’art. 2, comma 44, della legge n. 350/2003 estende l’applicazione delle disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002, concernenti i periodi di imposta relativi agli anni 1998-2001, al periodo di imposta relativo all’anno 2002. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione, relatore A. Borg Barthet) dichiara e statuisce che estendendo con l’art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all’anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all’anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni dell’art. 2, n. 1, lett. A), c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1° gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell’art. 10 Ce .  
   
   
MONZA E BRIANZA: ADOZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  
 
Il 31 dicembre 2008 scade il termine per la partecipazione al bando della Camera di commercio di Monza e Brianza per il contributo del valore di € 80. 000, finalizzato a all´adozione del bilancio sociale, quale strumento fondamentale di comunicazione e condivisione della mission aziendale con il mercato e il territorio di riferimento. Possono partecipare tutte le cooperative sociali con sede legale nel territorio della provincia di Monza e Brianza attive al momento della domanda, iscritte all´Albo Regionale delle Cooperative sociali nonché al Registro Imprese della Camera di commercio di Monza e Brianza, in regola con il pagamento del diritto annuale, non soggette a procedura concorsuale. Per partecipazione occorre inviare il modulo di domanda compilato in modo corretto e completo, la dichiarazione sostitutiva atto notorietà, la fotocopia delle fatture relative alla redazione del bilancio emesse nel periodo di validità del bando regolarmente quietanziate alla data della domanda e copia del bilancio sociale i cui requisiti sono riportati nel regolamento. Le domande devono essere presentate tramite raccomandata Ar indirizzata alla Cciaa di Monza e Brianza, Piazza Cambiagli, 9 20052 o consegnate a mano alla Cciaa di Monza e Brianza Ufficio Protocollo, nonché alle sedi decentrate di Cesano Maderno e di Desio dal lunedì al venerdì dalle ore 9. 00 alle ore 12. 30. Il contributo è in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili al netto di Iva fino ad un massimo di 3. 000,00 euro, sostenute dalle cooperative sociali per la redazione del bilancio sociale. (I contributi sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis .  
   
   
CARIPARMA: PRIMO BILANCIO SOCIALE  
 
Il 10 dicembre, a Parma, nell’Auditorium del Carmine è stato presentato il primo bilancio sociale di Cariparma. Il Presidente, Ariberto Fassati, il Condirettore Generale, Francis Canterini, e il Professore Paolo Andrei hanno illustrato le linee guida della filosofia dell’istituto di credito nella Corporate Social Responsability. La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista Marco Carminati, Il bilancio sociale 2007 di Cariparma nasce in un momento di profonde trasformazioni, che ha visto coinvolta la Banca nel processo di formazione del Gruppo Cariparma Friuladria, e riflette le politiche di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale del Gruppo Crédit Agricole. La pubblicazione è stata realizzata per stabilire un dialogo chiaro, diretto e continuo con tutti gli stakeholder, fornendo una conoscenza trasparente della Banca, dei suoi interessi e del suo profilo etico. “Realizzare un bilancio sociale è un impegno forte”, ha sostenuto il Presidente Ariberto Fassati, “ma anche un strumento che permette di valorizzare il lavoro dei dipendenti, risorsa principale di ogni impresa, e di tutti coloro che quotidianamente entrano in contatto con la nostra Banca”. Il bilancio sociale descrive l’attività dell’azienda ed espone le prospettive di sviluppo e gli obiettivi per il futuro. La scelta di avvalersi di questo strumento si inserisce in un più ampio percorso di maturazione dell’attenzione rivolta alla responsabilità sociale, sia a livello delle banche del Gruppo Cariparma sia a livello del Crédit Agricole, che ha aderito nel 2003 al Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Il volume del 2007 si pone come una base di partenza, studiata per durare nel tempo ed essere un rendiconto puntuale, che evolverà per seguire i modelli internazionali più complessi come lo standard Gri. In quest’ottica il bilancio sociale continuerà ad essere pubblicato annualmente, per permettere di seguire le azioni intraprese, i risultati raggiunti e i margini di miglioramento .  
   
   
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: CONCILIAZIONE INTERNAZIONALE  
 
Imprese lombarde all’estero: un business che supera i 116 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2008 e vale il 31% del totale italiano. Milano e Brescia le più attive rispettivamente con il 52,3% e il 10,5% del totale regionale. In forte crescita Pavia (+28,3%) e Mantova (26,9%). I maggiori partner delle lombarde nel mondo? L’europa con quasi il 70% del totale (tra Unione europea e altri Paesi europei) e l’Asia orientale (9%). In aumento il commercio con il Medio Oriente (+39,3% l’import, +17,9% l’export). E litigare con un’impresa di un paese straniero da oggi diventa meno problematico. Costi aggiuntivi e difficoltà operative dovute anche al linguaggio, alle regole giuridiche e agli approcci culturali differenti vengono affrontati con meno ostacoli rivolgendosi alla Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano, che ha progettato a questo scopo due servizi: l’International Business Mediation Service (Ibms) e Risolvionline. Com.  
   
   
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: INTERNATIONAL BUSINESS MEDIATION SERVICE (IBMS)  
 
International Business Mediation Service (Ibms) è un servizio destinato alla risoluzione delle controversie commerciali tra imprese di diversi paesi. Già negli anni scorsi alcune parti straniere si sono rivolte al Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale. Sono stati 25 i casi gestiti. Si trattava soprattutto di controversie commerciali tra imprese con valore medio di oltre 500. 000 euro. Nella maggior parte dei casi le controversie riguardavano Stati Uniti, Australia, Canada, Spagna, Regno Unito e Olanda. A questi vanno aggiunti 29 casi gestiti dal servizio di conciliazione Italo cinese (Ibms). I motivi di controversia più frequenti? Contestazioni su qualità di beni e servizi forniti, valutazione della congruità del prezzo di cessione di un ramo di azienda, gestione di appalti (settore costruzioni). Tempo medio per la soluzione della controversia? Circa 40 giorni. Le aziende e i professionisti impegnati in contenziosi commerciali (ad esempio: crisi nella gestione dei rapporti di compravendita di beni e servizi, conflitti nell’amministrazione della società, problemi nel rapporto di credito e assicurazione, nei contratti di appalto e di distribuzione ecc. ) trovano ora uno strumento di gestione flessibile che può adattarsi alle più diverse circostanze. È, infatti, possibile individuare il conciliatore più adeguato alle caratteristiche della controversia, con costi del servizio fissi e conoscibili, con la facoltà alternativa di individuare una tariffa su base oraria. Un’ulteriore opportunità è data dal fatto di individuare la sede dell’incontro a seconda della necessità delle parti.
Conciliazione internazionale
N. Casi con parte estera 25
tipologia di controversia business to business
valore medio oltre 500. 000 euro
soggetti interessati Usa, Australia, Canada, Spagna, Regno Unito e Olanda i più frequenti
Casi di controversie più frequenti contestazioni su qualità di beni e servizi forniti
valutazione della congruità del prezzo di cessione di un ramo di azienda
gestione di appalti (settore costruzioni)
tempo medio circa 20 giorni
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: RISOLVI ONLINE  
 
Il servizio, nato nel 2002 e ora completamente rivisitato nell’ottica di offrire la conciliazione online anche a parti di altri paesi, è particolarmente adatto, anche per i costi molto contenuti, alla gestione delle liti tra consumatori e imprese e per tutte le liti commerciali in cui le parti si trovano a notevole distanza. Risolvionline. Com è un sito che oggi può operare nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea, facendo affidamento a conciliatori provenienti da 30 diversi paesi. Sono 132 i casi finora gestiti con una parte estera. Nella maggior parte si trattava di controversie tra imprese e consumatori il cui valore medio rientrava entro i 500 euro. I soggetti maggiormente interessati: i consumatori dell’Unione Europea. I motivi di controversia più frequenti hanno riguardato i settori dell’autonoleggio, delle compagnie aree, del commercio e turismo. Interscambio imprese lombarde con il mondo a giugno 2008.
Risolvionline. Com
N. Casi con parte estera 132
tipologia di controversia soprattutto business to consumer
valore medio Entro i 500 euro
soggetti interessati consumatori dei Paesi Ue
Casi di controversie più frequenti Autonoleggio, compagnie aree, commercio e turismo
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L´EDITORIA È DONNA: DAL 1991 AD OGGI LE DONNE EDITRICI O IN RUOLI CHIAVE IN EDITORIA SONO CRESCIUTE DEL 119%  
 
Il mondo del libro, della lettura e dell´editoria è donna. Leggono di più, scrivono sempre di più, fondano più facilmente case editrici, “invadono” anche realtà editoriali di dimensioni maggiori assumendo funzioni di editor, di ufficio stampa o uffici diritti. Nella piccola editoria poi sono quasi la maggioranza, visto che ricoprono il 46% delle funzioni dirigenziali o direttive (amministratore delegato, presidente, responsabile editoriale, ufficio stampa), mentre sul totale occupazionale nell’industria (escluso il settore pubblico e dei servizi) non si raggiunge il 22% (Istat). E nelle medie e piccole imprese la quota dei ruoli dirigenziali coperti da donne non raggiunge il 7% (Federmanager). Se ne è parlato lunedì 8 dicembre a Roma nel convegno Editoria al femminile: un modo diverso di fare libri? a cura di Giornale della libreria e di Più libri più liberi, in programma nella Sala Smeraldo del Palazzo dei Congressi dell´Eur nella giornata conclusiva della Fiera della piccola e media Più libri più liberi. A confrontarsi, le grandi donne della piccola e media editoria: Francesca Archinto (Babalibri), Ginevra Bompiani (Nottetempo), Marta Donzelli (Donzelli editore), Bianca Spadolini (Armando Armando), moderate dal giornalista di Radio Rai Marco Tesei. Un tema “caldo”, se si calcola che dal 1991 a oggi, considerando un campione di case editrici piccole, medie e grandi, l’incremento della percentuale delle donne che ricoprono il ruolo di presidente, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale è stata del 119%. Più di un raddoppio. E non è tutto, scrivono sempre più e leggono di più degli uomini: il 38% degli autori che pubblicano libri (dalla narrativa ai manuali, ai libri scolastici o per bambini) è oggi composto da donne. Ma solamente nel 2002 erano il 31,2%. La lettura in Italia è da anni in rosa: nel 1965 erano il 14,6% delle donne a leggere almeno un libro (e il 18,0% i maschi). Nel 1973 sono diventate il 22,6% (ma i maschi sono ancora la maggioranza con il 26,3%). È nel 1988 che si è registrato il sorpasso (39,3% contro il 33,7%) e oggi una donna su due (ma quasi il 70% delle bambine) è lettrice, contro il 37,7% della popolazione maschile. E´ un trend vero anche per la Rete. Se ne è parlato domenica 7 dicembre, sempre a Più libri più liberi nel convegno Quando la rete è femminile: donne e nuove tecnologie (Sala Smeraldo del Palazzo dei Congressi dell´Eur). Sono intervenute Chiara De Caro (Pickwichi), Francesca Panzarin (Womenomics), moderate da Cristina Mussinelli (Aie). La distanza tra le heavy users di Internet (13%) e i maschi (19%) è infatti ormai a solo sei punti di differenza su tutto l’universo della popolazione: dalle ragazzine alle nonne. Nelle generazioni più giovani inizia a sopravanzare quella maschile: è heavy user di Internet il 44% delle ragazzine di 14-19anni (vs 42%); tra le 20-24enni lo è il 44% (vs il 41%); il 75% delle 14-19enni utilizza almeno una volta alla settimana sistemi come Messenger, rispetto al 55% dei loro coetanei. Si sta insomma anche qui riducendo il gap di genere.  
   
   
XBOX E MESSENGER: VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE  
 
Dal 6 dicembre al 6 gennaio Xbox 360 e Windows Live Messenger accolgono le famiglie milanesi e non solo, nel bellissimo Villaggio delle Meraviglie, un’area nei Giardini di Porta Venezia destinata all’intrattenimento di grandi e piccini, grazie a giochi, tornei, pattinaggio e … tanto clima natalizio. A due passi dal centro di Milano, infatti, è stato allestito un vero e proprio villaggio dove assaporare tutta la tradizione delle Feste e un pizzico di divertimento moderno: oltre alle classiche bancarelle dove scegliere qualche regalo, oltre al trenino, la giostra, la Casa di Babbo Natale e della Befana, l’area ristoro e tante sorprese, quest’anno il Villaggio si arricchisce di aree interattive Microsoft, dove provare i prodotti consumer di punta della casa di Redmond, Xbox 360 e Windows Live Messenger. Xbox 360 è presente con tanti giochi e novità per tutta la famiglia in uno spazio di oltre 120mq allestito con 6 console, dove provare i migliori titoli destinati a tutti i gusti e tutte le età, da Forza Motor 2, a Madagascar, da Pes2009 a Banjoo Kazooie e così via. I visitatori del Villaggio possono sfidarsi ad alcuni di questi giochi, coinvolgendoli in emozionanti partite uno contro uno, mentre sul palco del Messenger and Xbox Palace gli altri ospiti del villaggio si possono sbizzarrire in divertenti gare cinematografiche a You’re In The Movies e Scene it? Microsoft, sponsor del Villaggio delle Meraviglie, colora con i Buddy di Windows Live Messenger e con il logo Xbox360, l’area videogiochi, la pista di pattinaggio, il palco e il tunnel di accesso al Messenger and Xbox Palace. Inoltre, simpatici e misteriosi personaggi vestiti da Buddy e da Fortune Teller, celebre protagonista di Fable Ii, si aggirano per il Villaggio distribuendo simpatici gadget. La presenza di Microsoft al Villaggio delle Meraviglie è pensata per avvicinare in modo divertente e sicuro, bambini, genitori, e ragazzi/e di tutte le età, al mondo dei videogiochi e più in generale a quello dell’intrattenimento digitale, per un Natale sì all’insegna della tradizione, ma che tiene il passo coi tempi e coi recenti fenomeni di social network e social gaming quali Messenger e Xbox360. In particolare, Xbox 360 dopo aver abbassato ulteriormente il prezzo a 179 euro, rinnovato l’interfaccia con la Nuova Esperienza Xbox, e aggiunto tantissimi nuovi giochi alla sua già vastissima line up, è oggi la console di nuova generazione più ricca e completa al minor prezzo disponibile sul mercato questo Natale. Windows Live Messenger fa compagnia a grandi e bambini con un enorme e divertentissimo “buddy natalizio”, interpretazione tematica del famosissimo simbolo di Windows Live Messenger, lo strumento di comunicazione leader in Italia con quasi 14 milioni di utenti (Nielsen Online, settembre ‘08). Inoltre, 6 postazioni Pc nel Villaggio delle Meraviglie permettono di sperimentare tutte le novità della nuovissima generazione dei servizi Windows Live: dove c’è divertimento e socialità strumenti come il nuovo Windows Live Messenger e Windows Live Spaces non possono mancare. “Il Natale è ormai alle porte e l’emozione più grande è viverlo insieme a tutta la famiglia. Quest’anno Xbox 360 ha presentato una line-up di titoli pensata per rivolgersi anche ai più piccoli e ai genitori, con giochi da fare in compagnia, in grado di scaldare l’atmosfera delle serate invernali”, ha dichiarato Evita Barra, direttore marketing della divisione Entertainment & Devices di Microsoft Italia. “La riduzione di prezzo e le iniziative che stiamo portando avanti, compresa la più importante campagna di comunicazione di sempre, hanno l’obiettivo di mostrare come Xbox 360 sia il centro di intrattenimento domestico ideale per i salotti di tutti gli Italiani, grazie alle opportunità di coinvolgere persone di tutte le età e di favorire la socializzazione, soprattutto all’interno della famiglia” .